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I balconi aggettanti sono parti di proprietà esclusiva anche ai fini del risarcimento dei danni che provocano.

Danni derivanti dai balconi aggettanti, chi paga?
Avv. Alessandro Gallucci 

L’infinita saga riguardanti i balconi aggettanti si arricchisce di un’ulteriore capitolo. Anche questo, come ormai tutti da un decennio a questa parte, è orientato nel senso del riconoscimento della natura di parte di proprietà esclusiva del balcone aggettante. Il perché di quest’affermazione fu spiegato molto bene dalla Corte di Cassazione all’inizio del secolo.

Si legge in una sentenza del gennaio 2000: “

è del tutto evidente che i balconi non sono necessari per l'esistenza o per l'uso, e non sono neppure destinati all'uso o al servizio dell'intero edificio: è evidente, cioè, che non sussiste una funzione comune dei balconi, i quali normalmente sono destinati al servizio soltanto dei piani o delle porzioni di piano, cui accedono.

D'altra parte, solo in determinate situazioni di fatto, determinate dal la peculiare conformazione architettonica del fabbricato, i balconi possono essere considerati alla stessa stregua dei solai, ch e peraltro appartengono in proprietà (superficiaria) ai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastante e le cui spese sono sostenute da ciascuno di essi in ragione della metà (art. 1125 cod. civ.).

Per la verità, è possibile applicare, mediante la interpretazione estensiva, la disciplina stabilita dalla citata norma di cui all'art. 1125 all'ipotesi non contemplata dei balconi soltanto quando esiste la stessa ratio.

Orbene, la ratio consiste nella funzione, vale a dire nel fatto che il balcone - come il soffitto, la volta ed il solaio - funga, contemporaneamente, da sostegno del piano superiore e da copertura del piano inferiore”. (Cass. 21 gennaio 2000 n. 637).

Una recente pronuncia, la n. 13509 del 27 luglio, resa sempre dalla Cassazione, ribadisce questo concetto ed aggiunge un particolare: se i balconi aggettanti sono parti di proprietà esclusiva ne consegue che se essi causano i danni, l’eliminazione della causa del danno (ed il risarcimento) dev’essere posta in capo a chi ne è proprietario.

Si legge in sentenza che “

i balconi aggettanti, i quali sporgono dalla facciata dell’edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio – come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio – non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani e ad essi non può applicarsi il disposto dell’art. 1125 c.c.

I balconi aggettanti, pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono (Cass. 17.7.2007 n. 15913, 30.7.2004 n. 14576)” (Cass. 27 luglio 2012, n. 13509).

In sostanza è legittima questa sintesi: i balconi aggettanti, in quanto parti non necessarie all’esistenza ed all’uso delle parti comuni né dal punto di vista funzionale né da quello estetico (eccezion fatta per i fregi eventualmente presenti), sono parti di proprietà esclusiva in custodia del proprietario dell’appartamento cui essi servono.

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