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Aliud pro alio nella compravendita

Compravendita. Quando si ha un'ipotesi di aliud pro alio.
Avv. Alessandro Gallucci 

Aliud pro alio è un brocardo latino che, letteralmente, sta a significare qualcosa per qualcosa altro.

Nell'ambito dei contratti di compravendita si ha un'ipotesi di aliud pro alio quando la cosa venduta è completamente difforme da quella che sarebbe dovuta essere oggetto della contrattazione.

Esempio classico della vendita aliud pro alio è quello che riguarda la cessione di un automobile specificamente identificata che, però, non risulta essere oggetto di consegna al momento della esecuzione del contratto.

L'azione così detta per aliud pro alio è cosa diversa dall'azione di garanziaex art. 1490 c.c. nonché da quella per mancanza di qualità della cosa venduta ex art. 1497 c.c.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità,

"l'ipotesi di aliud pro alio - che da luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c., la quale ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione di quest'ultima sì da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione dell'acquirente di effettuare l'acquisto, o che presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziali dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (nei sensi suddetti, si vedano, ex plurimis, Cass., sentt. n. 10916 del 2011, n. 26953 del 2008, n. 9227 del 2005, n. 13925 del 2002, n. 2712 del 1999)". (Cass. 19 dicembre 2013 n. 28419).

Non solamente, quindi, un bene differente da quello oggetto di contrattazione, ma anche un bene così difettoso da essere considerabile inadatto in relazione a quanto pattuito.

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In questi casi il compratore, ricorda la Cassazione, è svincolato dai termini di decadenza previsti per le azioni di garanzia. Ciò significa che egli potrà agire:

a) per la risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.);

b) per chiedere l'esatto adempimento e quindi iniziando l'iter con una diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.).

Non sempre è semplice arrivare a stabilire quando possa trattarsi di vendita aliud pro alio e quando, invece, si tratti di un'ipotesi disciplinata dalle norme dettate in materia di garanzia per vizi della cosa venduta (o di garanzia prevista per i contratti conclusi dal consumatore ex d.lgs n. 206/05).

Rispetto a tali valutazioni, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che "lo stabilire se si versi in tema di consegna di aliud pro alio o di cosa mancante di qualità, di cosa affetta da vizi redibitori, involge un giudizio di fatto devoluto al giudice del merito: pertanto in sede di legittimità il controllo della Corte deve limitarsi a stabilire se il giudice di appello, nell'esprimere il proprio giudizio di fatto, si sia attenuto ad un corretto criterio di distinzione tra le accennate diverse ipotesi" (Cass. 19 dicembre 2013 n. 28419).

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