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L'adempimento delle obbligazioni condominiali. Il luogo in cui pagare le rate del condominio. La sede del condominio ed il domicilio dell'amministratore

Adempiere all'obbligo di pagamento delle quote condominiali in assenza di diverso uso o disposizione regolamentare o contrattuale.
Avv. Alessandro Gallucci 

Nelle obbligazioni di pagamento di somme di denaro, a parte, è lapalissiano, la determinazione del “ quantum debeatur” e del tempo dell’adempimento è altresì importante comprendere dove l’obbligazione debba essere adempiuta.

Ai sensi del primo comma dell’art. 1182 c.c.

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono.

Si tratta della norma generale che fissa una serie di criteri subordinati uno rispetto all’altro con la chiara intenzione di permettere alla parti una facile individuazione del luogo in cui la prestazione dovrà essere eseguita.

La regola trova applicazione anche in materia di condominio negli edifici.

In effetti, è cosa nota che i condomini devono adempiere ai propri obblighi connessi all’essere proprietari d’unità immobiliare attraverso, tra le altre cose, il versamento di somme di denaro necessarie per la gestione conservazione delle cose comuni.

Proprio in relazione a ciò è utile effettuare alcune precisazioni.

In primo luogo per determinare con esattezza il luogo dell’adempimento è necessario consultare il regolamento di condominio. In questo documento, che per legge deve contenere le norme relative alla ripartizione delle spese ed all’amministrazione della cose comune, potrebbe essere indicato il luogo in cui deve essere adempiuto l’obbligo di contribuzione alle spese condominiali.

In mancanza ed in assenza di usi dai quali desumere il luogo dell’adempimento vale quanto detto nel terzo e quarto comma dell’art. 1182 c.c.

A mente di tali disposizioni:

L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione è ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.

Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza”.

Nel caso del condominio vale quanto segue: secondo la giurisprudenza “ il condominio degli edifici, che non è una persona giuridica ma un ente di gestione e non ha, pertanto, una sede in senso tecnico, ove non abbia designato nell’ambito designato nell’ambito dell’edificio un luogo espressamente destinato […], ha il domicilio coincidente con quello privato dell’amministratore” (così Cass. 10 febbraio 2010 n. 2999)

In sostanza, il domicilio del condominio, ossia il luogo in cui una persona (od anche un’organizzazione di persone) fissa il centro dei propri affari o interessi coincide con il domicilio dell’amministratore.

Per dirla in breve: ogni condominio che voglia correttamente adempiere all’obbligo di pagamento delle quote condominiali in assenza di diverso uso o disposizione regolamentare o contrattuale, è tenuto a provvedere al pagamento presso il domicilio dell’amministratore in carica (in tal senso da ultimo Trib. Salerno 8 giugno 2010).

Ogni diversa modalità è da considerarsi lecita solamente previo accordo tra le parti. Resta sottointeso che per i pagamenti a mezzo bonifico non v’è bisogno d’alcuna autorizzazione.

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