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Bollette telefoniche. La fatturazione deve avvenire su base mensile. Ecco la sentenza

Il tribunale di Milano ha confermato illegittimità da giugno 2017. Movimento Consumatori vince il ricorso e si prepara ad una class action.
Dott.ssa Marta Jerovante - Consulente Giuridico 

L'Associazione Movimento Consumatori ha promosso un ricorso ex artt. 37 e 140 d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo) e 669 bis e ss. c.p.c. contro i tre principali operatori del mercato telefonico (Telecom Italia, Fastweb e Wind Tre), contestando loro l'applicazione di un sistema di tariffazione dei corrispettivi dei servizi di telefonia fissa e di quelli offerti in convergenza con essa, basato su una cadenza temporale di 28 giorni/8 settimane anziché di 30 giorni.

L'Associazione ha assunto a fondamento dei tre ricorsi la violazione dell'art. 3, comma 10, della Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 252/16/CONS, così come modificato dall'art. 1 della Delibera AGCOM n. 121/17/CONS, ai sensi del quale:

  • per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione deve essere su base mensile o suoi multipli;
  • per la telefonia mobile la cadenza non può essere inferiore a quattro settimane;
  • in caso di offerte convergenti con la telefonia fissa prevale la cadenza relativa a quest'ultima.

Le tre compagnie non avrebbero rispettato la riferita prescrizione sulla cadenza minima per il rinnovo e la fatturazione dei servizi di telefonia fissa e convergenti, tenendo così una condotta gravemente lesiva dei diritti fondamentali dei consumatori e contraria agli interessi collettivi:

  • ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità
  • all'esercizio di pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà e
  • alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali (diritti rispettivamente sanciti dall'art. 2, comma 2, lett. c), c-bis) ed e) del Codice del Consumo).

L'Associazione ha così richiesto l'inibitoria delle clausole contrattuali reputate in contrasto con la citata Delibera AGCOM, e l'adozione di una serie di rimedi ripristinatori (ossia, misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi della violazione accertate, ivi inclusa la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani).

La decisione del Tribunale: l'interesse ad agire dell'Associazione Il giudice ha in primo luogo respinto le eccezioni sollevate in via preliminare dalle società circa la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire dell'Associazione per la tutela inibitoria collettiva: i tre gestori hanno rilevato che la novella di cui alla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (ossia, la legge di conversione del decreto fiscale) ha imposto che tutti i contratti di fornitura di servizi di comunicazione elettronica abbiano un ciclo di rinnovo e di fatturazione mensile o di multipli del mese; inoltre, il nuovo art. 19-quinquiesdecies e, più precisamente, il nuovo comma 1-ter della l. 2 aprile 2007, n. 40 assegna agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettroniche il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (in scadenza, dunque, il 5 aprile 2018) per adeguarsi alla novella di cui al comma 1-bis della medesima legge n. 40/2007.

In sostanza, l'Associazione ricorrente mirerebbe ad ottenere per via giudiziale quanto invece sarebbe ormai riconosciuto dalla legge.

Il Tribunale ha al contrario osservato che la l. n. 172 del 2017 non solo non ha intaccato la portata precettiva delle delibere richiamate per la telefonia fissa e quelle convergenti, ma l'ha anzi rafforzata disponendo per l'avvenire (a far data, cioè, dal 1° aprile 2018) che il divieto della fatturazione a 28 giorni, già previsto dai predetti provvedimenti, si estenda anche alla telefonia mobile e alla televisione a pagamento.

Bolletta telefonica. L'IVA sulle spese di spedizione è legittima.

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Milano, sez. und. civ.,ord. caut.del 13 marzo 2018
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