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Senza linea telefonica per cinque giorni. Scatta il danno esistenziale.

La pronuncia rivoluziona il modo di considerare il rapporto contrattuale che insorge fra compagnie telefoniche e consumatori.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

Una recente sentenza di un Giudice di pace toscano ha stabilito che, l'assenza ingiustificata di linea telefonica, può determinare un danno esistenziale al consumatore. La pronuncia rivoluziona il modo di considerare il rapporto contrattuale che insorge fra compagnie telefoniche e consumatori.

Bollette telefoniche. Se si attiva la contestazione, l'ingiunzione di pagamento è illegittima

Il Giudice di pace di Grosseto ha condannato la compagnia telefonica (Telecom Italia) a corrispondere all'utente l'importo cinquecento euro corrispondente al danno non patrimoniale subito, ponendo a carico della compagnia anche le spese di giudizio, affermando, in buona sostanza, che l'assenza di linea telefonica rappresenta una grave lesione dei diritti della persona sanciti dall'art. 2 della Costituzione.

La vicenda. Un utente resta per ben cinque giorni senza linea telefonica e senza collegamento ad internet, dopo aver constatato che la compagnia non offre alcuna spiegazione in grado di giustificare il disservizio subito, si rivolge ad un'associazione di consumatori che, in una prima fase, promuove il tentativo di conciliazione ma è costretto a prendere atto che la compagnia non mostra alcuna disponibilità per la definizione della questione.

A tal punto l'utente, convinto della piena legittimità delle sue pretese, cita in giudizio la compagnia telefonica chiedendo il risarcimento dei danni sopportati a fronte della mancata tempestiva riattivazione della linea telefonica.

La sentenza. La convenuta compagnia telefonica, anche nel corso del giudizio instaurato dinanzi al Giudice di pace di Grosseto, non offre alcuna spiegazione in merito al disservizio subito dall'utente e, tale comportamento, pertanto evidenzia la sua palese inadempienza contrattuale. (Giudice di Pace di Grosseto, 8.1.2018, n. 10).

Alla luce di tale constatazione, quindi, la sentenza condanna la compagnia telefonica al pagamento, in favore dell'utente di una somma di circa sessantasette euro calcolata ai sensi dell'art. 26 delle condizioni generale del contratto.

L'aspetto degno di nota della sentenza, però, non è costituito solo dal danno economico subito dal consumatore, quanto piuttosto l'accertamento del danno esistenziale che, l'assenza di linea telefonica, può determinare.

 Continua [...]

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