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Il Condominio non può agire in giudizio per tutelare la salute dei singoli condomini

Il Tribunale di Roma rileva la carenza di legittimazione attiva del Condominio a far valere in giudizio il diritto alla salute de singoli condomini.
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

Il fatto. Il proprietario di un appartamento in condominio citava il Condominio insieme ad altri condòmini per chiedere la rimozione delle unità esterne di impianti di condizionamento, di proprietà dei condòmini citati, installate nella chiostrina comune dell'edificio.

Secondo l'attore, tali condizionatori violavano il regolamento condominiale, che vieta espressamente di destinare alloggi e locali ad uso che possa disturbare la tranquillità dei condòmini e l'occupazione, anche temporaneamente, del cortile comune.

In via subordinata, l'attore chiedeva la rimozione dei condizionatori per violazione dell'art. 844 c.c., in relazione al grave disagio e disturbo causato dai rumori e delle immissioni dei condizionatori ad altri condomini, la cui intollerabilità era stata accertata anche dall'ARPA.

Per limitare la proprietà privata serve un regolamento contrattuale. La giurisprudenza prevalente inquadra i divieti contenuti nei regolamenti condominiali come vere e proprie servitù sulle singole proprietà.

Per poter utilmente opporre dette clausole, è necessario che le stesse siano state accettate, al momento dell'acquisto, da tutti i proprietari (con adesione, nell'atto di acquisto o, comunque, con espressa approvazione da parte dell'acquirente dell'immobile in condominio).

La trascrizione. In assenza di adesione o approvazione, ai fini della opponibilità delle clausole limitative sarà necessario procedere alla trascrizione. In questo caso, non è sufficiente la trascrizione del regolamento come atto unitario ma è necessario che, nella relativa nota, sia fatta specifica menzione della servitù.

Ciò premesso, nel caso in esame non risulta che il regolamento condominiale, laddove incide sui diritti dei partecipanti ponendo loro divieti, sia stato espressamente oggetto di accettazione, al momento dell'acquisto, da parte di tutti i proprietari convenuti in giudizio.

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Sentenza
Scarica Tribunale Roma Sentenza n.2118 2019
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