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Le modifiche al balcone del condominio non ledono il decoro del caseggiato già “deturpato”

Nel valutare l'impatto di un'opera modificativa sul decoro architettonico si deve tenere conto degli effetti delle plurime alterazioni precedenti.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

La Cassazione aveva affermato che l'esercizio del diritto del singolo sulle parti di sua esclusiva proprietà non può ledere il godimento dei diritti degli altri sulle cose comuni, come si ricava dall'art. 1122 c.c., il quale stabilisce che ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che arrechino danno ad una parte comune dell'edificio, essendo tenuto al rispetto anche della qualità della stessa.

Infatti, il concetto di danno, cui la norma fa riferimento, non va limitato esclusivamente al danno materiale, inteso come modificazione della conformazione esterna o della intrinseca natura della cosa comune, ma esteso anche al danno conseguente alle opere che elidono o riducono apprezzabilmente le utilità ritraibili dalla cosa comune, anche se di ordine edonistico od estetico.

Certo nel valutare la lesione del decoro compiuta da uno dei condomini si deve stabilire se può assumere o meno rilievo la compromissione del decoro architettonico dovuta a precedenti interventi sull'immobile. Sul problema si è recentemente pronunciata una recente decisione del Tribunale di Napoli (sentenza n. 8436 14/09/2023).

Le modifiche al balcone del condominio non ledono il decoro del caseggiato già "deturpato". Fatto e decisione

Due condomini citavano il giudizio altro condomino proprietario dell'unità immobiliare sovrastante quella degli istanti, sostenendo che il convenuto aveva realizzato ingenti opere di ristrutturazione dell'unità immobiliare di sua proprietà, con conseguente compressione del diritto di proprietà e di godimento sulle parti comuni del fabbricato.

In particolare, gli attori lamentavano che il convenuto aveva edificato un volume in muratura sul balcone, abbattendo il muro perimetrale del fabbricato ed eliminando gli infissi, così determinando una grave lesione del decoro architettonico del caseggiato.

I due condomini pertanto chiedevano al Tribunale di accertare la responsabilità del proprietario dell'appartamento soprastante e, conseguentemente, condannarlo all'abbattimento del vano in muratura edificato sul balcone della propria unità immobiliare, ed al ripristino degli infissi sul muro perimetrale.

Il convenuto si è costituito contestando la domanda e chiedendone rigetto con vittoria di spese. Nel merito, ha dedotto di avere acquistato l'immobile nello stato in cui si trovava, ivi compresa la veranda, di non avere realizzato nuovi volumi e di essersi limitato ad attività edilizie di mera manutenzione delle preesistenze, ragion per cui nessuna domanda di ripristino poteva essere accolta anche per l'irrilevanza di eventuali violazioni di norme urbanistiche.

Il Tribunale ha dato torto agli attori. Il giudice partenopeo ha notato come la CTU abbia evidenziato la compromissione della fisionomia armonica del caseggiato; in particolare il tecnico incaricato ha messo in rilievo che altri partecipanti al condominio avevano realizzato opere abusive di varia natura (verande del tutto diverse e disarmoniche tra loro, caldaie pompe di calore ecc.) la cui realizzazione aveva stravolto l'originario aspetto del fabbricato.

Alla luce di quanto sopra il giudice partenopeo ha affermato che l'opera realizzata dal convenuto non costituisce un elemento di rottura della facciata, cioè non integra i requisiti per ritenere sussistente la violazione del decoro architettonico dell'edificio.

Balconi e opere o modifiche illecite

Considerazioni conclusive

E' ormai giurisprudenza costante che per decoro architettonico debba intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia ed un particolare pregio estetico (Cass. civ., sez. II, 12/06/2023, n. 16518).

La Corte di Cassazione ha altresì precisato che vi è decoro per tutti gli edifici e non solo per quelli stabili che rivestano un particolare valore interesse storico o artistico: anche l'edificio popolare è dotato di decoro architettonico perché anche la più modesta costruzione ha pur sempre caratteristiche strutturali tali da conferire all'immobile una particolare fisionomia suscettibile di essere danneggiata da innovazioni su porzioni di proprietà esclusiva o sulle parti comuni che determinano una modifica, ancorché tali nuove opere apportino particolari utilità al singolo condomino o al condominio (Cass. civ., Sez. II, 11/05/2011, n. 10350).

Secondo una parte della giurisprudenza nessuna influenza, ai fini della tutela prevista dall'art.1120 c.c., può essere attribuita al grado di visibilità delle innovazioni contestate, in relazione ai diversi punti di osservazione dell'edificio, ovvero alla presenza di altre pregresse modifiche non autorizzate (Cass. civ., Sez. II, 16/01/2007, n. 851).

La sentenza in commento aderisce ad altro orientamento (prevalente) secondo cui non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico l'opera modificativa compiuta da un condomino, quando sussista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino Cass. civ., sez. II, 16/04/2019, n. 10583; Cass. civ., sez. II, 08/05/2017, n. 11177; Cass. civ., sez. II, 26/02/2009, n. 4679).

Sentenza
Scarica Trib. Napoli 14 settembre 2023 n. 8436
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