Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Le infiltrazioni della proprietà altrui escludono la responsabilità del condominio

Decisivo l'accertamento tecnico preventivo in quanto dimostrava che l'acqua proveniva da una scala esterna all'edificio esonerando l'ente di gestione.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Tizio conveniva in giudizio il Condominio al fine di ottenere, previa declaratoria di sua responsabilità nei fatti dedotti, la condanna di questo all'esecuzione delle opere di risanamento necessarie ad eliminare le infiltrazioni presenti nell'immobile di proprietà ubicato al primo piano dell'edificio condominiale.

In particolare, l'attore evidenziava di aver riscontrato la comparsa di estesi fenomeni di umidità in alcune zone dell'appartamento in occasione di intense precipitazioni atmosferiche che avevano determinato un progressivo danneggiamento dell'intonaco nelle zone di adiacenza al muro perimetrale sul quale, peraltro, il Condominio non era mai intervenuto con opere di risanamento, pur avendo effettuato, successivamente alle doglianze avanzate, lavori di rifacimento dell'intonaco delle facciate e del tetto di copertura dello stabile.

In virtù di quanto esposto, l'attore precisava altresì di avere proposto giudizio cautelare per ATP all'esito del quale l'ausiliario aveva confermato quanto già denunciato.

La responsabilità da custodia per l'omessa manutenzione del muro perimetrale. Viene dedotta, nel caso di specie, una responsabilità dell'ente di gestione condominiale, in relazione alla omessa manutenzione del muro perimetrale determinate il petitum richiesto, con conseguente valutazione della posizione del Condominio convenuto, ai sensi dell'art. 2051 cc.

In argomento, tuttavia, giova ricordare che la norma sostanziale anzidetta, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva del custode, in ragione della sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, con esclusione di responsabilità "soltanto nel caso in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale e cioè quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento" (Cass. n. 12329/2004, 376/2005, 2563/2007; Cass. 20 maggio 2009 n. 11695; Cass. n. 12329/2004, 376/2005, 2563/2007; Cass. 20 maggio 2009 n. 11695).

Corte comune e obbligazione risarcitoria del condominio convenuto.

Il ragionamento del Tribunale. Secondo il giudice, gli esiti della precedente perizia, non consentivano di qualificare la responsabilità del Condominio convenuto in relazione ai fatti lamentati in domanda.

Ed invero, l'elaborato tecnico acquisito agli atti di causa evidenziava la sussistenza dei fenomeni infiltrativi avendo l'ausiliario rilevato che "la parete perimetrale Ovest che confina con rampa di scale di proprietà aliena è interessata da intrusione di acqua con ammaloramenti e rigonfiamenti diffusi…".

 Continua [...]

Per continuare a leggere la notizia gratuitamente clicca qui...

Sentenza inedita
Scarica Tribunale Salerno 1913/2018
  1. in evidenza

Dello stesso argomento