#1 Inviato 22 Maggio, 2014 Buon giorno. vorrei confrontarmi con voi su un problema. Vi premetto che è un casino. 😂
#2 Inviato 22 Maggio, 2014 Nulle le delibere condominiali che incidono su beni di proprietà esclusiva dei condomini. Cassazione civile Sentenza, Sez. II, 31/10/2005, n. 21199 . Non possono essere oggetto di deliberazioni impositive di spese (e dunque di relativa ripartizione) da parte dell'assemblea del condominio gli interventi di manutenzione relativi ai balconi, da considerarsi beni di proprietà esclusiva, in quanto costituenti appendici o prolungamenti delle unità immobiliari cui accedono e non assolventi, normalmente a funzioni strutturali riferibili all'edificio condominiale, salvo che per i rivestimenti esterni e le parti decorative frontali (che inserendosi nel prospetto dell'edificio contribuiscono all'estetica complessiva dello stesso). Sono nulle - e pertanto sottratte ai termini di impugnativa di cui all'art. 1137, terzo comma per i casi di semplice annullabilità - le delibere condominiali che incidono sui diritti individuali sulle cose; la dichiarazione di impugnabilità , senza limiti di tempo,dell'atto presupposto inficiato da nullità si estende anche all'atto che ne costituisce esecuzione e che da quello dipende.
#4 Inviato 22 Maggio, 2014 e ma il regolamento stabilisce così... ...in merito a balconi di tipo aggettante??
#5 Inviato 22 Maggio, 2014 Ah Dolores Ciao! Per fortuna che sei intervenuta anche tu! Allora i balconi in qsto edificio sono di tipo aggettante. E Lo specifico nella mia domanda iniziale dove indico cosa prevede questo strano regolamento. (E cmq il regolamento non può essere derogato. giusto?) Per favore indirizzami... come devo ripartire le spese.