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Apertura di una porta sull'androne condominiale

L'apertura di una porta nell'androne d'ingresso.
Avv. Alessandro Gallucci 

L'androne, questo è il significato comune attribuito a questo termine, è quell'ambiente di passaggio esistente tra il portone d'ingresso dell'edificio le scale ed il cortile (Fonte: Dizionario enciclopedico Treccani).

L'art. 1117 c.c. non menziona l'androne tra le parti dell'edificio che debbano essere considerate soggette al diritto di condominio. Questo, a tali fini, non rappresenta un problema.

È sempre bene ricordare, infatti, che:

a) l'art. 1117 c.c. contiene un'elencazione meramente esemplificativa e non tassativa dei beni comuni (cfr. Cass. 4 giugno 2014 n. 12572);

b) possono essere considerati beni soggetti al regime del condominio, tutti quelli che rispetto alle unità immobiliari di proprietà esclusiva si pongono in un rapporto di funzionalità ed accessorietà, nel senso che non sono parti di edificio aventi autonoma utilità, ma solamente beni utili per meglio godere delle prime;

c) in ogni caso il titolo (leggasi atto d'acquisto o regolamento condominiale di natura contrattuale) può specificare se una cosa deve o meno considerarsi condominiale, sgombrando il campo da ogni dubbio.

L'androne condominiale, quindi, come qualunque altra parte dell'edificio destinata all'uso comune, può essere utilizzato da tutti i condomini in relazione alle proprie specifiche esigenze, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1102 c.c.

È utile ricordare che secondo questa norma, ciascun condomino ha diritto al pari uso dei beni comuni purché:

a) il proprio uso non pregiudichi quelli altrui;

b) non alteri la destinazione ed il decoro dell'edificio;

c) non rechi pericolo alla sicurezza e stabilità dell'edificio.

In questo contesto, è possibile aprire sull'androne condominiale una porta di accesso ad un'unità immobiliare di proprietà esclusiva?

La domanda l'aveva posta un condomino all'assemblea, sentendosi fornire risposta negativa. Quel niet, leggasi delibera assembleare, era stato impugnato con ricorso all'Autorità Giudiziaria.

La Cassazione (sent. n. 24295 del 14 novembre 2014), che come sempre si pronuncia in ultima istanza, ha ritenuto illegittima quella presa di posizione dell'assemblea.

Si legge nella sentenza che l'apertura nell'androne d'ingresso di una nuova entrata per un'unità di proprietà esclusiva, “non impedisce agli altri condomini di fruire dell'androne per raggiungere i propri appartamenti.

Né, tantomeno, si potrebbe ragionevolmente affermare che l'ingresso de quo sia idoneo ad alterare irreversibilmente la destinazione dell'androne.

Al contrario, l'apertura del nuovo accesso all'immobile dell'intimata valorizzerebbe e potenzierebbe la funzione dell'androne in esame, ossia quella di facilitazione del transito dei condomini, e dei terzi, da e verso le singole unità abitative della scala".

Come dire: una porta non dà fastidio e non si può negarne l'apertura, salvo – aggiungiamo noi –diversa indicazione del regolamento contrattuale.

Si badi, diverso dal caso appena esposto è quello dell'apertura di una porta tra due appartamenti confinanti ma ubicati in edifici diversi: in tal caso la Cassazione nega legittimità a questa operazione perché il varco creerebbe servitù tra due diversi edifici, anche se le unità immobiliari sono inizialmente in mano ad una sola persona.

Proprio in ragione di ciò la Corte ha ricordato che “l'uso deve ritenersi in ogni caso consentito se l'utilità aggiuntiva, tratta dal singolo comproprietario dall'uso del bene comune, non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene e sempre che detto uso non dia luogo a servitù a carico del suddetto bene comune (cfr. Cass., 27-02-2007, n. 4617; Cass., 30-05-2003, n. 8808; Cass., 01-08-2001, n. 10453; Cass., 12-02-1998, n. 1499)” (Cass. 14 novembre 2014 n. 24295).

Due edifici condominiali distinti ma con un solo androne. Chi devo convocare alla riunione condominiale?

Sentenza
Scarica Cass. 14 novembre 2014 n. 24295
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