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Incendio in condominio: l'amministratore paga i danni?

L'amministratore che non ha pagato il premio assicurativo non risarcisce i danni se la polizza non copre gli incendi nelle proprietà private.
Avv. Mariano Acquaviva 

A protezione del condominio l'amministratore può stipulare le polizze assicurative che ritiene più idonee, se ovviamente l'assemblea è d'accordo. Una delle più diffuse è quella che protegge dal rischio di incendio all'interno dell'edificio.

Cosa succede, però, se l'assicurazione non è più operante per via del mancato pagamento del premio? In un caso del genere, l'amministratore paga i danni per l'incendio in condominio?

La Corte di Appello di Messina, interrogata sul punto, ha fornito una risposta inequivocabile: l'amministratore di condominio, anche se non ha tempestivamente pagato il premio lasciando così privo di copertura assicurativa l'edificio, non risponde dei danni derivanti dall'incendio propagatosi nell'abitazione privata se la polizza non avrebbe comunque coperto tale tipo di danno.

Insomma: secondo la Corte di Appello di Messina (sent. n. 222 del 13 maggio 2021), l'amministratore risarcisce il danno patito dal singolo condomino soltanto se la mancata copertura assicurativa è determinata da una sua colpa; al contrario, se la polizza non avrebbe in ogni caso indennizzato quel tipo di danno, non è possibile attribuirgli alcuna responsabilità. Approfondiamo il caso affrontato dalla sentenza in commento.

Assicurazione contro il rischio incendio in condominio: il caso

Un condomino citava in giudizio l'amministratore dello stabile responsabile, a suo dire, della mancata copertura assicurativa contro il rischio incendio in condominio.

Nello specifico, era accaduto che l'abitazione dell'attore prendesse fuoco, causando ingenti danni. Questi ultimi venivano pagati direttamente dal proprietario e non dalla compagnia assicuratrice in quanto l'amministratore non aveva provveduto a pagare la rata della polizza stipulata dal condominio a copertura di tali eventi, impedendo così all'attore di ricevere l'indennizzo che la compagnia gli avrebbe corrisposto a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell'incendio scoppiato all'interno del suo immobile.

Alla luce di ciò, l'attore chiedeva e otteneva in primo grado il risarcimento dei danni da parte dell'amministratore, responsabile, secondo il giudice di prime cure, di aver causato l'interruzione della copertura assicurativa.

Tra quel poco che si sa e la grande confusione

Polizza rischio incendio e responsabilità dell'amministratore: la decisione

Contro la sentenza sfavorevole di primo grado promuove appello l'amministratore, il quale sostiene che:

  • il mancato pagamento del premio assicurativo non fosse dovuto a un proprio inadempimento, bensì alla mancanza di fondi condominiali;
  • in ogni caso, anche se la polizza contro il rischio di incendi fosse stata attiva, essa non avrebbe coperto i danni verificatisi all'interno dell'appartamento di proprietà privata.

La Corte di Appello di Messina, con la sentenza n. 222 del 13 maggio 2021, accoglie il gravame ritenendo l'amministratore estraneo alla responsabilità per i danni patiti dall'attore.

Secondo la Corte siciliana, l'esame complessivo della polizza e delle condizioni generali di contratto fanno ritenere che la polizza in questione, quand'anche fosse stata attiva, non avrebbe determinato alcun risarcimento, in quanto non comprendente la fattispecie di danno oggetto di causa.

È fatto non contestato in giudizio che l'incendio in questione si fosse propagato esclusivamente all'interno dell'appartamento di proprietà privata dell'appellato e che fosse stato determinato da causa addebitabile al proprietario dell'appartamento, e non già al condominio, come pure di un danno circoscritto all'interno dell'abitazione senza coinvolgimento degli spazi condominiali.

La polizza contro il rischio incendio era stata stipulata dall'amministratore del condominio in nome e conto del condominio stesso; in particolare, il condominio era indicato sia come "contraente" che come "assicurato", con la conseguenza che il soggetto assicurato dalla polizza nei confronti del quale sono spiegati gli effetti contrattuali era solo ed esclusivamente il condominio.

Essendo dunque il condominio il soggetto assicurato dalla polizza, ogni ipotesi di risarcimento va intesa in suo favore, sia per gli eventuali danni subiti dallo stesso condominio, sia per l'eventuale responsabilità addebitabile al condominio nei confronti di terzi.

In pratica, ciò significa che la polizza copre solamente le parti comuni del condominio, non anche le unità abitative e tutti gli altri beni di proprietà privata, a meno che questi ultimi non siano danneggiati da un incendio propagatosi dalle parti comuni.

La Corte d'appello di Messina non ha quindi dubbi nel circoscrivere l'efficacia della polizza solamente ai danni causati da incendi provenienti da una parte comune del condominio (la caldaia centralizzata, ad esempio) e non da quelli che riguardano, invece, le proprietà esclusive.

Poiché la polizza non avrebbe mai coperto il danno lamentato dal condomino, nessuna responsabilità può essere ascritta all'amministratore per il pregiudizio oggetto del giudizio.

Rischio incendio: l'assicurazione condominiale

La Corte messinese non ha perso occasione di sottolineare come la polizza contro il rischio incendio sottoscritta dall'amministratore nell'interesse del condominio fosse differente dalle più moderne polizze globali fabbricati, ormai diffusamente in uso, che costituiscono un contratto assicurativo che viene stipulato e firmato a livello condominiale e che copre sia i danni che possono avvenire all'interno del condominio, sia quelli che possono essere causati dal fabbricato condominiale ad altre strutture e sia quelli all'interno di ogni singolo appartamento.

Nel caso di specie, non essendo stata sottoscritta dal condominio una polizza che tutelasse anche gli appartamenti dagli incendi propagatisi al loro interno, non vi sono dubbi che il mancato pagamento del premio non comporti alcuna responsabilità per l'amministratore.

Polizza tutela legale condominiale, deve approvarla l'assemblea?

Sentenza
Scarica CORTE DI APPELLO DI MESSINA n. 222 del 13/05/2021
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