Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Rumori nel condominio: i problemi più diffusi e i rimedi processuali

Il rumore nel condominio, dalle ricorrenti problematiche dei cani che abbiano al suonare.
Avv. Luigi Modaffari 

IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE
Innanzitutto, solitamente, il regolamento condominiale prevede una o più clausole che vietano ai condomini di porre in essere, negli orari di solito adibiti al riposo ed alla tranquillità, attività tali da arrecare disturbo agli altri condomini.

Tali clausole, al giorno d'oggi, sono sempre più specifiche e dettagliate ed, in tanti casi, specificano una serie di attività "vietate" proprio per tutelare la quiete degli altri condomini.

Solitamente, poi, dette clausole sono predisposte dal costruttore ed i condomini, acquistando un appartamento nel condominio, ne accettano in toto il relativo contenuto e le relative prescrizioni.

Di talchè, nel caso in cui sia posta in essere una attività rumorosa vietata, gli altri condomini (anche singolarmente e senza l'appoggio dell'amministratore) hanno diritto a chiedere l'immediata cessazione dell'attività "molesta" e ilo risarcimento del danno, se dimostrabile.

Infatti, sul punto la Cassazione è concorde nel statuire che "tenuto conto che sono legittime le restrizioni alle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio di natura contrattuale, purché formulate in modo espresso o comunque non equivoco - sì da non lasciare alcun margine d'incertezza sul contenuto e la portata delle relative disposizioni - le norme regolamentari possono imporre limitazioni al godimento degli immobili di proprietà esclusiva secondo criteri anche più rigorosi di quelli stabiliti, in tema di immissioni lecite, dall'art. 844 c.c.

Ne consegue che in tal caso la liceità o meno dell'immissione deve essere determinata non sulla base della norma civilistica generale ma alla stregua del criterio di valutazione fissato dal regolamento. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di appello, secondo cui la destinazione di un appartamento a studio medico dentistico non violava la norma del regolamento condominiale di natura contrattuale che vietava l'esercizio negli immobili di proprietà esclusiva di attività rumorose maleodoranti ed antiigieniche, atteso che l'attività espletata non presentava in concreto tali caratteri)"(Cass. civ., Sez. II, 07/01/2004, n.23).

Da non perdere: Rumori, possono sentirli tutti ma se ne lamenta solo uno è sufficiente per far scattare la condanna penale

Ancora "In ragione delle determinazioni adottate dai privati nell'ambito della loro autonomia contrattuale, qualora il regolamento di condominio faccia divieto di svolgere nei locali di proprietà individuale determinate attività, non occorre accertare, al fine di ritenere l'attività stessa illegittima, se questa possa dar luogo o meno ad immissioni vietate a norma dell'art. 844 c.c., con le limitazioni ed i temperamenti in tale norma indicati, in quanto le norme regolamentari di natura contrattuale possono legittimamente imporre limitazioni al godimento della proprietà esclusiva anche diverse o maggiori rispetto a quelle stabilite dalla citata norma, e l'obbligo del condominio d'adeguarsi alla norma regolamentare discende in via immediata e diretta "ex contractu" per il generale principio espresso dall'art. 1372 c.c. (Nella specie trattavasi dell'apertura di birreria con musica dal vivo nonostante il divieto posto dal regolamento contrattuale di utilizzare porzioni di immobile di proprietà individuale per usi contrari alla tranquillità della collettività condominiale)".
(Cass. civ., Sez. II, 04/04/2001, n.4963)

LE RICORRENTI PROBLEMATICHE DEI CANI CHE ABBIANO E DEL SUONARE UN QUALSIASI STRUMENTO MUSICALE

In entrambe le ricorrenti ipotesi, nel caso di molestie e rumori derivanti dal tenere cani e suonare strumenti musicali, i condomini lesi possono far cessare tali fattispecie in via giudiziale e ottenere il risarcimento dei danni, nel caso in cui siano stati posti in essere rumori intollerabili.
Infatti, specificatamente, "in caso di regolamento condominiale che vieti tassativamente di recare disturbo ai vicini con rumori di qualsiasi natura, il continuo abbaiare di tre cani pastore ed il suono di una batteria configurano sia la lesione di tale norma regolamentare, che la violazione dell'art. 844 c. c. (che vieta le immissioni di rumori che superino la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi).(Trib. Milano, 28/05/1990)

NEL CASO DI MANCANZA DI ESPLICITA PREVISIONE REGOLAMENTARE. IL CONCETTO DI RUMORI INTOLLERABILI
Sul punto vi è una apposita pronuncia che specifica il concetto di rumore intollerabile.
"Quando il bene della tranquillità dei partecipi al condominio sia espressamente tutelato da disposizioni contrattuali del regolamento condominiale, non occorre accertare al fine di ritenere l'attività stessa illegittima, se questa costituisca o meno immissione vietata ex articolo 844 del c.c., in quanto le norme regolamentari di natura contrattuale possono imporre limitazioni al godimento della proprietà esclusiva anche maggiori di quelle stabilite dall'indicata norma generale sulla proprietà fondiaria.

Né, peraltro, in detta materia è applicabile la legge 26 ottobre 1995 n. 447, sull'inquinamento acustico, perché detta normativa attiene a rapporti di natura pubblicistica tra la pubblica amministrazione e i privati esercenti le attività contemplate, prescindendo da qualunque collegamento con la proprietà fondiaria.

Il limite di tollerabilità delle immissioni deve essere determinato dal giudice con riguardo alla condizione dei luoghi e delle attività normalmente svolte in un determinato contesto.

Il criterio comparativo assume come punto di riferimento il rumore di fondo, ritenendosi intollerabili le immissioni che lo superano di 3 decibel, ciò che equivale a un raddoppio dell'intensità del rumore di fondo. (Trib. Bologna, Sez. III, 11/05/2004)

RIMEDI PROCESSUALI
"E' legittimo il ricorso al provvedimento ex art. 700 c. p. c. da parte di alcuni condomini, qualora le immissioni di rumore negli appartamenti di un edificio, provocate dal funzionamento, soprattutto nelle ore notturne, delle macchine esistenti nel sottostante panificio, eccedendo la normale tollerabilità, siano idonee a determinare nei condomini stessi una menomazione della loro integrità psico-fisica e, quindi, l'insorgenza di danno alla salute, autonomamente risarcibile" (Pret.

Molfetta, 27/02/1989).
"La violazione del divieto di adibire un appartamento ad uso ufficio, contenuto in un regolamento condominiale, per il fatto di incidere sui diritti soggettivi assoluti e sulla personalità dei ricorrenti, determinando una situazione di disagio per la quiete e la tranquillità degli altri condomini, costretti a subire un continuo andirivieni di persone estranee e immissioni di rumore, non appare suscettibile di puro e semplice risarcimento pecuniario, sicché si impone la pronuncia dell'invocato provvedimento inibitorio (Pret. Milano, 15/03/1988).

RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL CONDOMINIO
Il comma 2 dell'art. 1131 c.c., nel prevedere la legittimazione passiva dell'amministratore in ordine ad ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini (senza distinguere tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna), deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo, così, all'esigenza di rendere più agevole ai terzi la chiamata in giudizio del condominio, senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei con fronti dei condomini.

Pertanto, riguardo ad azioni negatorie e confessorie di servitù, la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio sussiste anche nel caso in cui l'azione sia diretta ad ottenere la rimozione di opere comuni. (Nella specie, un condomino aveva chiesto la rimozione della centrale termica condominiale dal luogo in cui era stata installata, in quanto essa, tra l'altro, causava intollerabili immissioni di rumore nel suo appartamento. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha escluso che sussistesse il litisconsorzio passivo necessario dei condomini) (Cass. civ., Sez. II, 26/02/1996, n.1485

  1. in evidenza

Dello stesso argomento