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Danni causati da un albero di grandi dimensioni: responsabile il condominio

Il condominio è responsabile dei danni causati da un albero di grandi dimensioni presente negli spazi del condominio convenuto.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Il corretto espletamento dell'obbligo di custodia richiede nei confronti del condominio, anche alla luce del pacifico stato di pericolosità dell'albero, un'attività di vigilanza e manutenzione costante sulla pianta.

La vicenda. Tizia conveniva in giudizio il Condominio chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni assertivamente causati da un albero di grandi dimensioni presente negli spazi del condominio convenuto, che impediva all'attrice l'utilizzo del proprio giardino.

Si costituiva il Condominio convenuto contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto; in subordine, eccepiva l'intervenuta prescrizione.

Burrasca, caduta di un albero e responsabilità del proprietario

La responsabilità da custodia. In tal giudizio, parte attrice ha invocato la responsabilità del condominio convenuto ex art. 2051 c.c., ad ogni modo, al fine di procedere ad un corretto inquadramento giuridico della fattispecie in esame, deve considerarsi che la disposizione di cui all'invocato art. 2051 c.c. configura in capo al custode un'ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione alle situazioni immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della res in custodia (Cass. civ. n. 8157/2009).

Particolarmente, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità l'art. 2051 c.c., "nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale" (Cass. civ. n. 2477/2018.).

Dunque, la connotazione della fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. in termini di responsabilità oggettiva determina un meccanismo probatorio tale per cui grava in capo al danneggiato l'onere della prova, oltreché dell'esistenza di un danno, del nesso di causalità intercorrente l'evento dannoso e la res in custodia.

Il ragionamento del giudice. Nella presente fattispecie, atteso che presupposto dell'imputazione della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. è l'esistenza di una relazione di causalità tra cosa custodita e danno, e che nel presente giudizio viene lamentato il danno cagionato all'attrice da un albero sito nella proprietà condominiale, a parere del giudice non vi erano dubbi sull'astratta riferibilità dell'invocata disposizione alla situazione di fatto allegata da parte attrice.

Difatti, quanto all'adempimento del rispettivo onere probatorio, parte attrice aveva fornito piena prova che l'albero condominiale, a causa del rischio della caduta di pigne di grandi dimensioni, impediva il sicuro utilizzo del giardino di sua proprietà. Le allegazioni di parte attrice, in merito all'asserita pericolosità dell'albero condominiale, trovavano conferma dell'espletata istruttoria documentale. In particolare,

la circostanza emergeva dalla fattura relativa ai lavori condominiali di risanamento della frattura del muro di cinta condominiale, dalla richiesta di autorizzazione all'abbattimento e al relativo sollecito, inoltrate dal Condominio e alla Direzione Servizi Giardini del Comune di Roma, e motivate dalla pericolosità dell'albero e dall'urgenza dell'intervento con cui il condominio comunica all'attrice l'avvenuta potatura del fusto al dichiarato fine di cessare ogni pericolo. L'esaminata documentazione dimostrava che il pericolo di caduta delle pigne era una circostanza pacifica, ben nota al custode; inoltre, altrettanto pacifico era che la comprovata pericolosità dell'albero condominiale impediva all'attrice il libero godimento degli spazi del proprio giardino.

Quanto, invece, al condominio convenuto, custode del luogo dell'infortunio, lo stesso non ha fornito alcun elemento idoneo ad integrare la prova liberatoria.

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In conclusione, a fini liberatori, il condominio avrebbe dovuto dimostrare l'incidenza, nello sviluppo causale che ha condotto all'evento dannoso, di un fattore eccezionale ed imprevedibile tale escludere la materiale riconducibilità del sinistro all'agire umano.

Al contrario, dalla documentazione in atti era emersa una condotta negligente da parte del convenuto, il quale dopo la richiesta di autorizzazione all'abbattimento dell'albero e al suo sollecito, rispettivamente, rimaneva inerente sino a quando, in occasione dell'assemblea condominiale, veniva deliberato un intervento di potatura dell'albero.

In conclusione, la domanda è stata accolta con condanna del Condominio convenuto al risarcimento dei danni cagionati all'attrice dall'albero condominiale quale cosa in custodia ex art. 2051 c.c. c consistenti nel mancato libero godimento del proprio giardino.

Tali danni sono stati calcolati in via meramente equitativa nella somma di euro 500,00 da corrispondere per ogni anno di mancato godimento (2006) fino alla data della presente sentenza (2019).

TABELLA RIEPILOGATIVA

Oggetto della pronuncia

Richiesta di risarcimento danni per mancato godimento del proprio giardino.

Riferimenti normativi

2051 c.c.

Problema

Il ricorrente ha chiesto al giudice la condanna al risarcimento di tutti i danni causati da un albero di grandi dimensioni presente negli spazi condominiali che gli impediva l'uso del proprio giardino a causa del pericolo di caduta delle pigne.

La

soluzione

Il tribunale, nel decidere la questione, ha ricordato che la fattispecie deve essere inquadrata nell'ambito dell'articolo 2051 del codice civile; nel caso in esame, non vi era dubbio che il ricorrente avesse fornito piena prova che l'albero condominiale, a causa del rischio della caduta di pigne di grandi dimensioni, impediva il sicuro utilizzo del giardino di sua proprietà.

La

massima

Il proprietario di un giardino deve essere risarcito se non può usare lo spazio all'aperto per il rischio di caduta pigne da un albero condominiale. La richiesta di autorizzazione all'abbattimento e il successivo sollecito presentati al Comune non cancellano infatti la colpa dei proprietari dello stabile rimasti inerti. (Trib. Roma sentenza 28 febbraio 2019 n. 4914)

Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Roma 28 febbraio 2019 n. 4914
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