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Responsabile il Comune per i danni provocati agli immobili causati dalla pulizia quotidiana della strada.

Il comune è responsabile dei danni di infiltrazioni provocati da una cattiva manutenzione della strada.
Avv. Luana Giannuzzi 
23 Feb, 2015

L'ente municipale è responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni arrecati all'immobile da infiltrazioni di acqua provocate da una cattiva manutenzione del manto stradale e del marciapiede

Il caso. Gli attori convengono in giudizio il Comune lamentando di aver subito danni all'immobile di loro proprietà a causa di fenomeni di allagamento e infiltrazioni di acqua dovute al lavaggio quotidiano delle bancarelle di pesce da parte dei commercianti del mercato rionale, con conseguente sversamento di acqua sulla strada e sul marciapiede antistante il predetto immobile.

Il giudizio di merito segue al procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., con il quale il Giudice, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, a mente della quale “le cause dei fenomeni pregiudizievoli erano da ricercare nelle cattive condizioni manutentive della sede stradale e del marciapiede antistante il locale di via (...), attraverso le cui fessure le acque si infiltravano all'interno dell'immobile”, ordinava al Comune il ripristino del manto stradale e del marciapiede antistante l'immobile in parola.

Ottenuto il rispristino, gli attori agiscono in giudizio per ottenere l'integrale risarcimento dei danni materiali subiti dall'immobile nonché del pregiudizio di natura economica conseguente al mancato utilizzo del bene.

Costituitosi in giudizio, il Comune chiede e ottiene la chiamata in causa della società cui è stato appaltato il servizio di manutenzione delle strade. (Esclusa la responsabilità del Comune per i danni all'abitazione provocati dal forte nubifragio.)

La decisione Il Giudice, richiamando Cass.,sez. II, 19/02/2013, n. 4039, con la quale la giurisprudenza di legittimità, mutando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale in materia, “ha iniziato a ritenere concettualmente ed astrattamente configurabile, nei confronti della PA, la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., relativamente ai danneggiamenti subiti, come nel caso di specie, a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche”, sussume la vicenda in commento nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c..

La norma citata, ai sensi della quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui criterio di imputazione “si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione, appunto di custodia, intercorrente fra il danneggiante e la cosa dalla quale è derivato il danno.[…] Il fondamento della responsabilità prevista dalla norma anzidetta dev'essere, dunque, individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi”.

Affinché si configurila responsabilità ex art. 2051 c.c. il presunto danneggiato deve dimostrare:

  1. la sussistenza della relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra il convenuto e la cosa in custodia;
  2. il danno subito;
  3. il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo.

La sussistenza di questi tre requisiti è di per sé sufficiente a configurare una responsabilità per danno da cose in custodia, “non assumendo rilievo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza giacché funzione della norma è quella di imputare oggettivamente la responsabilità al soggetto che, rivestendo la qualità di custode, è in grado di controllare le modalità d'uso e di conservazione della cosa e di prevenire i rischi ad essa inerenti”.

Di contro, il custode, per andare esente da responsabilità, deve “fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale”.

In altri termini esso deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene in custodia arrecasse danno, dimostrando l'esistenza di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale.

Nel caso che ci occupa, il Giudicante ritiene provate, da parte degli attori, le condizioni anzidette, ossia il potere di custodia esercitato dal Comune sulla res (porzione di manto stradale e relativo marciapiede), il danno subito all'immobile di loro proprietà, nonché il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.

Al contrario, l'ente municipale non è stato in grado di fornire la prova liberatoria, non avendo dimostrato “il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere d'imprevedibilità ed eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale”.Sulla scorta di tali considerazioni, il Giudicante accoglie la domanda ritenendola fondata, con condanna del convenuto al risarcimento dei danni materiali arrecati all'immobile di proprietà degli attori, nonché al risarcimento del danno da mancato utilizzo dello stesso.

In ordine alla chiamata in causa della società appaltatrice del servizio di sistemazione, riparazione e manutenzione delle strade comunali, il Giudice, nel precisare che “l'avere il Comune appaltato il servizio di manutenzione delle strade […] non ha di certo trasferito sull'appaltatrice il potere fisico sui beni demaniali, né ha comportato conseguentemente il venir meno per l'ente pubblico del perdurante obbligo di vigilanza e custodia della res sulla quale ha continuato ad esercitare il relativo potere ad esso riconosciuto dalla legge”, ritienecorresponsabili, Comune e società appaltatrice, in misura egualitaria, del danno arrecato agli attori, condannando le stesse in solido, “non sussistendo elementi che permettano di attribuire legittimamente una diversa incidenza eziologica, nel determinismo degli episodi dannosi, all'azione omissiva del custode e dell'impresa appaltatrice del servizio di manutenzione del demanio stradale comunale”.

I precedenti. Si segnala una sentenza conforme resa da un altro tribunale pugliese (T. Brindisi, n. 145 del 17 gennaio 2014,in www.condominioweb.com/il-comune-risponde-dei-danni-da-infiltrazione-dacqua-immediatamente-riconducibili-alla-cattiva-manutenzione-della-strada.2077, con commento dell'Avv. G.D.

Nuzzo),che ha condannato il Comune alla rifusione delle spese in favore del proprietario di un immobile danneggiato da infiltrazioni provocate da un mancato deflusso delle acque piovane, dovuto alla cattiva manutenzione del manto stradale.La motivazione del giudice riposa anch'essa sul principio generale secondo il quale sussiste la responsabilità per cosa in custodia ogniqualvolta l'ente pubblico sia in grado di esplicare sulla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche, restando quindi a carico dello stesso l'obbligo del risarcimento per i danni causati qualora tale potere non venga esercitato secondo le regole della comune diligenza e prudenza.

Sentenza
Scarica Tribunale di Bari - Sezione III civile - Sentenza 21 luglio 2014 n. 3717REPUBBLICA ITALIAN
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