In tema di ripartizione delle spese in un condominio, i proprietari dei locali commerciali ubicati al piano terreno dell'edificio, anche se la loro unità immobiliare ha accesso autonomo alla pubblica via, devono pagare le spese di messa a norma dell'impianto elettrico condominiale, salvo diversa indicazione del titolo.
Questa, in sintesi, la decisione resa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 17880 del 12 agosto 2014.
Il fatto che ha portato gli ermellini a pronunciarsi in tal modo è di quelli ricorrentissimi: un condominio chiede ed ottiene un decreto ingiuntivo contro un condomino che non ha pagato alcune spese, nello specifico la propria quota parte inerente la messa a norma, ex lege n. 46/90, dell'impianto elettrico comune.
Il condomino non ci sta e propone opposizione al decreto: a suo modo di vedere egli non ha nulla a che vedere con quella spesa, poiché da proprietario di un locale commerciale egli non ha alcun diritto su un impianto posto nell'androne comune.
Il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione, mentre in sede d'appello s'è deciso che il condomino non doveva pagare.
Da qui il ricorso per Cassazione.
La posizione condominiale dei proprietari di attività commerciali. Non è la prima volta che si legge di controversie tra il condominio ed i titolari di unità immobiliari aventi accesso diretto alla pubblica via.
Questi, siano essi titolare di abitazioni o locali commerciali, ritengono di non dover partecipare a determinate spese sulla scorta di un ragionamento che suona pressappoco così: “siccome ho un ingresso indipendente, la mia proprietà non c'entra nulla con quanto riguarda le scale”.
La tesi è evidentemente errata se oltre all'ingresso indipendente ve n'è uno sul vano scale.
Nei casi di assenza di tale ultimo accesso, è necessario andare a leggere gli atti d'acquisto.
Motivo? Solamente questi potrebbero escludere il diritto di condominio su tali parti dell'edificio. Quando la giurisprudenza si è occupata dell'argomento, ad esempio intervenendo sull'obbligo di partecipazione alle spese di androne e vano scale, è stato affermato che queste parti dell'edificio “sono oggetto di proprietà comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., salvo che il contrario risulti dal titolo, anche dei proprietari dei locali terranei che abbiano accesso direttamente dalla strada (o comunque da altro accesso), in quanto costituiscono elementi necessari per la configurabilità stessa di un fabbricato diviso in piani e porzioni di piano di proprietà individuale e rappresentano inoltre tramite indispensabile per il godimento e la conservazione delle strutture di copertura; pertanto, tali proprietari rientrano tra gli obbligati al contributo per la sistemazione del vano scale" (Trib. Bologna 4 aprile 1997).
In questo contesto di fatto e di diritto, la Cassazione, con la sentenza n. 17880, è intervenuta a risolvere la controversia relativa alla partecipazione alla spese di adeguamento alle norme dell'impianto elettrico, affermando che “l'impianto elettrico condominiale, ai sensi dell'art. 1117, n. 3, cod.civ., in mancanza di titolo contrario, è comune a tutti i partecipanti al condominio” e che di conseguenza è giusto inserire nella ripartizione delle spese ad esso relative il proprietario di un'unità immobiliare ubicata al piano terreno e con accesso autonomo dalla strada.