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Il silenzio è d'oro? Non sempre. Dipende dal numero dei “disturbatori”.

Il silenzio dipende dal numero di disturbatori.
Ivan Meo 

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 17614, del 17 aprile 2013) si configura il reato di disturbo alle occupazioni o del riposo delle persone, solo se oggettivamente è possibile il disturbo di un numero indeterminato di persone.

Il fatto

La presenza di una paninoteca sotto casa può risultare un grave problema per la quiete notturna soprattutto quando, a causa di forti ed incessanti rumori, disturbano gli abitanti dell'appartamento del piano superiore.

Per rumori molesti, quindi, la proprietaria della paninoteca viene condannata alla pena di 250 euro di ammenda, più il risarcimento nei confronti perché i rumori raggiungono 6 decibel, ovvero il doppio di quello consentito.

Ma la Cassazione non è dello stesso parere. I giudici di legittimità invece precisano che per la configurabilità delle contravvenzione di disturbo alle occupazioni o del riposo delle persone (art.659 c.p.) "è necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilità ed abbiano, anche in relazione alla loro intensità, l'attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone a prescindere che le persone siano state effettivamente disturbate".

Quindi: visto che è oggettivamente impossibile, nella fattispecie, il disturbo di un numero indeterminato di persone la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza di condanna: il fatto non sussiste.

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La motivazione della Corte di Cassazione. Per la configurabilità dall'art. 659, comma 1, cod. pen., secondo la Corte di legittimità, è necessario che: "le emissioni sonore rumorose siano potenzialmente idonee a disturbare il riposo o le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se non tutte siano state poi in concreto disturbate e una sola di esse si sia in concreto lamentata".

Pertanto, ai fini della configurabilità reato contestato, "l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica fonometrica, ma ben può fondare il giudice il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura acquisiti agli atti, quali le dichiarazioni di coloro che siano in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti che per le modalità di uso e di propagazione la fonte sonora emetta rumori fastidiosi di intensità tale da superare il limiti di normale tollerabilità, riferita alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente, in contrasto con la tutela della tranquillità pubblica costituzionalmente protetta".

Come identificare le condotte perturbatrici? Il 1° comma dell'art. 659 cod. pen. punisce chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici.

La descrizione, che la norma individua delle condotte perturbatrici è tassativa, per cui non integrano la contravvenzione in esame né gli abusi di mezzi di disturbo alla quiete pubblica che non agiscano sull'udito (fumi, calore, vibrazioni non rumorose, ecc.), né le condotte di disturbo acustico diverse da quelle indicate dall'art. 659 c.p.

I limiti di rumorosità delle emissioni sonore fissate. In merito ai limiti di rumorosità delle emissioni sonore fissate per legge, la Corte precisa che nella situazione in esame, non essendo la gestione del locale di per sé una attività rumorosa, ove gestito con il doveroso rispetto, non rileva ai fini della contravvenzione contestata, il superamento di un limite di legge, ma a criteri di normale sensibilità e tollerabilità in un determinato contesto socio-ambientale.

Quindi il giudice, può anche tener conto della particolarità delle caratteristiche urbanistiche ove si producono e subiscono le immissioni sonore.

Tali criterio è di grande utilità ed è necessario soprattutto per applicare l'astratta norma al caso alla condizioni dei luoghi in cui le immissioni si propagano.

Le conseguenze di questo ragionamento non sono trascurabili: perché il riferimento ai limiti di legge contenuto nell'articolo 659 Cp opera soltanto per le attività che afferiscono alla prima categoria, mentre per le altre è necessario prendere come parametri i criteri di normale tollerabilità.

E il giudice, nel ritenere la colpevolezza del gestore del locale, può dunque fondare il suo convincimento anche su elementi probatori diversi dall'accertamento acustico. E' questo il senso della sentenza del 25 maggio 2011 della Cassazione.

Su che cosa si basa la valutazione del giudice? la perizia dei tecnici può rappresentare un utile strumento per valutare la normale soglia di tollerabilità, ovvero rappresentare una fonte oggettiva di prova.

L'accertamento acustico rientra tra le attività liberamente valutabili dal giudice che può però anche basarsi su altri elementi probatori acquisiti agli atti a prescindere dalla conoscenza dei decibel raggiunti.

Il fatto è che per stabilire la perseguibilità del titolare del locale il giudice deve fare riferimento a un criterio di media sensibilità, guardando anche al contesto ambientale.

Quindi: anche se l'accertamento acustico compiuto dai tecnici è importante, rimane pur sempre un documento sottoposto ad un libera valutazione del giudice.

Quest'ultimo però può ben riferirsi ad altri elementi probatori acquisiti utili ad individuare la causa di disturbo della quiete pubblica, a prescindere dalla consapevolezza del livello di decibel raggiunto.

Autoclave rumoroso. L'inquilino stressato ha diritto al risarcimento del danno biologico.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. I Penale, 29 novembre 2012 - 17 aprile 2013, n. 17614
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