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perridan

Ristrutturazione bagno.

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Salve,

come da titolo, il proprietario dell'appartamento dove abito deve ristrutturare il bagno per intero. Da circa un anno, l'inquilina del piano di sotto si lamenta di infiltrazioni provenienti dal bagno del mio appartamento. Il proprietario, dopo aver visto il danno, ha pagato la pittura del soffitto dell'inquilina sottostante e se ne è lavato le mani dicendo che era un po di umidità. Da un mese a questa parte, l'inquilina di sotto ha lamentato una situazione al limite, a causa di questa infiltrazione, che ha causato muffa e cattivo odore.

Il proprietario del mio appartamento ha fatto venire diversi idraulici, i quali hanno rotto i muri per trovare questa perdita, ma nonostante siano venuti 3 idraulici diversi e nonostante abbiano fatto diverse "toppe", dicendoci di aver risolto temporaneamente, la perdita c'è ancora. In più, hanno dovuto rompere il soffitto di sotto e quindi l'acqua è andata direttamente sul controsoffitto, causando anche un cortocircuito.

Il proprietario ha deciso di far ristrutturare il bagno per intero e quindi cambiare tutto.

Noi in casa siamo in 4 e abbiamo solo questo bagno. Eravamo rimasti d'accordo per fare i lavori a fine luglio quando in casa restavano solo 1 o 2 persone, ma visto il disagio dell'inquilina di sotto, abbiamo dato disponibilità ad iniziare i lavori da subito.

Ma come è evidente, così facendo il disagio principale diventa il nostro, visto che siamo in 4 e dovremmo stare senza bagno per una 10a di giorni lavorativi, cosa impensabile. Come dovremmo comportarci? Possiamo chiedere qualche forma di risarcimento al proprietario, visto che è sopratutto un problema di menefreghismo suo (il bagno è stato fatto inizi anni '80 con i tubi in piombo e mai ristrutturato), tipo farci pagare una camera d'albergo o scontare i soldi dell'affitto, oppure semplicemente dovremmo arrangiarci?

 

Grazie per l'attenzione, spero che qualcuno possa darmi informazioni.

cc Art. 1584. Diritti del conduttore in caso di riparazioni.

Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento.

Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Cerca di accordarti con il locatore, ci sono delle sentenze che affermano che c'è diritto di risarcimento, oppure senti un sindacato inquilini;

 

In relazione al contratto di locazione di immobili urbani, il conduttore, il cui godimento del bene nei termini di cui alle previsioni contrattuali risulti ridotto o escluso per fatti sopravvenuti, ha diritto al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dall’inadempimento dell’obbligo di mantenere la cosa locata comprensiva, se si tratta di immobile sito in un condominio, delle parti e dei servizi comuni in condizioni da servire all’uso convenuto, ove quei fatti gli producano pregiudizi ulteriori e diversi rispetto alla diminuzione o perdita del godimento del bene locato. (Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 2003, n. 19181)

In tema di locazione di immobili, sebbene il pagamento del canone costituisca la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, la sospensione parziale o totale dell’adempimento di tale obbligazione, ai sensi dell’art. 1460 c.c., può essere legittima non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nell’ipotesi di inesatto inadempimento, purché essa appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento all’intero equilibrio del contratto e all’obbligo di comportarsi secondo buona fede; ne consegue che, se il conduttore ha continuato a godere dell’immobile sebbene non pienamente a causa dei vizi della cosa imputabili al locatore, non è giustificabile a norma dell’art. 1460, secondo comma, c.c., il rifiuto di prestare l’intero canone, potendo però giustificarsi una riduzione dello stesso che sia proporzionata all’entità del mancato godimento, in analogia a quanto previsto dall’art. 1584 c.c. (Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2005, n. 2855)

Grazie della risposta.

Io avevo pensato di chiedere al proprietario di pagare il biglietto aereo per andare a casa dei miei per la durata dei lavori (circa un centinaio di euro tra andata e ritorno). Potrebbe essere una soluzione?

Possiamo chiedere qualche forma di risarcimento al proprietario, visto che è sopratutto un problema di menefreghismo suo (il bagno è stato fatto inizi anni '80 con i tubi in piombo e mai ristrutturato), tipo farci pagare una camera d'albergo o scontare i soldi dell'affitto, oppure semplicemente dovremmo arrangiarci?

Da quanto esposto, non si intravede la possibilità di una riduzione del corrispettivo in presenza di lavori urgenti che non consentano l’utilizzo dell’unico servizio igienico presente nell’appartamento, difettando l’intera durata delle riparazioni del limite temporale segnato dalla norma, pertanto i conduttori dovranno tollerare i lavori di manutenzione anche se questi comportano una privazione parziale del godimento della cosa locata (articolo 1583 codice civile).

 

Ciò non vuol dire che i conduttori, il cui godimento del bene risulti ridotto per fatti sopravvenuti a loro non imputabili, non abbiano diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese contrattuali (salvo la presenza in contratto di una clausola, debitamente sottoscritta dalle parti, con obbligo di doppia firma, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 codice civile, con la quale si esclude il diritto al risarcimento danni o rimborso spese nelle ipotesi previste dagli articoli 1583 e 1584 codice civile), a patto però che essi dimostrino specificatamente pregiudizi ulteriori e diversi rispetto alla diminuzione del godimento del bene locato imputabili alla controparte. Che cosa significa ciò? Significa che i conduttori possono avanzare legittimamente, in sede giudiziale, pretese di risarcimento danni per mancato godimento conseguente all’esecuzione di riparazioni solo ed unicamente nelle ipotesi in cui da tale esecuzione (riparazioni) derivi un ulteriore e diverso pregiudizio rispetto alla diminuzione dell’utilizzabilità dell’appartamento, ad esempio il danneggiamento di mobili o arredi, lesioni personali ecc.

 

Elementari principi di ragionevolezza, purtroppo assai di rado utilizzati, imporrebbero tuttavia al locatore, anche in assenza dei pregiudizi a cui si accennava, di riconoscere comunque ai conduttori una sorta di indennizzo a seguito del danno che la limitazione in parola ha comportato.

Ma la privazione in questo caso non parziale ma è totale, ovvero non possiamo utilizzare ne' i servizi igienici ne' la cucina (in quanto i tubi sono tutti collegati). A meno che non ci diano la possibilità di usarli almeno a fine giornata, diventerebbe una situazione disumana. Stare 10-15 giorni senza servizi igenici o idrici, in 4 persone, d'estate, credo sia impossibile.

La soluzione migliore era quella di fare una toppa temporanea e a fine luglio, quando in casa non c'era nessuno, fare i lavori. Ma fino ad ora hanno sbagliato 3 idraulici e hanno fatto la toppa al punto sbagliato.

A questo punto, non so proprio cosa fare. Sinceramente non vedo giusto dover rimetterci io o i miei coinquilini per una negligenza del proprietario.

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