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La polizza fabbricati copre solo gli eventi accidentali: cosa significa?

La clausola dell'assicurazione che prevede la copertura del rischio per fatti accidentali si riferisce agli eventi attribuibili alla colpa dell'assicurato.
Avv. Marco Borriello 

Ancora una volta, in sede giudiziale, si è discusso della responsabilità per danni da cose in custodia. In particolare, ciò è avvenuto nell'ambito di un procedimento dinanzi al Tribunale di Firenze e appena culminato con la sentenza n. 1235 del 24 aprile 2023.

Nello specifico la diatriba è sorta a seguito di un allagamento di un locale interrato a detta del proprietario determinato dalla rottura di una conduttura di pertinenza condominiale. Nel corso del giudizio, le parti in causa, tra cui l'assicurazione del fabbricato, si sono scontrate, principalmente, sulla misura dei danni e sull'effettiva copertura assicurativa del sinistro.

Non mi resta, perciò, che approfondire il caso concreto e la decisione emessa dall'ufficio toscano.

La polizza fabbricati ed eventi accidentali. Fatto e decisione

In un edificio fiorentino, nel settembre del 2016, i locali interrati di un immobile si allagavano. Più precisamente, si trattava di un deposito all'interno del quale la società proprietaria teneva degli arredi fissi oltre ad alcuni beni mobili ivi stoccati.

Insomma, a seguito dell'evento, a quanto pare provocato da una conduttura dell'impianto fognario condominiale, i danni arrecati, debitamente valutati con una perizia di stima commissionata dal danneggiato, erano di notevole entità.

La questione, perciò, si spostava dinanzi al competente Tribunale di Firenze, al cui giudizio partecipava anche l'assicurazione del fabbricato, chiamata a manlevare l'ente da ogni conseguenza patita dall'attore.

In particolare, secondo l'assicuratore, la polizza azionata copriva solo i danni accidentali. Essa non garantiva, quindi, i sinistri provocati dall'assicurato.

Tra questi, anche quello in discussione in cui appariva evidente che l'evento era stato determinato da un avanzato e risalente stato di degrado dell'impianto comune, a cui non era stato posto rimedio.

Inoltre, per la compagnia, il contratto non assicurava alcuna protezione per i danni provocati dagli impianti idrici interrati.

Per il convenuto condominio, invece, il terzo chiamato non poteva sottrarsi ai propri obblighi. La clausola del contratto di assicurazione che prevedeva la copertura per i danni determinati da fatti accidentali, faceva riferimento, inevitabilmente, alla condotta colposa dell'assicurato.

Non poteva, quindi, riguardare quelle ipotesi in cui l'evento sarebbe stato determinato dal caso fortuito o dalla forza maggiore, dove, invece, non ci sarebbe stata alcuna responsabilità dell'assicurato/custode della res.

Il Tribunale di Firenze, valutati gli atti, tra cui l'immancabile CTU, e ritenuta operativa la polizza sui fatti oggetto di causa, ha accolto la domanda, semplicemente riducendo l'importo inizialmente preteso dall'attore.

Inoltre, vista la soccombenza del convenuto condominio, la citata compagnia è stata condannata a sollevare l'assicurato dagli oneri risarcitori, dai costi affrontati per la sostituzione della conduttura responsabile dell'evento e dalle spese processuali.

Considerazioni conclusive

Nell'estensione della sentenza in commento, il magistrato dà per scontata la responsabilità del condominio quale proprietario custode della res dalla cui rottura è stato determinato l'allagamento dei locali dell'attore.

Non c'è, quindi, alcun cenno ai principi della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod. civ. e tanto meno al fatto che il convenuto condominio non abbia fornito alcuna prova liberatoria a riguardo (evento provocato dal caso fortuito). Sul punto, perciò, la sentenza non presenta alcuna particolare novità.

Esso è in linea con la giurisprudenza sull'argomento e sull'ordinaria attribuzione dell'obbligo risarcitorio a carico del custode della res oggetto di mancata manutenzione.

Invece, seppur citando la tesi attorea, è interessante il richiamo in sentenza alla comune applicazione della clausola del contratto di assicurazione che riguarda gli eventi accidentali. Secondo, infatti, l'univoca interpretazione della giurisprudenza, la copertura a cui fa riferimento non può che concernere i sinistri determinati dalla colpa dell'assicurato "la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni "conseguenti a fatti accidentali" è correttamente interpretata dalla Giurisprudenza nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi (Cass. Ord. 26 luglio 2019 n. 20305; nello stesso senso anche Cass. ord. 11 agosto 2017, n. 20070; Cass. Sent. 26 febbraio 2013, n. 4799)".

Ecco dunque spiegati i motivi per cui l'assicurazione è stata chiamata a manlevare il convenuto come da contratto.

Sentenza
Scarica Trib. Firenze 24 aprile 2023 n. 1235
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