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Intervento del Comune su un marciapiede condominiale: quando scatta lo spoglio o turbativa del possesso?

Intervento del Comune su un marciapiede condominiale e nuova conformazione dell'area.
Avv. Giuseppe Zangari - Foro di Padova 

La vicenda. All'esito di un'intricata vicenda processuale durata ben sedici anni e scandita da una serie di provvedimenti di natura possessoria successivamente reclamati, un procedimento per denuncia di nuova opera anch'esso reclamato, contrastanti decisioni in tema di giurisdizione, sentenze d'appello ordinanti la rimessione in primo grado, il Tribunale di Bologna sembra porre finalmente una parola definitiva all'oggetto del contendere (ovviamente sino alla prossima impugnazione).

Il fatto storico. Correva l'estate del 2002 quando il Comune decide di sottoporre a tariffa oraria la sosta degli automezzi sul marciapiede antistante al Condominio attore.

Altresì, nel 2005 il Comune avvia alcuni lavori inerenti l'area contesa, disponendo l'allargamento della sede stradale, la demolizione parziale del marciapiede, la modifica degli stalli di parcheggio in senso parallelo all'asse stradale, con conseguente diminuzione del numero di posteggi da otto a sei, l'applicazione di una tariffa oraria per la sosta, il posizionamento di due cassonetti.

Il Condominio ritiene leso il possesso sul marciapiede goduto in forza del titolo di acquisto della proprietà e/o in conformità al vincolo imposto dalla concessione edilizia.

Al contrario, il Comune rileva che l'area costituisce una pertinenza stradale ai sensi degli artt. 3 e 24 del Codice della Strada, dal che l'Ente, in quanto proprietario della pubblica via, ha il diritto a disciplinarne l'uso a prescindere dal diritto di proprietà in capo al Condominio; inoltre i lavori non hanno comportato una modifica dei suoli, limitandosi a conformare i parcheggi da una forma a lisca di pesce a paralleli all'asse stradale.

La sentenza. La domanda attorea è rigettata sulla scorta di un ragionamento di una complessità degna dell'intera vicenda, che si prova di seguito a sintetizzare (Trib. Bologna n. 2547/2019).

L'indagine svolta dal c.t.u. ha comprovato che il possesso esercitato sull'area scoperta - peraltro sin dalla costruzione dell'edificio destinata a marciapiede e non a parcheggio - non può dirsi uti singuli, ossia limitato ai soli condomini in diretto collegamento con il bene, bensì va ritenuto uti cives in considerazione dell'uso generalizzato da parte una collettività indiscriminata di individui, e dunque portatore di un interesse generale.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Bologna sent. n. 2547 del 29/11/2019
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