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Violazione del regolamento e procedimento iniziato e proseguito in appello solo da alcuni condomini nei confronti dei supposti autori dei fatti lesivi

Si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario? Sussiste l'obbligo di integrare il contraddittorio?
Avv. Caterina Tosatti 

In un procedimento iniziato e proseguito in appello da alcuni condomini che si assumono lesi contro gli autori degli abusi, allo scopo di farne accertare la sussistenza e ottenerne l'eliminazione, sussiste l'obbligo di integrare il contraddittorio nel caso in cui solo alcuni dei predetti convenuti, rimasti soccombenti in grado di appello, propongano ricorso per cassazione?

La Corte di Appello di Napoli in una recente decisione fornisce utili chiarimenti.

Violazione del regolamento e procedimento di alcuni condomini nei confronti degli autori dei fatti lesivi. Fatto e decisione

Alcuni condomini del Condominio Delta, sito in Napoli, che chiameremo per comodità il Gruppo A, convenivano in giudizio gli altri condomini, che chiameremo invece Gruppo B, ritenendo che, posta la clausola del Regolamento condominiale che attribuiva al Gruppo A, costituito dai proprietari delle autorimesse, l'uso esclusivo del viale e del cortile condominiali e l'utilizzo della condotta d'acqua qui collocata, il Gruppo B, in aperta violazione di tale clausola, avesse recato loro un danno utilizzando i suddetti viale e cortile per la sosta delle proprie autovetture.

Peraltro, menzionava il Gruppo A, sussisteva già una pronuncia tra le medesime parti, emessa dalla Corte di Cassazione in precedente giudizio, con la quale la medesima aveva accertato la natura contrattuale della menzionata clausola del regolamento, pronuncia che era passata in giudicato e che spiegava efficacia, quindi, verso il Gruppo B.

Chiedeva quindi il Gruppo A che il Gruppo B fosse condannato al rispetto della clausola del Regolamento, con rimozione delle vetture, nonché con condanna al risarcimento del danno derivato dal protratto illegittimo inadempimento del Gruppo B a detta clausola.

Il Gruppo B, costituitosi tramite alcuni condomini con difese autonome, sosteneva al contrario che la pronuncia della Cassazione, che aveva definitivamente dichiarato la nullità della delibera assembleare adottata il 15 gennaio 1988, con cui il Condominio Delta aveva modificato la clausola del regolamento a semplice maggioranza dei presenti, consentendo il parcheggio di autoveicoli nel viale e nel cortile comuni, non avrebbe inficiato le precedenti delibere, approvate e mai impugnate, tra le quali la delibera del 12 febbraio 1983, che parimenti avevano disciplinato l'uso degli spazi comuni prevedendo la sosta nelle aree in contestazione.

Sosteneva ancora il Gruppo B che non vi fosse prova dell'occupazione e che fosse necessario evocare in giudizio anche il Condominio Delta, quale ente di gestione, nei cui confronti il medesimo Gruppo B spiegava domanda di ripetizione delle somme versate a titolo di oneri condominiali per la gestione degli spazi come parcheggio e manutenzione degli stessi, in applicazione della delibera del 1988. Si eccepiva, ancora, l'assenza di legittimazione attiva in capo al Gruppo A, sostenendo che i condomini che lo costituivano non fossero proprietari di box auto, nonché l'interpretazione della parola "sosta", adoperata dal costruttore nel Regolamento condominiale, intesa come stazionamento temporaneo e limitato, non invece come parcheggio.

Si costituiva anche il Condominio Delta, deducendo argomenti simili a quelli del Gruppo B, ma rivendicando la correttezza della raccolta degli oneri condominiali inerenti viale e cortile, atteso il nuovo Regolamento disceso dalla delibera del 1988 ed il fatto che la raccolta fosse durata per le more del giudizio, dato che la delibera mai fu sospesa.

Il Tribunale di Napoli, ammessi i mezzi di prova richiesti, tra i quali una CTU contabile per determinare gli importi che il Gruppo B richiedeva di ripetere per gli oneri dovuti a gestione e manutenzione di viale e cortile a mo' di parcheggio, accoglieva la domanda del Gruppo A relativamente al solo accertamento della violazione della clausola del Regolamento da parte del Gruppo B, con imposizione del rispetto della stessa e rimozione dei veicoli, mentre rigettava la domanda di risarcimento del danno ed accoglieva invece la domanda riconvenzionale di restituzione degli importi versati da titolo di gestione e manutenzione degli spazi adibiti a parcheggio.

Avverso tale decisione, ricorrono in appello alcuni dei condomini del Gruppo B.

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 645 del 15 febbraio 2023, accoglie parzialmente l'appello, rinviando al Tribunale per la ripetizione del giudizio di merito.

I condomini appellanti, appartenenti al Gruppo B, hanno infatti eccepito, in sede di appello, che nel giudizio di I° alcuni dei condomini del Condominio Delta non erano stati evocati in giudizio, così rendendo nulla la pronuncia ottenuta dal Tribunale di Napoli, a fronte della lesione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario e rendendo inevitabile la riedizione del giudizio di prime cure dinnanzi al medesimo giudice ed a contraddittorio integro.

Si vuole cioè intendere che, avendo il Gruppo A svolto domande aventi ad oggetto un rapporto sostanziale inscindibile, in quanto finalizzate ad accertare la violazione della clausola del Regolamento e dei maggiori diritti riconosciuti al Gruppo A, non solo nei confronti del Gruppo B (condomini evocati nel giudizio), bensì nei confronti di tutti i condomini del Condominio Delta che non fossero proprietari di boxes - auto (e, pertanto, cui non fosse applicabile la detta clausola del Regolamento), parimenti il Gruppo A avrebbe dovuto evocare in giudizio tutti i suddetti condomini.

Così non fu, perché, come accerta la Corte d'Appello, in relazione ad uno dei condomini del Gruppo B che si costituì singolarmente nel I°, dall'atto di acquisto dell'immobile prodotto in quella sede e traslato nell'appello, risultava già evidente la comproprietà in comunione legale con altra persona, che però non fu evocata dal Gruppo A in giudizio.

Considerazioni conclusive

La Corte d'Appello ritiene non applicabile la giurisprudenza richiamata dagli appellanti, la quale così statuiva:

"Le violazioni di norme generali sulla proprietà e sul condominio, ovvero la violazione del regolamento condominiale, poste in essere dai singoli condomini con attività ed iniziative indipendenti (anche se analoghe) che arrechino separati vantaggi agli immobili dei trasgressori, violando i diritti degli altri condomini, pongono in essere rapporti giuridici distinti tra gli autori degli illeciti, da un lato, ed il condominio o gli altri condomini dall'altro, i quali, ove dedotti in un medesimo giudizio, danno luogo sempre a cause scindibili, non sussistendo un rapporto unico ed indivisibile, tale che il giudice non possa conoscere utilmente della posizione di uno separatamente dalla posizione degli altri. Ne consegue che, in un procedimento iniziato e proseguito in appello solo da alcuni condomini nei confronti dei supposti autori dei fatti lesivi, non è necessario integrare il contraddittorio nel caso in cui solo alcuni dei predetti convenuti, rimasti soccombenti in appello, propongano ricorso in cassazione, poiché, in ragione della richiamata autonomia dei rapporti, non si versa in una ipotesi di litisconsorzio necessario" (Cass. n. 2943/2004).

Secondo la Corte, invece, le domande del Gruppo A non erano finalizzate ad ottenere una condanna ad un facere, bensì un diritto erga omnes vantato dal Gruppo A verso tutti gli altri condomini non rientranti nella qualifica di "proprietario di box auto" recata dalla clausola del Regolamento che stabiliva il diritto di uso esclusivo di costoro contro tutti gli altri.

Così che "Proprio perché l'iniziativa giudiziale degli attori non mira ad individuare singole responsabilità, ma a far accertare la violazione del regolamento condominiale da parte della collettività dei condomini non proprietari dei box auto e ad ottenere l'ordine indiscriminato al rispetto della clausola, la situazione sostanziale dedotta in giudizio dà luogo ad un rapporto unico ed indivisibile che richiede la necessaria partecipazione di tutti gli aventi diritto".

Sentenza
Scarica App. Napoli n. 645 del 15 febbraio 2023
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