Frequentemente, gli uffici giudiziari sono chiamati a risolvere delle liti condominiali. Per svariati motivi, può accadere, infatti, che uno o più proprietari convengono in causa l'intero fabbricato.
Ne scaturisce, quindi, un contenzioso dove, inevitabilmente, si contrappongono gli interessi delle parti in causa e dove queste sono obbligate ad assumere un legale per essere rappresentate all'interno del procedimento.
A tal proposito, ci si chiede se il compenso dell'avvocato nominato dal convenuto condominio possa essere attribuito, pro quota, anche al condòmino che ha avviato il giudizio. Si tratta di una domanda che ha, spesso, trovato risposta nelle aule giudiziarie.
Nonostante ciò, ancora una volta, la giurisprudenza è stata chiamata a chiarire questo aspetto. È ciò che è avvenuto nel procedimento culminato con la sentenza n. 1274 della Corte di Appello di Catanzaro del 30 settembre 2021. L'ufficio calabrese ha, infatti, dovuto risolvere l'impugnazion. di una sentenza di primo grado che, tra le varie questioni, si sarebbe dovuta esprimere sull'argomento.
Pertanto, prima di affrontare il merito giuridico della vicenda, vediamo insieme cosa è accaduto in questo supercondominio in provincia di Catanzaro.
Le spese legali del condominio non possono essere imputate al condomino controparte in causa: il caso concreto
La lite in esame nasce a seguito di un deliberato assembleare e in ragione della presunta illegittimità del medesimo.
In particolare, erano oggetto di contestazione il bilancio preventivo e quello consuntivo per varie spese che, secondo l'istante, erano state addebitate alla collettività senza alcun regolare fondamento.
Più specificatamente, una delle eccezioni sollevate riguardava i costi che il supercondominio aveva dovuto affrontare per una causa intentata proprio dall'attore contro il complesso. L'assemblea, infatti, nell'approvare i bilanci, aveva addebitato al condòmino de quo anche queste spese. Per quanto la somma accollata fosse stata, sostanzialmente, esigua, tale votazione non poteva essere legittima.
Nonostante ciò, il giudizio di primo grado si concludeva con una sentenza di rigetto. Di conseguenza l'assemblea impugnata diventava legittima persino sul punto in discussione.
Per la verità, con l'inevitabile appello, l'attore intendeva capovolgere il primo esito, anche riguardo all'eccezione in esame, evidenziando «l'omessa pronuncia "sul lamentato vizio contenuto nella delibera impugnata riguardo alle spese legali addebitate all'appellante per una controversia dallo stesso promossa sempre dinanzi al Tribunale di Catanzaro».
A quanto pare, la Corte di Appello di Catanzaro ha accolto la domanda dell'appellante e ha dichiarato «la nullità parziale della delibera impugnata laddove onera il condomino al pagamento delle spese pro-quota di € 3,77 per il giudizio dal medesimo introdotto contro il Condominio», con effetti anche sulla liquidazione delle spese.
Ripartizione oneri condominiali. Il caso delle spese legali del condominio
È noto che le spese condominiali sono a carico dei vari proprietari del fabbricato in proporzione al valore millesimale delle singole unità immobiliari (Art. 1123 cod. civ.). Tuttavia, questa regola generale non viene applicata in varie e giustificate circostanze.
Ad esempio, i proprietari dei negozi fronte strada, che non hanno alcun accesso dall'interno del fabbricato, non sono tenuti a pagare le spese di illuminazione delle scale, visto che si tratta di un bene che non usano e di un servizio di cui, obiettivamente, non usufruiscono (Art. 1123 co. 2 cod. civ.).
Stesso dicasi per i costi di manutenzione di un lastrico solare che, insiste, esclusivamente, su una delle scale dell'edificio. In tal caso, coloro che abitano nelle altre palazzine non potranno vedersi addebitare alcun onere (Art. 1123 co. 3 cod. civ.).
In questa sede, però, ci si chiede se identica conclusione si possa raggiungere nell'ipotesi in cui sia sorto un contenzioso per iniziativa di un condòmino e si debba procedere alla ripartizione dell'onorario del legale che ha rappresentato l'ente contrapposto.
È giusto o meno che l'attore-condòmino sia chiamato a partecipare a tale esborso pro quota?
Contenzioso tra condominio e condòmino. Questi non deve pagare l'avvocato del fabbricato
Nel solco della giurisprudenza sull'argomento, secondo la Corte di Appello di Catanzaro, se un proprietario fa causa al condominio, non è tenuto poi a partecipare, pro quota, alla ripartizione di tale costo. Questo perché si evidenziano due soggetti distinti in contestazione.
Pertanto, sarebbe impossibile attribuire al singolo un onere che trova giustificazione in un interesse autonomo e contrapposto, quale quello del fabbricato convenuto.
«nell'ipotesi di controversia tra il condominio e uno o più condomini, la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore" e pertanto "la deliberazione dell'assemblea con cui viene posto a carico del condomino, pro quota, l'obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in un processo promosso dal condomino, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di "un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino, è inficiata da nullità (per impossibilità dell'oggetto) (Cass. 1629/2018; Cass 13885/2014; Cass. 801/70)».
Per queste ragioni, la nullità del deliberato impugnato è stata inevitabile.