Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Per il recupero di un credito pro quota nei confronti di un condomino va sempre notificato il titolo giudiziale

La cassazione approfondisce alcuni aspetti riguardanti la notifica del titolo esecutivo giudiziale in capo al condomino.
Avv. Nicola Frivoli 

Con ordinanza emessa in data 27 giugno 2022, n. 20590, la Corte di Cassazione, Sezione III, si è pronunciata su due motivi di censura in virtù di opposizione agli atti esecutivi intentata da una condomina all'atto di precetto di pagamento intimatole, in forza di una sentenza di condanna, al versamento di una somma nei confronti del Condominio.

A fondamento dell'opposizione vi era l'omessa e preventiva notificazione del titolo esecutivo nei suoi confronti.

L'azione veniva intentata innanzi al Tribunale di Catania, il quale decideva circa il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, ritenendo che l'omessa notificazione della sentenza all'attrice non aveva cagionato alcuna lesione del diritto di difesa in quanto gli estremi del titolo erano riportati nell'atto di precetto.

Avverso la decisione del giudice del menzionato Tribunale la ricorrente proponeva ricorso in cassazione adducendo due motivi e facendo rilevare che l'omessa notificazione al singolo condomino del titolo esecutivo reso nei confronti dell'ente condominiale non è surrogabile dalla mera conoscenza dell'esistenza del titolo aliunde acquisito e importa la nullità dell'atto di precetto.

La Suprema Corte riteneva opportuno esaminare il primo motivo, ritenendolo fondato, ed il secondo motivo di censura veniva assorbito, posto sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 479 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.

Legittimazione del creditore ad esperire l'azione anche a danno dei singoli condomini

La Cassazione rilevava che il provvedimento giudiziale di condanna dell'ente condominiale al pagamento di somme di denaro legittima il creditore ad esperire l'azione esecutiva ultra partes, cioè a dire anche in danno dei singoli partecipanti al condominio non direttamente destinatari del titolo, obbligati nei limiti delle rispettive quote millesimali di proprietà (Cass. civ., S.U, 08 aprile 1998, n. 9148; Cass. civ. sez. III, 29 settembre 2017, n. 22856).

L'atto di precetto va preceduto o notificato contestualmente al titolo esecutivo giudiziale

Condivisibile quanto sostenuto dagli ermellini in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei riguardi dell'ente di gestione ed azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art. 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo (Cass. civ. 30 novembre 2012, n. 1289; Cass. civ. 11 novembre 2011, n. 23693).

Notifica degli atti a mezzo posta, quando si perfeziona la notifica

Ed invero «detta notificazione è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nel titolo, responsabile pro quota della obbligazione a carico del condominio» (Cass. civ. sez. VI, 29 marzo 2017, n. 8150) il condomino minacciato dell'esecuzione forzata deve essere previamente edotto dell'esistenza (e del concreto contenuto) di una pretesa sostanziale diretta personalmente nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente procedere allo spontaneo adempimento di quanto dovuto ovvero alle opportune contestazioni circa il proprio status di partecipe al condomino oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale.

La notifica deve essere diretta nei confronti del condomino

La notifica personale del titolo esecutivo al singolo condomino non può essere surrogata dalla notifica dello stesso al condominio (siccome ente munito di soggettività giuridica propria e distinta da quella dei singoli partecipanti, seppur non dotato di autonomia patrimoniale perfetta) né tantomeno - come erroneamente considerato dal Tribunale siciliano - dalla conoscenza di fatto, aliunde acquisita, dell'esistenza di una statuizione di condanna dell'ente, la quale non esplicita una volontà del creditore di escutere il patrimonio individuale del condomino.

Perciò, va considerato che l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina poi una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, primo comma, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità (da ultimo, Cass. civ. sez. VI, 09 novembre 2021, n. 32838).

Per meglio dire, il singolo minacciato dell'esecuzione forzata deve essere previamente edotto dell'esistenza (e del contenuto) di una pretesa sostanziale diretta personalmente nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente procedere allo spontaneo adempimento di quanto dovuto ovvero alle opportune contestazioni circa il proprio status di partecipe al condomino oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale.

Dunque, nel caso di specie a nulla rileva che la destinataria potesse essere a conoscenza dell'esistenza della condanna dell'ente, la quale non esplicita una volontà del creditore di escutere il patrimonio individuale del condomino.

In conclusione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, accogliendo il primo motivo (assorbendo il secondo) e decidendo nel merito, ritenendo fondata l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla ricorrente condannando la controparte alla refusione delle spese processuali.

Sentenza
Scarica Cass. 27 giugno 2022 n. 20590
  1. in evidenza

Dello stesso argomento