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Notifica di cartelle di pagamento al portiere: quando il domicilio del condominio coincide con quello dell'amministratore?

La notifica dell'atto giudiziario al Condominio.
Avv. Fabrizio Plagenza - Foro di Roma 

Come ben sappiamo, sovente il Condominio è destinatario di atti giudiziari. Sicuramente, peraltro, saremo già a conoscenza dell'importanza che la conoscibilità di questi atti assume o può assumere in un successivo momento.

La notifica dell'atto giudiziario al Condominio. Partiamo dal presupposto che la notifica di un atto giudiziario indirizzato al Condominio debba essere effettuata presso il domicilio dell'Amm.re del Condominio stesso.

La Corte di Cassazione si è pronunciata innumerevoli volte in tal senso (Ex Multis Cassazione civile 17474/2015).

Ciò sulla ratio che la notifica degli atti giudiziari sia quella particolare forma di comunicazione effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario in modo (per essere ritenuta valida) da dare ragionevole certezza che il destinatario lo abbia (l'atto) validamente ricevuto.

Si ricorda in proposito, inoltre, che la prova di aver regolarmente notificato l'atto spetta certamente a chi ha effettuato la notifica.

In tal senso, in una sentenza resa sul finire del 2016 (Cass. 29 dicembre 2016 n. 27352), si legge che "la notifica ai condominii degli edifici, in quanto semplici "enti di gestione" non dotati né di soggettività giuridica, ancorché imperfettamente di autonomia patrimoniale, sia pure limitata, va effettuata all'amministratore, costituente l'elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari" (vedi Cass. 2001 n. 6906, Rv. 546837).

Analogamente, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza N.6244/14 ha avuto modo di ribadire che il domicilio del Condominio coincide con quello dell'amministratore che lo rappresenta ed al quale vanno notificati tutti gli atti rivolti al Condominio al punto di aver ritenuto "nulla la notifica nei confronti dell'amministratore del Condominio, se intervenuta presso lo stabile condominiale e non presso la residenza dell'amministratore o il suo domicilio".

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Sentenza inedita
Scarica Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 2311 del 10/07/2019
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