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Mettete fiori nei vostri balconi: le regole per quelli condominiali

I fiori possono abbellire i balconi dei condomini, occorre però rispettare alcune regole se non si vuole andare incontro a responsabilità penali e civili.
Annamaria Villafrate 

I fiori sui balconi dei condomini rappresentano un bellissimo e profumato elemento decorativo che annunciano l'arrivo della bella stagione. Peccato che dal punto di vista giuridico possano essere fonte di problemi se non si presta attenzione al tipo e alla quantità di fiori scelti per adornare la propria terrazza e se non si posizionano correttamente vasi e fioriere. Perfino i delicatissimi petali possono essere fonte di responsabilità civile e penale.

Prima però vediamo quali sono le fonti delle regole a cui è necessario attenersi se si vogliono mettere dei fiori sul terrazzo.

Fiori sui balconi: cosa dicono il regolamento condominiale e comunale?

I fiori sui balconi, come anticipato, non sono solo un gradevole elemento decorativo della facciata condominiale. Chi decide di metterli sul proprio balcone e abita in un condominio deve sapere che, nel rispetto degli altri, può andare incontro a specifici limiti o divieti.

Sappiamo che solo un regolamento condominiale contrattuale può porre dei limiti ai balconi aggettanti di proprietà esclusiva. Può però accadere che il regolamento del condominio nulla disponga al riguardo.

In questo caso, per una maggiore tranquillità, prima di procedere all'acquisto dei propri fiori preferiti è bene verificare che il regolamento comunale non detti regole specifiche al riguardo.

Una volta effettuato questo duplice controllo, se non ci sono particolari impedimenti o norme da rispettare, si può creare sul terrazzo il proprio angolo di paradiso, sempre nel rispetto di alcune regole base, previste per evitare di recare disturbo o danno agli altri condomini.

Fiori sul balcone privato: i limiti

Nel caso infatti in cui il balcone sia di proprietà privata, il diritto di mettere fiori va incontro alla regola prevista dall'art. 1122 del codice civile la quale sancisce che: "Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio".

Dalla norma emerge chiaramente che il proprietario del singolo appartamento condominiale sul balcone di sua proprietà o sulle parti destinate normalmente all'uso comune ha il diritto di mettere dei fiori, a condizione che non rechi danno agli altri o non alteri il decoro dell'edificio.

Qualche esempio? Un balcone con una quantità eccessiva di fiori dai colori e dalle forme eccentriche o con piante fiorite rampicanti, che nel giro di poco tempo, invadono i terrazzi dei vicini, può sia alterare il decoro dell'edificio che recare disturbo agli altri condomini.

Annaffiare i fiori sui balconi può avere anche delle conseguenze penali

I fiori sul balcone possono far pentire il condomino dal pollice verde anche quando, nell'installare delle fioriere o nell'innaffiarli non presta le dovute attenzioni.

Il codice penale all'art. 674 c.p. punisce infatti "Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206".

Tipico è il caso del condomino distratto che innaffia beatamente i fiori del suo terrazzo nell'istante in cui stanno passando delle persone, a cui cade addosso acqua mista a terriccio. Certo un po' d'acqua non ha mai ucciso nessuno, ma non si può pensare di non recare disturbo.

Qualche anno fa, proprio in riferimento all'innaffiatura dei fiori e all'art. 674 c.p, la Cassazione n. 15956/2014 ha confermato le conclusioni della sentenza di merito del Tribunale, che ha ricondotto al suddetto articolo un fenomeno di "infiltrazioni di acqua e la loro provenienza dal sovrastante terrazzo e la caduta di un pezzo di intonaco su un divano posto all'interno dell'appartamento" cagionate da un impianto d'irrigazione difettoso utilizzato per innaffiare i fiori presenti sul balcone.

Balconi aggettanti e balconi incassati: differenze.

La sentenza della Cassazione n. 21753/2014 altresì confermato che "Il versamento, previsto dall'art. 674 c.p. in materia di getto pericoloso di cose, concerne anche materie liquide e può avvenire per mano dell'agente o in qualsiasi altro modo da lui posto in essere o lasciato dolosamente o colposamente in azione, e va posto in relazione con l'effetto possibile di offendere, imbrattare o molestare le persone, anche se questo effetto non si sia verificato."

Le fioriere sospese al balcone e fissate male costituiscono un pericolo per le persone

Altra fattispecie penale in cui è possibile far rientrare lo scorretto posizionamento di vasi e fioriere è quella contemplata dall'art. 675 c.p. che punisce "Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619."

Fioriere dei balconi. Nulla la delibera che pone a carico di tutti le spese di impermeabilizzare

Tipico è infatti il caso di chi appende all'esterno del proprio balcone delle fioriere senza fissarle adeguatamente. La norma, come emerge dal dato letterale, si preoccupa di anticipare la tutela di chi pone o sospende oggetti che sono anche solo "potenzialmente" in grado di molestare o offendere qualcuno.

Non è necessario quindi che la fioriera o il suo contenuto cadano per andare incontro alla sanzione prevista dalla norma.

Qualora poi, malauguratamente, vasi e fioriere dovessero cadere e colpire qualcuno, cagionando danni più seri, è possibile anche rischiare l'accusa per il reato di lesioni e, nelle ipotesi più sfortunate, di omicidio.

Vasi, fiori, petali e balconi: le conseguenze civili

Vasi, fioriere e i delicatissimi petali dei fiori possono inoltre essere anche fonte di responsabilità civile, con conseguente obbligo di risarcire i danni cagionati.

Uno degli esempi più classici è quello del vaso appoggiato sul davanzale del balcone che cade e rovina la carrozzeria dell'auto parcheggiata proprio sotto il terrazzo. In questo caso il condomino può andare incontro alla responsabilità aquiliana contemplata dall'art. 2043 c.c. o a quella del custode regolamentata dall'art 2051 c.c.

Tipologie di responsabilità civile in cui può incorrere il condomino non si preoccupa di pulire adeguatamente il suo verde, provocando così, seppure involontariamente, la caduta di foglie secche e petali colorati sul balcone del proprietario del piano di sotto, con conseguente imbrattamento del pavimento, ma soprattutto degli arredi estivi di stoffa collocati sul terrazzo, per i quali, se va bene, potrebbe essere chiamato a pagare il conto sostenuto per lavaggio e smacchiatura.

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