È perfettamente valido il regolamento che vieta di nominare amministratore del condominio una società di persone.
I requisiti dell'amministratore. Secondo l'articolo 1129 del Codice Civile italiano, negli stabili con più di quattro condomini è obbligatoria la figura dell'amministratore. Premesso ciò, chi vuole assumere l'anzidetto incarico di gestione, ai sensi dell'art. 71 -bis disp. att. c.c., deve essere in possesso:
a) del godimento dei diritti civili;
b) non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) non essere sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) non essere interdetto o inabilitato;
e) non risultare iscritto nell'elenco dei protesti cambiari;