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Casette in legno da giardino, serve il permesso di costruire?

Occorre conseguire un'autorizzazione o un permesso a costruire quando si installa una casetta in legno del proprio giardino? C'è una normativa a cui fare riferimento?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 

La normativa

Le modalità per avere l'autorizzazione ad un'opera edilizia dipendono dal Regolamento Edilizio Comunale e, in assenza di questo, dalle leggi Regionali.

A livello di normativa, occorre accertare in primo luogo se il comune presso cui si intende costruire la casetta di legno in giardino abbia delle indicazioni al riguardo. Ciò varia da comune a comune e quindi si rende necessario verificare l'esistenza di una specifica normativa locale.

La maggior parte delle volte sé il comune di residenza ma non è detto che si possa trattare anche del luogo in cui si ha l'immobile di villeggiatura.

In senso gerarchico, come accennato, la seconda normativa da verificare è quella regionale.

Ove la normativa comunale o regionale non vi siano o non prescrivano alcunché in merito, il riferimento è alle disposizioni nazionali, il cd. Testo unico dell'Edilizia, il D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380.

Ai sensi dell'art. 6 di questo decreto i lavori eseguibili in edilizia libera sono: opere di manutenzione ordinaria sui finimenti degli edifici; opere necessaria a migliorare o mantenere l'efficienza degli impianti (quindi è compresa anche l'installazione di pompe di calore con potenza minore di 12 kW; Lavori per eliminare le barriere architettoniche, quindi a tutto vantaggio di anziani e disabili, purché tali lavori non compromettano la forma dell'edificio, non necessitino la creazione di piani inclinati o ascensori esterni (in tal caso occorre la CILA); attività di analisi del terreno esterne all'area di fabbricato (ad eccezione dell'attività di ricerca idrocarburi); Le pratiche agricole sul terreno e le serre mobili.

Ciò salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici.

Se si esula dall'indicazione di cui all'art. 6 D.P.R. 380/2001 di norma si richiede per qualsiasi opera edilizia che venga ottenuto il Permesso di Costruire o sia stata presentata la DIA (Denuncia di Inizio Attività) al Comune competente, dichiarazione redatta da un tecnico abilitato, che può essere Geometra, Architetto o Ingegnere.

Così ad esempio una casetta di piccole dimensioni variabili in base al comune dai 6 ai 20 mq rientra nell'edilizia libera, necessitando solo una semplice comunicazione d'installazione al comune. Per misure più grandi può essere necessaria una pratica edilizia più complessa in base alle caratteristiche della struttura.

Se il giardino dove si intende posizionare la casetta è condominiale, il Comune normalmente richiede l'assenso dei condomini da esprimersi in assemblea a maggioranza.

Atti amministrativi

Spesso è sufficiente la sola presentazione di una S.C.I.A (ovvero segnalazione certificata di inizio attività).

Alcuni comuni richiedono invece la C.I.L.A o la C.I.L (comunicazione di diritti di lavoro Asseverata oppure comunicazione di inizio Lavori).

Il più delle volte il Comune domanda la DIA (denuncia inizio attività), altre ancora occorre il permesso di costruire, provvedimento amministrativo espresso.

I casi possono variare in relazione alle dimensioni, funzione e posizione della casetta, rientrando nella più semplice casistica della DIA o SCIA fino ad arrivare a situazioni più complesse sulla cui base occorre ottenere un vero e proprio Permesso di Costruire.

Nei vari casi occorre la figura di un tecnico

Di norma per le costruzioni entro i 20 metri quadri basta la DIA.

Essa deve però contemplare l'allegazione di documentazione riportante con precisione le dimensioni del progetto, un disegno in pianta in cui si indicano le dimensioni della costruzione, la sua posizione e distanze di rispetto dai confini e dagli altri manufatti, i dettagli inerenti a materiali, struttura e tipologia prefabbricata o struttura realizzata su misura. È utile allegare eventuali foto e schede tecniche se di tipo standard prefabbricato. Questi elaborati devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato.

Se si presenta in comune la DIA, occorre aspettare 30 giorni a partire dalla data di deposito prima di intraprendere l'opera.

Se in questo lasso temporale non pervengono comunicazioni contrarie si ha il silenzio assenso, per cui si può procedere alla realizzazione.

Se per la DIA il limite è 20 mq., per i progetti più corposi come l'installazione di bungalow e vere e proprie unità abitative al di sopra dei 20 metri quadri, occorre il conseguimento dell'autorizzazione a costruire, oltre alla consulenza diretta con un esperto come un architetto, sia per la progettazione che per la posa.

Misure consentite

Le misure consentite per le casette in legno sono di ml 6.00 x 3.50 con altezza da ml 3.00 a ml. 3.30 per un capanno per gli attrezzi. Ed infatti la costruzione di casette in legno di dimensioni ridotte e con finalità non lucrative non ha bisogno di permesso di costruire: in tema di edilizia, la costruzione di alcune casette di piccole dimensioni per attività ludiche rientrano nell'edilizia libera (Tar Liguria 24 ottobre 2017, n. 2017).

"Gli atti documentano trattarsi di tre casette in legno prefabbricate della dimensione massima di metri 2,6 per 2,6 ciascuna erette sui fondi individuati al NCT…, e di sei casette di legno prefabbricate della dimensione massima di metri 2,6 per 2,6 sui fondi a NCT… La descrizione dei beni edificati in assenza di titolo convince della fondatezza della tesi sostenuta dall'associazione ricorrente, secondo cui si tratta di manufatti destinati al gioco dei bambini, amovibili e che non possono integrare la volumetria prevista dalle leggi urbanistiche e paesistiche. In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza (tar Veneto 2008, n. 359 e tar Abruzzo, L'Aquila, 135/2017) citata nel ricorso introduttivo che ha ritenuto che i piccoli fabbricati realizzati per soddisfare esigenze ludiche e non aventi finalità lucrative rientrano nel regime dell'edilizia libera; la recente modifica apportata all'art. 6 del dpr 6.6.2001, n. 380 che ha innovato il comma 2 che si riferiva in uno dei suoi incisi alla fattispecie in questione non muta i termini della questione, posto che il potere amministrativo contestato è stato esercitato con riferimento a norme relative agli immobili o alle modificazioni del territorio che hanno una natura capace di apportare un duraturo impatto sul territorio stesso.

È invece indubbio che i beni in questione non hanno possibilità alcuna di rientrare nel novero delle previsioni della norme applicate".

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Distanza costruzioni

Il riferimento è all'art 873 c.c. sulla cui base le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.

La distanza minima è pertanto tre metri al fine di rispettare il diritto di aria e luce alle costruzioni o agli spazi adiacenti alla propria casa o terreno.

Pagamento tasse

Di norma le casette di piccole dimensioni non richiedono il pagamento di tasse particolari, mentre per quelle di dimensioni maggiori affianco alla pratica edilizia relative vi sono tasse specifiche da versare.

Così per casette di dimensioni ad esempio 3×3 m non ci sono tasse relative all'immobile. Se invece si realizza un 10x10 m ad uso garage, laboratorio, dependance e simili, probabilmente le pratiche edilizie sono accompagnate dall'onere economico.

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Calcoli strutturali

Quando la casetta rientra nella fattispecie di edilizia libera non occorrono i calcoli strutturali o antisismici. Il limite di dimensione viene definito da ogni Comune.

In ogni caso il comune può richiedere della documentazione aggiuntiva, la relazione strutturale e la relazione antisismica.

Anche qui è opportuno chiedere un supporto ad un tecnico abilitato locale e di vostra fiducia.

La certificazione strutturale ed antisismica deve essere redatta rispetto il sito specifico di installazione, la relativa zona sismica del sito, la tipologia di terreno presente, la presenza di venti, il carico neve richiesto, e via dicendo.

Queste relazioni tecniche servono per definire sia la tipologia e dimensionamento del basamento su cui posare la casetta, sia la tipologia e il numero dei fissaggi necessari tra casetta e basamento relativamente alle variabili presenti nel sito.

Per questi motivi, le relazioni strutturali ed antisismiche non possono tener conto delle sole caratteristiche della casetta in legno ma devono riferirsi anche alle variabili legate al sito di installazione specifico.

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