Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Corsa a ostacoli per il recupero del credito vantato verso il condominio

Il pignoramento dei beni del singolo condomino deve essere preceduto dalla notifica del titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio.
Avv. Gianfranco Di Rago 

Prima di avviare il pignoramento nei confronti dei singoli condomini per recuperare il credito vantato verso il condominio occorre, a pena di nullità, notificare anche a questi ultimi il titolo esecutivo e il precetto. Lo ha chiarito il Tribunale di Vibo Valentia con la recente sentenza n. 333 del 20 luglio 2023.

Il recupero del credito vantato verso il condominio. Fatto e decisione

Una condomina aveva spiegato opposizione all'esecuzione mobiliare intrapresa in forza del pignoramento presso terzi sulla base di una sentenza di condanna ottenuta dal creditore nei confronti del condominio.

L'opponente contestava, in particolare, la nullità del pignoramento per l'omessa notifica del titolo esecutivo e del precetto nei propri confronti.

Invero detti atti erano stati notificati al solo amministratore condominiale e non erano stati notificati anche alla condomina nei confronti della quale il creditore aveva deciso di agire in via esecutiva, non avendo potuto integralmente soddisfare le proprie ragioni nei confronti del condominio.

Si era quindi costituita in giudizio la parte creditrice, contestando l'opposizione e deducendo che la condomina era a conoscenza del precetto notificato al condominio tramite i verbali di assemblea, nei quali si dava atto della notifica sia del titolo esecutivo che del precetto.

Il Tribunale ha ritenuto l'opposizione fondata, evidenziando come debba ormai ritenersi pacifico in giurisprudenza il principio di diritto per cui il titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, qualora il creditore intenda procedere nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, deve essere preventivamente notificato a quest'ultimo prima o unitamente al precetto (cfr. Cass. civ., n. 8150/2017).

Anche una più recente pronuncia della Corte di Cassazione, nel richiamare l'orientamento sopra citato, ha chiarito che il provvedimento giudiziale di condanna al pagamento di somme di denaro ottenuto nei confronti del condominio, in persona del suo amministratore pro tempore, legittima il creditore a esperire l'azione esecutiva nei confronti dei singoli condomini ma che la notifica a questi ultimi del precetto non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo (cfr. Cass. civ., n. 20590/2022).

Il Tribunale ha quindi ritenuto pienamente condivisibile la ratio sottesa a tale orientamento giurisprudenziale, considerato che il singolo condomino minacciato dall'esecuzione forzata deve essere previamente edotto dell'esistenza (e del contenuto) di una pretesa sostanziale diretta personalmente nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente procedere allo spontaneo adempimento di quanto dovuto ovvero alle opportune contestazioni circa la propria qualità di condomino oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale.

Per tali motivi la notifica personale del titolo esecutivo al singolo condomino non può essere surrogata né dalla notifica dello stesso al condominio né dalla conoscenza che di fatto i singoli condomini abbiano

acquisito dell'esistenza di una condanna nei confronti dell'ente collettivo. Di conseguenza, tutte le volte in cui il creditore intende agire contro il singolo condomino deve necessariamente notificargli sia il titolo esecutivo che il precetto, affinché quest'ultimo possa eventualmente attivare gli strumenti di tutela a sua disposizione, come l'opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c. o, nel caso in cui sia stata omessa la notifica sia del titolo esecutivo che del precetto, l'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c.

In quest'ultima ipotesi, come avvenuto nel caso concreto, il pignoramento deve ritenersi addirittura nullo.

Condomino moroso e recupero crediti: se il credito è esiguo è meglio non proseguire con il pignoramento?

Considerazioni conclusive

La decisione in commento ricalca esattamente quella che può senza dubbio considerarsi l'interpretazione oggi prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale può benissimo esercitarsi l'azione esecutiva nei confronti dei condomini per i crediti vantati verso il condominio, a condizione che il titolo esecutivo sia notificato anche al singolo comproprietario prima dell'avvio dell'esecuzione.

Pare allora utile accennare brevemente agli aspetti ai quali il creditore del condominio deve fare attenzione per proseguire correttamente la propria azione di recupero.

Occorre preliminarmente avvertire che il creditore - come ritenuto, non senza contraddizione, dalla maggior parte dei giudici di merito - può aggredire in via esecutiva il conto corrente condominiale. in caso contrario, in prima battuta, ex art. 63 Disp. att. c.c., questi deve ottenere dall'amministratore l'elenco dei condomini morosi, ovvero di quelli che non hanno versato la propria quota del debito, ed esercitare verso di essi le relative azioni esecutive; nel caso in cui non abbia recuperato l'intera somma dovuta, potrà rivolgere la propria residua pretesa anche nei confronti degli altri condomini, ovvero quelli in regola con il pagamento pro quota del debito.

In questi casi tuttavia - come ritenuto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 22856/2017 - al creditore basterebbe allegare la propria pretesa e pretendere il pagamento dai condomini verso i quali abbia esercitato l'azione esecutiva senza preoccuparsi di provare la quota millesimale dovuta da ciascuno di essi. Dovranno infatti essere eventualmente questi ultimi, ove ritengano che sia stato loro chiesto di pagare una somma superiore alla propria quota di comproprietà, ad attivarsi giudizialmente con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione.

In tale ipotesi il precetto sarà inefficace per la richiesta dell'importo eccedente la quota millesimale dell'intimato, laddove questi dimostri in concreto la misura di detta quota, ma conserverà la sua efficacia nei limiti di essa. Detta conclusione, da cui è evidente che scaturisca il rischio di una moltiplicazione del contenzioso, viene giustificata dalla Suprema Corte con il richiamo al principio di vicinanza della prova, essendo riferibile al singolo condomino la prova del fatto impeditivo/modificativo e cioè la misura della sua quota di comproprietà.

Sentenza
Scarica Trib. Vibo Valentia 20 luglio 2023 n. 333
  1. in evidenza

Dello stesso argomento