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Per valutare la mala gestio dell'amministratore il giudice tiene conto del suo comportamento prima e durante il processo

Il Tribunale di Torino ha condannato un amministratore per mala gestio.
Avv. Caterina Tosatti 

Nel giudizio incardinato dal Condominio verso l'ex Amministratore per la condanna al risarcimento del danno da mala gestio rileva innanzitutto la prova dell'inadempimento del gestore al suo mandato nei confronti del Condominio, potendo poi il magistrato valutare la condotta del convenuto, anche laddove rimasto contumace, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Come leggeremo, il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 1268 del 23 marzo 2023, ha condannato un Amministratore per mala gestio anche sulla scorta dell'esame del suo comportamento pre ed endo processuale.

Fatto e decisione

Un Condominio promuove un giudizio verso l'ex Amministratore Tizio, lamentando una serie di condotte dello stesso come inadempimento ai doveri del mandatario e del gestore ai sensi degli artt. 1129 e 1130 c.c.

Rimanendo Tizio contumace, il magistrato istruisce la causa respingendo le istanze di interrogatorio formale e di prova per testi, ma intimando al medesimo Tizio di esibire l'estratto conto del proprio conto corrente.

Infatti, rimane accertato nel giudizio che Tizio, violando così il dovere imposto dall'art. 1129, 7° comma, c.c., anziché attivare un rapporto di conto corrente intestato al Condominio de quo, lo aveva sempre amministrato utilizzando, per gli esborsi e le entrate, il proprio conto corrente, creando quella confusione con il patrimonio personale che la medesima norma censura come motivo di revoca, tra le altre.

Non solo: questa omissione, unitamente all'assenza di qualsivoglia contabilità secondo i dettami del Codice (mancanza del Registro di Contabilità ex art. 1130, n. 7) c.c.) ha di fatto reso più agevole la suddetta confusione, rinvenibile anche dal rendiconto presentato in Assemblea.

Oltre a tali aspetti di carattere generale, si accerta dai documenti offerti dal Condominio che Tizio, nonostante i condòmini avessero corrisposto le relative poste e le stesse risultassero contabilizzate come pagate in rendiconto, non aveva parallelamente provveduto a pagare alcuni fornitori, così esponendo il Condominio alle loro azioni di recupero, bloccate solamente dall'adempimento avvenuto sotto la nuova Amministrazione.

Tant'è vero che, avendo il Condominio fornito la prova non solo delle irregolarità relative ai fornitori di cui sopra, ma anche delle spese legali affrontate per difendersi nelle azioni promosse da costoro, spese che si sarebbe potuto evitare sol che Tizio avesse assolto regolarmente le somme dovute ai creditori condominiali, il Giudice condanna il medesimo a rifondere al Condominio quanto sostenuto a titolo di esborso per assistenza e consulenza legale.

Specifichiamo, per completezza a favore del lettore, che la prova che il Giudice ha ritenuto bastevole, sia per le somme non pagate ai creditori, sia per le spese legali, è consistita nella produzione delle fatture dei fornitori, dei loro solleciti, dei provvedimenti giudiziali ottenuti da alcuni di essi, nelle parcelle dei professionisti e, per tutti detti crediti, sono state prodotte le ricevute dei pagamenti disposti dal Condominio nella persona del nuovo Amministratore.

Invece, nonostante la su menzionata confusione tra patrimonio condominiale e personale, il Tribunale non ritiene accertato l'incameramento, a favore di Tizio, di una somma liquidata dall'assicurazione condominiale per un sinistro, che il Condominio aveva asserito che fosse confluita, come tutte le 'entrate', nel conto corrente personale di Tizio, ma di cui non aveva fornito prova, producendo unicamente l'atto di liquidazione, nel quale peraltro non erano nemmeno indicate le coordinate del conto di Tizio.

Si fa presto a dire... mala gestio

Infine, nonostante il Tribunale dia grande risalto, nella parte motiva, all'esame della condotta di Tizio, anche per sorreggere, conclusivamente, la condanna alle spese del giudizio, non ritiene invece di condannarlo ai sensi dell'art. 96 c.p.c., perché non vi è stata una condotta attiva tale da integrare un esercizio delle sue prerogative processuali in modo abusivo come richiesto dalla norma, avendo al contrario Tizio adottato un atteggiamento di indifferenza rispetto al processo ed alla Mediazione che lo aveva preceduto.

La condotta pre ed endoprocessuale di Tizio, insomma, era stata passiva, avendo lo stesso omesso la consegna dei documenti del Condominio (passaggio di consegne) nonostante l'invito del nuovo Amministratore e di un legale, nonché in seguito al procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso dal Condominio, il quale parimenti aveva avuto esito negativo dato che la documentazione non era stata reperita presso lo studio di Tizio.

Considerazioni conclusive

La pronuncia conferma la giurisprudenza di merito prevalente in materia di mala gestio dell'Amministratore condominiale, laddove la probabilità di successo o meno dell'azione è fortemente (se non esclusivamente) determinata dalla capacità, da parte dei condòmini, di dare prova del danno subito, oltre che dell'inadempimento.

Il Tribunale torinese rammenta come, peraltro, "è onere del nuovo amministratore del condominio indicare in modo specifico i documenti che chiede in consegna e specificare l'inerenza dei medesimi all'esercizio della gestione del bene comune, mentre spetta al precedente amministratore eccepire l'estraneità ella documentazione agli adempimenti ed agli obblighi posti a carico dell'amministratore ovvero provare il verificarsi di fatti impeditivi o estintivi (Cass. Ord. n. 40134 del 15/12/2021)", e, nel caso di specie il Condominio aveva assolto al proprio onere, avendo indicato puntualmente i documenti richiesti e non essendo seguita alcuna eccezione di estraneità da parte di Tizio, contumace.

Sentenza
Scarica Trib. Torino 23 marzo 2023 n. 1268
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