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La piattabanda: definizione e regime di spesa

Cosa è la piatta banda e la sua funzione.
Angelo Pesce 

Definizione tecnica e funzione

La piattabanda è un elemento strutturale in muratura di mattoni o in pietra da taglio posta a delimitare superiormente i vani di porte o finestre con luce limitata (solitamente entro 1,5 ml.) in muri portanti, caratterizzata dalla particolare disposizione dei mattoni (o dei conci di pietra).

Fornisce la stessa prestazione di un architrave, costituendo uno schema statico assimilabile a quello dell'arco; il suo uso è molto limitato ed ha senso solo se essa è realizzata in murature faccia a vista.

Il suo intradosso, infatti, descrive una curvatura tanto ribassata da includere anche la configurazione orizzontale (fig. A).

Per aumentare la stabilità delle piattabande in mattoni è opportuno eseguire l'intradosso con una piccola monta (fig. B) sagomandolo poi secondo l'orizzontale con aggiunta di malta.

Impropriamente vengono denominate piattabande anche gli architravi di ferro o cemento armato, posti sopra i vani aperti nei muri portanti; tali strutture, però, a differenza della vera e propria piattabanda, non esercitano spinte orizzontali sulle spalle dei vani, ma trasmettono soltanto forze verticali.
Nelle piattabande, la direzione dei giunti si fanno concorrere in un solo punto, sia che esse abbiano un estradosso arcuato che piatto.

Normalmente la distanza da cui prendere il punto di direzione dei giunti è pari ad una distanza doppia a quella della corda.

Esempi di piccole piattabande, semplificate perché composte di mattoni verticali paralleli, armati da tondini metallici, sono riscontrabili nelle finestre ricavate in murature di tamponamento ed in particolare a sostegno delle velette (cioè le piccole porzioni di muro che coprono quello degli avvolgibili; questa particolare disposizione dei mattoni è realizzabile per via del ridottissimo peso che deve essere sostenuto.

La ripartizione delle spese

Identificando la piattabanda quale elemento architettonico simile ad un architrave, ma funzionalmente legato da un punto di vista statico-edilizio ad un arco, essa costituisce parte integrante come sezione retta.

Per tali ragioni giuridicamente si potrebbe inquadrare tale manufatto tra le parti comuni dell'edificio ex art. 1117 cod. civ.

Per poter distinguere correttamente i criteri da applicare per ripartire le spese bisogna stabilire preliminarmente la funzione del manufatto oltre la sua collocazione all'interno dell'intero edificio. Si possono infatti verificare due situazioni:

a) piattabanda con funzione ornamentale che delimita la terrazza a livello

Il criterio da individuare deve tener presente l'aspetto funzionale della terrazza medesima, pertanto se la terrazza rappresenta una pertinenza est erna dell'appartamento ad essa contiguo, avente "uso esclusivo" analogo al lastrico solare, si applicherà la ripartizione di cui agli artt. 1123 e 1126 c.c., cioè ripartendo per un terzo a carico del condomino che ne ha uso esclusivo e per i restanti due terzi a carico degli altri condomini, proporzionalmente al valore del piano o della porzione di piano di ciascuno di loro;

b) piattabande all'interno delle unità immobiliare

Nel caso in cui il singolo condomino decida di sostituire le piattabande all'interno della propria abitazione essendo situate all'interno degli stessi appartamenti, ossia svolgendo la funzione di architrave all'interno dei vari ambienti, le spese sono a carico del proprietario.

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