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Consumatori: gestore telefonico condannato a causa della migrazione fallita. Una sentenza esemplare

Condanna di quasi 8 mila euro a carico dei gestori telefonici. Una sentenza esemplare che disincentiva i comportamenti omissivi e sconsiderati.
Redazione Condominioweb 

La soppressione dell'utenza telefonica per oltre 7 mesi e la perdita del numero di telefono hanno legittimato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Cambio operatore telefonico. Se si intende cambiare contratto e passare ad un diverso operatore telefonico, mantenendo il proprio numero di telefono, si deve fare richiesta di portabilità del numero fisso.

Diverso è il caso di richiesta di cessazione della linea, che vale solo per il caso in cui si voglia cessare ogni tipo di rapporto contrattuale senza passare ad un altro operatore (in questo caso, i costi di recesso possono variare significativamente).

Premesso ciò, attualmente esistono 3 diverse procedure per il trasferimento dell'utenza tra operatori di rete fissa (a seconda del tipo di servizio trasferito e dell'infrastruttura di rete attraverso la quale il servizio viene erogato): attivazione, migrazione, portabilità del numero pura. In tutti e 3 i casi, il consumatore deve semplicemente rivolgersi all'operatore.

La legge di conversione del Decreto Bersani, del 2007, ha stabilito, anche per i trasferimenti di utenze, che i contratti stipulati con gli operatori telefonici devono prevedere la facoltà del consumatore di trasferire l'utenza presso un altro operatore, senza vincoli temporali, ritardi e spese non giustificate, e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni.

Per quanto riguarda i tempi effettivamente previsti per il cambio di operatore telefonico, tutte le procedure di trasferimento sono state definite dall'AGCOM (con Delibera 41/09/CIR) per consentire, attualmente, il passaggio da un operatore all'altro entro 10 giorni lavorativi.

Bolletta telefonica. L'IVA sulle spese di spedizione è legittima.

Telefonia, domande risarcitorie e mediazione

Il caso di Grosseto. Dalle notizie apprese dagli organi di stampa, un cittadino aveva sottoscritto un contratto con una compagnia di telecomunicazioni per la migrazione della linea telefonica domestica e della connessione internet Adsl.

Tuttavia, però, l'utente si era trovato a fare i conti con una procedura lenta, aggravata dal comportamento dei due operatori.

Difatti, lo stesso consumatore è stato vittima di una migrazione fallita e di un rimpallo di responsabilità tra due operatori; di conseguenza, era rimasto 7 mesi senza telefono fisso e internet e, alla fine, si era trovato costretto a rinunciare al numero di telefono storico.

Durante questo periodo era fallito ogni tentativo di conciliazione, compreso quello presso il Co.Re.Com. (per il mancato accordo con le due compagnie).

La questione giudiziale. La vicenda giudiziaria, avviata nel 2013, è stata decisa solo prima di natale con la sentenza del Giudice di Pace di Grosseto.

A causa del danno subito, il giudice ha riconosciuto i danni patrimoniali e non patrimoniali per 4 mila euro, oltre ad euro 400 per compensare la perdita di tempo, i fax, le telefonate e i reclami inviati costantemente in 7 mesi di calvario.

Inoltre, il Giudice ha anche riconosciuto il diritto al rimborso dei costi vivi della nuova utenza telefonica chiesta ad altro gestore.

Infine, la sentenza ha ulteriormente stabilito l'annullamento delle fatture precedenti del vecchio gestore con contestuale condanna alle spese delle due compagnie in solido tra loro.

La risposta delle associazioni. A conti fatti, secondo l'associazione Confconsumatori, tale sentenza di condanna di quasi 8 mila euro a carico dei gestori (incluse le spese processuali) rappresenta una sentenza esemplare tale poter disincentivare (in futuro) tutti quei comportamenti omissivi e sconsiderati da parte dei gestori telefonici che non possono "accalappiare i clienti con offerte succulente per poi lasciarli a loro stessi in caso di guai".

Ed ancora, di questa vicenda, altra doverosa conclusione è stata "l'insufficiente efficace delle procedure deflattive delle controversie telefoniche perché in tali sedi, anche davanti ai Co.re.com. non si parla mai di risarcimento danni veri e propri per gli utenti che, al contrario, hanno pieno diritto".

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