"È illegittima l'ingiunzione di pagamento notificata all'utente in presenza di una precedente contestazione della bolletta del telefono da parte di questi". Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Milano con la pronuncia del 22 giugno 2017.
La questione. Tizio a seguito di bolletta telefonica (a suo dire elevata), provvedeva a contestare il quantum innanzi alla Compagnia Telefonica. Quest'ultima, nonostante il reclamo dell'utente, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di Tizio. Avverso tale provvedimento, il ricorrente utente ha proposto opposizione.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In argomento giova ricordare che l'art. 1 comma 11 della legge n.249 del 31-7-1997 - che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (cd.
AGCOM) ed ha regolamentato i sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo- stabilisce che "l'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti … per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione". Con delibera n.182/02 è stato poi approvato dall'Autorità predetta il regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti. La delibera 173 /07 ha sostituito il regolamento introdotto con la delibera 182/02. L'art.3 del regolamento in vigore, ribadendo il contenuto dell'art. 1 della legge 249/97, stabilisce che "per le controversie di cui all'articolo 2 comma 1 il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.re.com competente per territorio munito di delega".
Il Tribunale di Milano. In argomento, il giudice dell'opposizione ha evidenziato chel'ambito oggettivo di tale procedura conciliativa è estremamente ampio, ricomprendendo la tutela di qualsiasi diritto o comunque situazione soggettiva giuridicamente rilevante, sia di fonte negoziale che legale.
Questa interpretazione è stata accolta anche dalla Suprema Corte, che ha per l'appunto sancito il principio secondo cui le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telefonia debbono, ai sensi dell'art. 1 comma 11 della legge 249 del 1997, essere precedute a pena di improponibilità dal tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio (Cass. n.24334/2008; Cass. n.25853/2008).
In altre parole l'azione monitoria rimane limitata alle sole controversie relative a crediti insoluti ed incontestati.
In caso di contestazione, invece, per adire il giudice questa dovrà prima avviare una conciliazione davanti al Corecom, un organismo di mediazione istituito proprio per le controversie in materia telefonica tra consumatori e operatori.
In conclusione, poiché nella fattispecie in esame è stato documentalmente provato che le medesime contestazioni poste alla base dell'atto di citazione in opposizione sono state avanzate nei confronti della Compagnia in epoca precedente il deposito del ricorso monitorio, l'azione sommaria di condanna è stata ritenuta improponibile.
Per tali ragioni, il tribunale di Milano ha accolto l'opposizione e ha annullato il decreto ingiuntivo.