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La notifica di atti al condominio va effettuata presso il suo amministratore

È nulla la notifica presso l'edificio condominiale salvo che presso locali adibiti all'ufficio dell'amministratore.
Avv. Silvio Zicconi 

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 6425 del 28 aprile 2022 riafferma il principio secondo cui la notifica al Condominio di edifici va eseguita all'amministratore e soltanto nei luoghi in cui lo stesso ha il domicilio o vi sono persone da lui abilitate alla ricezione.

La notifica degli atti al condominio e il suo amministatore: Il caso

La vicenda ha origine dalla notifica di un atto di precetto e di un'ordinanza esecutiva, con cui veniva intimato al Condominio il pagamento di una somma di denaro, rappresentata nella circostanza dal compenso del precedente difensore e dai relativi accessori.

Il procedimento per la liquidazione dei compensi dell'avvocato

Bisogna premettere che il procedimento di cognizione sommaria è quello abituale per la liquidazione del credito dell'avvocato nei confronti del proprio cliente (nel caso di specie rappresentato dal Condominio).

Questo si introduce con ricorso, che deve essere notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza. Il convenuto ha poi un termine di 10 giorni prima dell'udienza per costituirsi ed assumere tutte le proprie difese. Quindi, una volta verificata la regolarità del contraddittorio e svolta l'istruttoria sommaria reputata opportuna, il giudice decide con ordinanza immediatamente esecutiva.

Concluso il procedimento, se la parte vittoriosa ha necessità di agire esecutivamente per ottenere la riscossione del proprio credito è tenuta a notificare il titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) ed un atto di precetto con cui intima il pagamento entro 10 giorni (art. 480 c.p.c.).

La tesi del condominio opponente

Il Condominio, nella persona del suo amministratore e per il tramite di un nuovo difensore, si è opposto al precetto reputando lo stesso nullo; ha eccepito altresì la nullità del titolo esecutivo, in quanto il ricorso introduttivo ed il decreto con cui era stata fissata la prima udienza nel procedimento di cognizione sommaria introdotto dall'avvocato creditore, non erano mai pervenuti nella sfera di conoscenza e disponibilità del Condominio in quanto notificati a mezzo raccomandata indirizzata presso l'edificio condominiale (privo di portiere e di uffici destinati all'amministrazione) e non presso lo studio dell'amministratore e, addirittura, senza neanche la precisazione che la notifica veniva effettuata al Condominio "in persona del suo amministratore p.t.".

La notifica, poi, si sarebbe perfezionata con una "compiuta giacenza" per mancato ritiro da parte del destinatario nel termine di legge.

Questo avrebbe precluso al Condominio di costituirsi, viziando irrimediabilmente il contraddittorio. Secondo le regole generali, poi, la nullità della notifica ha viziato tutti gli atti del processo sino ad inficiare lo stesso provvedimento del giudice.

Quindi, di tale procedimento e della sua nullità il Condominio sarebbe venuto a conoscenza solo una volta ricevuta la notifica (regolare) dell'atto di precetto e dell'ordinanza esecutiva.

Le difese del creditore del Condominio

La controparte, oltre a sollevare alcune eccezioni circa la tardività e l'improcedibilità dell'opposizione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata

La decisione: le questioni preliminari

Preliminarmente il Tribunale, ribadendo il principio iura novit curia, ha qualificato l'opposizione come opposizione all'esecuzione, avendo questa ad oggetto la contestazione circa la legittimità dell'esecuzione stessa.

Richiamando alcuni precedenti della Cassazione (n. 11021/2011 e n. 22430/2004), ha ricordato infatti il Tribunale che "il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto […] a compiere preliminarmente anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio […], la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che entrambe determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata ex tunc".

Il principio di diritto

Quindi, il giudice capitolino ha affermato che "tutti gli atti giuridici rivolti al Condominio devono essere notificati presso il domicilio dell'amministratore". Il Condominio, infatti, secondo il Tribunale, "essendo sfornito di personalità giuridica e non avendo nemmeno una autonomia patrimoniale perfetta […] deve agire sia in campo sostanziale che in campo processuale attraverso l'amministratore presso il domicilio dello stesso (cfr. combinato disposto degli artt. 46 c.c. e 145 c.p.c.). Per tali motivi la notifica indirizzata al Condominio deve avvenire con la consegna 'a mani proprie' all'amministratore p.t. dell'ente oppure in appositi locali condominiali -ma solo ed esclusivamente- se nell'edificio condominiale vi sono locali adibiti specificamente all'attività commerciale in modo tale da poter essere intesi ex art. 139 c.p.c. come 'ufficio' dell'amministratore".

Ha ricordato quindi il Tribunale come tale principio sia stato affermato dalla Cassazione (sentenza n. 12460/2004), che ha anche chiarito che in assenza di detti locali presso l'edificio condominiale la notifica deve essere eseguita presso il domicilio privato dell'amministratore (Cass. n. 11303/2007, Cass. n. 27352/2016, Cass. n. 25900/2016).

Nel caso di specie, il giudice ha accertato che effettivamente il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza erano stati notificati presso l'edificio condominiale con una raccomandata indirizzata al Condominio senza alcun riferimento all'amministratore (neanche indicato con la formula di rito "in persona del suo amministratore p.t."); e questo pur avendo il ricorrente piena conoscenza dell'identità dell'amministratore e del suo domicilio.

È risultato, ancora, nel processo che il ricorrente aveva piena conoscenza dell'indirizzo pec dell'amministratore, avendogli indirizzato sia la richiesta di pagamento della parcella che l'invito alla negoziazione assistita.

Da ultimo, l'istruttoria ha confermato che nello stabile condominiale era presente l'insegna con i riferimenti dell'amministratore, così come l'assenza di una portineria o di un locale adibito all'amministrazione condominiale.

Per queste ragioni, il Tribunale ha ritenuto di dover condividere l'indirizzo giurisprudenziale consolidato sopra richiamato, ritenendo per l'effetto nulli sia l'atto di precetto che il titolo esecutivo azionato per difetto di contraddittorio.

Nota critica circa le spese di lite

Unico punto che desta qualche perplessità è quello relativo alla decisione di compensare le spese di lite per una asserita ed indimostrata "oscillazione giurisprudenziale sulle diverse questioni affrontate".

La decisione sul punto non convince se si considera come lo stesso giudice capitolino, non solo nella parte motivazionale non ha dato atto di alcun contrasto giurisprudenziale ma, richiamando diversi precedenti della Suprema Corte, ha concluso affermando di aderire all'indirizzo giurisprudenziale, che esso stesso ha qualificato come consolidato.

Che poi detto orientamento possa ritenersi ormai da anni pacifico e consolidato è confermato sia dalle sentenze citate nella sentenza in commento, che da numerosi altri precedenti (Cass. n. 976/2000; Cass. n. 12460/2004; Cass. n. 65/2002, che aveva dichiarato inesistente la notifica effettuata ad un soggetto non nominato quale amministratore; Cass. n. 3179/1985 e Cass. n. 8724/2011 che avevano escluso la validità di una notifica a mani di un condomino; C. Appello Roma n. 6244/2014, Trib. Napoli 12.10.1994 e di recente anche C. App. Bari n. 703/2021).

Per queste ragioni, una condanna alle spese di lite sarebbe stata forse più in linea con il dettato dell'art. 91 e ss. c.p.c.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 28 aprile 2022 n. 6425
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