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Il MEF ha modificato la misura del saggio degli interessi legali per il 2024

Il saggio di interesse legale, che per il 2023 era stato fissato al 5%, dal 1° gennaio 2024 scenderà
Redazione Condominioweb 

Il MEF (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE), con DECRETO 29 novembre 2023 (Determinazione del saggio degli interessi legali) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.288 dell'11 dicembre 2023, ha modificato la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 codice civile.

Tale norma stabilisce che il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,50 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

In conseguenza del citato DECRETO 29 novembre 2023 il saggio di interesse legale, che era stato fissato al 5% nel 2023, nel 2024 scenderà al 2,5% (a decorrere dal 1 gennaio).

Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.

Naturalmente il cambiamento del tasso di interesse legale comporta l'adeguamento dei coefficienti per la determinazione del valore delle rendite e dell'usufrutto ai finì fiscali. Conseguentemente, il DM 21 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 2023 n. 302, ha adeguato le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni al nuovo tasso di interesse legale.

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