Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Infortunio in condominio: la responsabilità dell'ente condominiale e la copertura assicurativa

La responsabilità in ordine al sinistro esclusivamente addebitabile al Condominio in qualità di custode.
Avv. Eliana Messineo 

Possono verificarsi in condominio infortuni a causa della mancata manutenzione della pavimentazione del cortile, delle scale, dell'androne e delle parti comuni in genere; infortuni che sono più probabili, a causa del viavai della clientela, nelle aree di transito e di accesso agli esercizi commerciali presenti all'interno dello stabile condominiale.

Sicché ci si chiede chi sia il soggetto responsabile in caso di infortunio all'interno degli spazi condominiali e quando operi l'eventuale copertura assicurativa del Condominio nell'ipotesi in cui il sinistro sia ad esso addebitabile.

Lo spunto per approfondire la questione ci viene offerto da una recente sentenza del Tribunale di Teramo, n. 1045 del 25.11.2021.

Infortunio in condominio: la vicenda

Tizio evocava in giudizio un Condominio in persona dell'amministratore di condomino p.t. dinanzi al Tribunale di Teramo per vederlo condannare, previo riconoscimento di responsabilità ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'infortunio subito nell'area antistante il Condominio stesso.

L'attore deduceva che dopo aver effettuato, quale dipendente di un bar, una consegna presso il centro benessere sito al piano terra del Condominio, cadeva rovinosamente a terra a causa della scivolosità del pavimento posto sull'area antistante il negozio e l'edificio condominiale, riportando lesioni come da documentazione medica allegata.

Si costituiva in giudizio il Condominio contestando la domanda attorea per l'inesistenza dei fatti per come esposti non corrispondendo a verità neanche la circostanza che l'attore fosse entrato nel negozio per motivi di lavoro bensì per accedere alle prestazioni essendo cliente abituale.

Il Condominio, in ogni caso, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia di assicurazioni del Condominio nonché l'amministratore in carica all'epoca dei fatti, ritenuto personalmente responsabile della mancata copertura assicurativa.

Si costituiva in giudizio, altresì, la compagnia assicurativa eccependo, in via preliminare l'assenza di copertura assicurativa del Condominio per mancato pagamento del premio. In particolare, la società di assicurazione evidenziava che alla data del sinistro, la polizza non poteva dirsi operante in quanto non risultava versata la relativa rata del premio, pagata con un ritardo di circa un anno sicché l'operatività del contratto doveva dirsi sospesa ex art. 2901 c.c., così come già comunicato all'attore in risposta alla denuncia di sinistro; nel merito, l'impresa assicuratrice riproponeva le stesse difese del Condominio.

Si costituiva pure l'ex amministratore di condominio chiedendo il rigetto della domanda attorea in linea con le difese del Condominio ed in merito al tardivo pagamento del premio specificava di averlo pagato con bollettino postale del giugno 2011 imputando espressamente il pagamento al semestre gennaio - luglio 2011 sicché pertanto alla data del sinistro, 2 luglio 2011, la copertura era pienamente operante.

Rappresentava di non aver ma ricevuto alcuna comunicazione in merito a scoperti e che, dunque, nessuna negligenza potesse addebitarsi allo stesso.

Ad ogni buon conto, l'amministratore, essendo assicurato per responsabilità professionale, ne chiedeva la chiamata in causa per essere garantito in caso di soccombenza.

Costituitasi in giudizio pure la compagnia assicurativa dell'amministratore del Condominio, la stessa eccepiva l'esclusione della copertura nell'ipotesi di omissione o ritardo nel pagamento di assicurazioni private.

Da ultimo, interveniva in giudizio una condòmina, in quanto dissenziente, aderendo alle conclusioni del Condominio.

La causa veniva istruita mediante prova per testi ed ordine di esibizione all'Inail della documentazione relativa all'infortunio di parte attrice.

Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Teramo accoglieva la domanda dell'attore dichiarando pienamente responsabile dell'infortunio il Condominio condannandolo al risarcimento dei danni nonché condannando la compagnia assicurativa del Condominio a tenerlo indenne del pagamento degli importi liquidati a titolo di risarcimento, ritenendo pienamente operante la copertura assicurativa.

Vediamo le motivazioni della sentenza.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. del Condominio per l'infortunio occorso in area condominiale

La vicenda è stata sottoposta ad un'ampia istruttoria dalla quale è emerso che l'attore era scivolato sulla pavimentazione della zona antistante il fabbricato condominiale, di proprietà del Condominio convenuto, e che l'area fosse potenzialmente pericolosa per i passanti.

In particolare, dalle deposizioni testimoniali è emerso che la pericolosità della pavimentazione fosse nota ai condòmini poiché gli stessi, seppure successivamente al sinistro, avevano cercato di porvi rimedio mediante l'apposizione, poco dopo il fatto, di tappeti antiscivolo e di cartelli di pericolo apposti dai negozianti sulla detta area nonché richiedendo in assemblea la sostituzione della pavimentazione (richiesta poi rigettata in sede assembleare).

Sulla base delle risultanze istruttorie emergeva dunque una responsabilità in ordine al sinistro esclusivamente addebitabile al Condominio in qualità di custode.

L'art. 2051 c.c. pone a carico dell'attore esclusivamente l'onere di dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e del rapporto di causalità con il bene in custodia; una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. n. 27287 del 5 dicembre 2013).

Solo fornendo la prova di una condotta imprudente da parte dell'attore o della presenza di un caso fortuito o di forza maggiore (si pensi ad un pavimento scivoloso a causa della pioggia) può far andare esente da responsabilità il custode.

Ne deriva che nella fattispecie, il Condominio nella sua qualità di custode del bene comune - non avendo fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento, come nel tipico caso di imprudenza del danneggiato - è esclusivamente responsabile del sinistro occorso all'attore.

L'operatività della copertura assicurativa del Condominio per responsabilità civile verso terzi anche in caso di pagamento tardivo del premio.

La pronuncia in esame è interessante anche sotto il profilo della validità della garanzia assicurativa anche in caso di pagamento tardivo del premio, a determinate condizioni.

Secondo il Tribunale, l'accettazione da parte dell'assicuratore del versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve è sintomatica della volontà di rinunciare alla sospensione della copertura assicurativa ed ingenera nell'assicurato in buona fede la convinzione di essere garantito.

Tale principio si fonda su quanto previsto dall'art. 1460 c.c. in tema di eccezione di inadempimento. La legge, infatti, consente, nei contratti con prestazioni corrispettive, a ciascuno dei contraenti di rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria (salvo l'ipotesi in cui siano stati stabiliti diversi termini di adempimento dalle parti o risultino dalla natura del contratto).

Tuttavia, ai sensi del secondo comma dell'art. 1460 c.c., il contraente non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

Nella fattispecie, la compagnia assicurativa non poteva rifiutarsi di offrire la garanzia assicurativa avendo accettato il pagamento tardivo del premio senza riserve ed avendo manifestato il proprio rifiuto soltanto in un momento successivo ossia dopo la denunzia del sinistro.

Sicché il rifiuto dell'assicuratore si appalesa quale comportamento contrario al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui al secondo comma dell'art. 1460 c.c.

Sulla base di tali principi, il Tribunale ha escluso l'assenza di garanzia assicurativa condannando la compagnia a manlevare il Condominio dal risarcimento del danno in favore dell'attore vittima di infortunio in area condominiale.

Polizza assicurativa condominiale, nozione, obbligatorietà, maggioranze deliberative e ripartizione spese

Il quantum debeatur e il danno differenziale

Il quantum debeatur è stato determinato sulla base della durata dell'inabilità temporanea, assoluta e relativa, derivata dal sinistro e tenendo in considerazione i postumi permanenti che sono stati ritenuti dal Tribunale non incidenti sulla capacità lavorativa specifica dell'infortunato.

In applicazione delle tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano, sono stati dunque liquidati all'attore i danni da invalidità permanente e da invalidità temporanea, totale e parziale, oltre alle spese mediche sostenute.

Il Tribunale ha inoltre accertato che l'infortunio si era verificato durante l'orario di lavoro dell'attore e, pertanto, ha calcolato e liquidato il c.d. danno differenziale corrispondente alla differenza tra il danno risarcibile in sede civilistica (calcolato come detto sopra) e l'importo già corrisposto dall'Inail a titolo di danno biologico.

Infortunio occorso a un soggetto a causa di una parte comune del fabbricato condominiale: casistica giurisprudenziale

Sentenza
Scarica TRIBUNALE di TERAMO n. 1045 del 25/11/2021
  1. in evidenza

Dello stesso argomento