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Se la compagnia del gas non emette bollette bimestrali scatta l'indennizzo automatico dell'utente

La compagnia del gas non rispetta la periodicità della fatturazione? Scatta l'indennizzo.
Avv. Leonarda Colucci 

Cosa succede se la compagnia del gas omette di fatturare periodicamente i consumi e l'utente si trova a pagare somme ingenti?

Il tema della tardiva emissione delle fatture da parte delle compagnie addette alla somministrazione di gas ed energia elettrica è ormai piuttosto ricorrente nelle pronunce di merito che, sempre più spesso, riconoscono ai consumatori il diritto a ricevere periodicamente la fatturazione ed il risarcimento per i danni sopportati a fronte della fatturazione tardiva.

In tale contesto si colloca una sentenza del Giudice di Pace secondo che ha accertato il diritto del consumatore a ricevere le fatture bimestrali che attestano i consumi disponendo che, in caso di omissione, scatta il diritto all'indennizzo automatico, poiché il consumatore non può essere esposto ad esborsi ingenti per la copertura dei consumi di gas per utenza domestica a causa del mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti dalla compagnia erogatrice che, per problemi organizzativi, omette la fatturazione ignorando quanto stabilito dal contratto.

Inoltre la mancata emissione delle fatture non può essere giustificata dal fatto di non aver ricevuto i dati da parte del distributore visto che la compagnia erogatrice stessa può desumere i consumi degli utenti ricorrendo alla stima dei loro consumi medi, salvo conguaglio finale, oppure utilizzando i dati forniti dagli utenti attraverso l'autolettura (Giudice di Pace di Gaeta, 18.11.2015).

Bollette elettriche a conguaglio? Annullate se arrivano in un ritardo “ingiustificato”.

Il fatto. Un utente cita in giudizio la compagnia che somministra il gas esponendo di aver subito un notevole disservizio a causa della mancata fatturazione dei consumi, precisando di essere cliente dall'aprile del 2010, e di aver ricevuto per tutta la durata del contratto (dal 2010 al 2013) solo due fatture una nel 2010 e l'altra nel luglio del 2013, ribadendo che a fronte dell'invio sporadico delle fatture che attestavano il consumo di gas per la sua utenza domestica era costretto a dover sostenere il pagamento di somme piuttosto ingenti.

Precisa il consumatore che a fronte di tale situazione aveva più volte provveduto ad informare la compagnia, che a sua volta aveva comunicato che si erano verificate delle anomalie tecniche nella fatturazione e che presto avrebbe provveduto a risolvere tale disservizio.

Tuttavia la compagnia non ha adottato alcuna misura per risolvere tale disservizio e la situazione è rimasta immutata fino a luglio 2013, tanto che l'utente è stato costretto ad intraprendere l'azione giudiziaria.

La sentenza del Giudice di Pace. Il Giudice di Pace di Gaeta ha ritenuto pienamente fondata la domanda attorea, chiarendo gli obblighi che sorgono dal contratto di somministrazione di gas soffermandosi su alcune deliberazioni adottate dall'Autorità garante per l'energia ed il gas (sul tema dell'obbligo di fatturazione dei consumi si segnala il seguente contributo: Senza bolletta per tre anni. Chi eroga il servizio è obbligato alla fatturazione periodica dei consumi).

In particolare rileva la sentenza del Giudice di pace laziale che l'Autorità garante per l'energia ed il gas con deliberazione n. 196 dell'8 novembre 2010 ha sospeso alcune previsioni del Codice di condotta commerciale, ed in particolare quelle previste dall'articolo 14, primo comma, e dall'art. 11, comma 11, lett. g) relativo all'indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicità di emissione delle fatture, non imponendo la periodicità della fatturazione, come è avvenuto invece con altre deliberazioni adottate nel 2001 (Delib. n. 229/2001), ma ha invece prescritto che la periodicità sia definita nel contratto di fornitura al fine di permettere al cliente finale di aderire, o meno, alle condizioni contrattuali tenendo conto dell'importanza che per egli assume la possibilità di poter programmare e contabilizzare la spesa che dovrà sostenere per la fornitura di gas o di energia elettrica.

Riguardo al caso di specie, e cioè alla mancata emissione di fatture per un periodo prolungato da parte della compagnia che somministra il gas, la sentenza evidenzia che i contratti di fornitura in generale prevedono che il soggetto che esercita la vendita provveda ad emettere le fatture sulla base:

- Dei dati comunicati dall'impresa di distribuzione,

- O in mancanza dei precedenti facendo ricorso ai dati comunicati dal cliente a mezzo di autolettura,

- Ed in subordine facendo ricorso ai consumi stimati secondo i consumi storici del cliente finale.

In pratica, puntualizza la sentenza in commento, la mancata messa a disposizione dei dati da parte dell'impresa di distribuzione alla compagnia che somministra il gas non costituisce per quest'ultima un motivo ostativo al rispetto della periodicità della fatturazione. (In tema di bollette inviate in ritardo ed obbligo di fatturazione vedasi: Condannata l'ENI per aver inviato le bollette in ritardo)

In pratica, quindi, tenendo conto di quanto disposto nella deliberazione dell'Autorità garante per l'energia ed il gas, a prescindere dalla disponibilità dei dati che l'impresa di distribuzione dovrebbe fornire, grava sul somministrante l'obbligo di rispettare la clausola che stabilisce la periodicità di fatturazione prevista dal contratto di somministrazione e di sopportare, quindi, il rischio connesso all'esercizio di tale attività.

La sentenza, pertanto, applicando il principi sanciti dall'Autorità garante per l'energia ed il gas, ha condannato la compagnia del gas per inesatto adempimento contrattuale obbligandola a pagare all'attore l'indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicità di fatturazione pari a 20 euro per ogni fattura non emessa.

=> Bollette elettriche a conguaglio? Annullate se arrivano in un ritardo “ingiustificato”.

Sentenza
Scarica Giudice di Pace di Gaeta, 18.11.2015
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