In tema di imposta di registro, la fruizione delle agevolazioni cd. "prima casa" postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell'acquirente, il trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall'atto di compravendita, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula, ravvisabile a fronte di impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità, anche a titolo di colpa, inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. (Cassazione, ordinanza n. 28838 dell'8 novembre 2019).
La vicenda. Il Fisco aveva proposto ricorso per Cassazione avverso una pronuncia della Ctr, con la quale i giudici di secondo grado avevano rigettato l'appello dell'ufficio riguardante un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, relativo all'anno d'imposta 2006. Questo ultimo atto era stato emesso in seguito al disconoscimento dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva applicata sulle operazioni di finanziamento, finalizzate all'acquisto di un cespite immobiliare a destinazione abitativa.
In particolare, secondo il Fisco, vi era stata la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 23 e 57 del Dlgs n. 546/1992, in quanto la Ctr avrebbe statuito circa una doglianza non contenuta nel ricorso introduttivo di parte (il quale si concentrava sull'inapplicabilità della normativa, ratione temporis, vigente all'epoca dell'emanazione dell'atto poi impugnato).
Il ragionamento della Cassazione. L'oggetto della controversia è la revoca dell'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva applicata sulle operazioni di credito a medio e lungo termine, in riferimento all'acquisto di immobili da destinare a uso abitativo e rientranti nella agevolazione "prima casa".
Nel caso concreto, secondo la Cassazione ha errato la Ctr della Puglia nel ritenere sussistente l'esimente della forza maggiore - costituita dal rifiuto del cambio di residenza da parte del comune atteso l'oggettiva condizione di inabitabilità del cespite compravenduto.
Difatti, secondo il consolidato orientamento, in tema di imposta di registro, l'articolo 2 del Dl n. 12/1985 prevede che, per il godimento dei benefici "prima casa" per l'acquisto di un immobile ubicato in altro Comune, l'acquirente deve provvedere al trasferimento della propria residenza entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto (Cass. 14399/2013, 7067/2014, 7764/2014, 16082/2014, 4800/2015 e 5015/2015).
Inoltre, sempre la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che non possa rientrare nell'alveo della "forza maggiore" l'evento impeditivo del trasferimento della residenza costituito dal mancato rilascio, da parte del conduttore, dell'immobile - nonostante la tempestività della comunicazione di disdetta.
Difatti, l'articolo l, nota II-bis, lettera a), parte prima della Tariffa allegata al Dpr n. 131/1986 condiziona il riconoscimento delle agevolazioni "prima casa" alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine suddetto di diciotto mesi, nel Comune ove è ubicato l'immobile e non nell'immobile acquistato (Cass. sentenza n.13346/2016).
In conclusione, il ricorso del Fisco è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata Cassata con rinvio.