#1 Inviato 5 Agosto, 2018 Buongiorno, Vi scrivo per avere delucidazioni in merito al regolamento condominiale contrattuale:quali sono le clausole contrattuali e quelle regolamentari?purtroppo non trovo nulla anche come esempi per poi controllare nel mio regolamento.grazie Modificato 5 Agosto, 2018 da Veronica861
#2 Inviato 5 Agosto, 2018 Veronica861 dice: Buongiorno, Vi scrivo per avere delucidazioni in merito al regolamento condominiale contrattuale:quali sono le clausole contrattuali e quelle regolamentari?purtroppo non trovo nulla anche come esempi per poi controllare nel mio regolamento.grazie Le clausole contrattuali sono quelle che incidono sui diritti individuali. Genericamente quelle che limitano i tuoi diritti sulla proprietà privata (non cambiare la destinazione d'uso dell'appartamento, vietato aprire studio medico...): Le clausole regolamentari sono quelle che regolamentano le parti comuni (orario accensione riscaldamento, giorni di pulizia scale, orario apertura cancello....)
#3 Inviato 5 Agosto, 2018 Gentilissimo....se ho capito bene, "non stendere i panni nei balconi che affacciano all interno del cortile" e una clausola regolamentare??
#4 Inviato 5 Agosto, 2018 Veronica861 dice: Gentilissimo....se ho capito bene, "non stendere i panni nei balconi che affacciano all interno del cortile" e una clausola regolamentare?? Non stendere i panni dal tuo balcone è una clausola contrattuale perchè limita il tuo diritto di uso nel balcone. Vietare o regolamentare di stendere i panni sul lastrico solare comune o in un locale condominiale è clausola regolamentare. Per quanto riguarda lo stendere i panni dal balcone, però, entra in gioco un altro fattore e cioè il decoro dell'edificio. Sul decoro dell'edificio può esprimersi solo il Giudice di merito su istanza anche di un solo condòmino ma non ha competenza l'assemblea. Concludendo, in assenza di divieto imposto in un regolamento contrattuale, puoi stendere i panni nei balconi che affacciano all'interno del cortile e solo il Giudice può vietartelo se si convince che stai ledendo il decoro dell'edificio (se il cortile non da nemmeno sulla strada diventa diffcile come possa ledere il decoro)
#5 Inviato 5 Agosto, 2018 Leonardo53 dice: Non stendere i panni dal tuo balcone è una clausola contrattuale perchè limita il tuo diritto di uso nel balcone. Vietare o regolamentare di stendere i panni sul lastrico solare comune o in un locale condominiale è clausola regolamentare. Per quanto riguarda lo stendere i panni dal balcone, però, entra in gioco un altro fattore e cioè il decoro dell'edificio. Sul decoro dell'edificio può esprimersi solo il Giudice di merito su istanza anche di un solo condòmino ma non ha competenza l'assemblea. Concludendo, in assenza di divieto imposto in un regolamento contrattuale, puoi stendere i panni nei balconi che affacciano all'interno del cortile e solo il Giudice può vietartelo se si convince che stai ledendo il decoro dell'edificio (se il cortile non da nemmeno sulla strada diventa diffcile come possa ledere il decoro) Perfetto... io vivo in un cascinale ristrutturato in una via privata in periferia quindi vicino a campi coltivati...nel fronte via non vi sono balconi...nell interno cortile(diciamo chiuso..nel senso solo noi possiamo vedere ed entrare) vi sono balconi per noi del primo piano mentre i proprietari degli appartamenti al piano terreno,hanno un piccolo spazio ad uso esclusivo...in regolamento contrattuale che abbiamo vieta di stendere i panni sui balconi interni, mentre nel regolamento della polizia urbana vieta solo sul fronte via..perplessita che sorge spontanea:se si trattasse di decoro, anche i proprietari che vivono al piano terreno non dovrebbero mettere gli stendini sul loro spazio ad uso esclusivo o sbaglio?...è una clausola un po ambigua parere puramente personale Modificato 5 Agosto, 2018 da Veronica861
#6 Inviato 5 Agosto, 2018 Veronica861 dice: se si trattasse di decoro, anche i proprietari che vivono al piano terreno non dovrebbero mettere gli stendini sul loro spazio ad uso esclusivo o sbaglio?... La clausola a me sembra chiara (purtroppo per te). Il cortile non è visibile dalla strada e quindi non lede il decoro. Il regolamento CONTRATTUALE vieta di stendere i panni SUI balconi interni ma non vieta di stendere i panni nello spazio esclusivo. In conclusione, il condòmino del piano terra può stendere nel suo spazio esclusivo perchè non è vietato dal regolamento contrattuale. Tu non puoi stendere SUL balcone interno perchè vietato dal regolamento ma puoi stendere NEL tuo balcone interno (su uno stendino da interno) perchè non lo vieta il regolamento.
#7 Inviato 5 Agosto, 2018 Leonardo53 dice: La clausola a me sembra chiara (purtroppo per te). Il cortile non è visibile dalla strada e quindi non lede il decoro. Il regolamento CONTRATTUALE vieta di stendere i panni SUI balconi interni ma non vieta di stendere i panni nello spazio esclusivo. In conclusione, il condòmino del piano terra può stendere nel suo spazio esclusivo perchè non è vietato dal regolamento contrattuale. Tu non puoi stendere SUL balcone interno perchè vietato dal regolamento ma puoi stendere NEL tuo balcone interno (su uno stendino da interno) perchè non lo vieta il regolamento. Grazie per essere stato esaustivo...se posso chiedere magari puo aiutarmi....il contratto e stato "fatto" dal costruttore come succede sempre...essendo solo 7 proprietari si ha la possibilita di annullarlo a maggioranza o comunque x vie legali in quanto il codice civile dice che non vi e obbligo se non superiore a 10 condomini??
#8 Inviato 5 Agosto, 2018 Veronica861 dice: Grazie per essere stato esaustivo...se posso chiedere magari puo aiutarmi....il contratto e stato "fatto" dal costruttore come succede sempre...essendo solo 7 proprietari si ha la possibilita di annullarlo a maggioranza o comunque x vie legali in quanto il codice civile dice che non vi e obbligo se non superiore a 10 condomini?? Quello di cui parla il codice civile si riferisce al regolamento assembleare (tanto è vero che è possibile modificarlo con soli 500 millesimi). La clausola CONTRATTUALE è una CONVENZIONE (contratto tra le parti che ha forza di Legge). La CONVENZIONE può essere modificata solo se sottoscritta all'unanimità di 1.000 millesimi e qualora non fosse registrata alla Conservatoria dei Registri Immobiliari (presso l'Agenzia delle Entrate) avrebbe valore solo per le parti che l'hanno firmata ma non per eventuali futuri acquirenti. Una CONVENZIONE è proprio un contratto che si fa per derogare agli articoli del codice civile, tranne quelli inderogabili che però non fanno al tu caso perchè gli articoli inderogabili sono soltanto il 2° commadell'art. 1118 e gli art 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 del codice civile e gli articoli 63, 66, 67 e 69 di attuazione dello stesso codice.