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Pignoramento condominio: a chi si notifica il titolo esecutivo?

Il titolo va notificato a tutti coloro che, sebbene individuati come obbligati solo in via solidale, possono essere destinatari dell'azione esecutiva.
Avv. Mariano Acquaviva 
5 Set, 2022

In passato ci siamo occupati più volte dei problemi riguardanti il pignoramento e la notifica del titolo esecutivo, concentrandoci però sull'azione esecutiva intrapresa dal creditore contro il singolo condomino.

In quella sede, dicemmo che il creditore che vuole far valere le proprie ragioni contro il debitore deve notificargli il titolo esecutivo prima di procedere con precetto ed esecuzione forzata. Non è sufficiente, dunque, la notifica del titolo al solo amministratore.

Con il presente contributo ci occuperemo del caso opposto: a chi si notifica il titolo esecutivo nel caso di pignoramento contro il condominio?

La Corte d'Appello di Roma, investita della questione, con la sentenza n. 5394 del 25 agosto 2022, ha affermato che «l'obbligo di preventiva notificazione del titolo esecutivo non può essere esclusa in tutte quelle ipotesi in cui la notificazione del precetto venga eseguita nei confronti di soggetti che, sebbene individuati come obbligati solo in via solidale con il debitore indicato nel titolo esecutivo, possono essere destinatari dell'azione esecutiva».

La corte capitolina ha però precisato che «nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dal debitore esecutato per denunciare che il precetto non è stato preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo, è onere dell'opponente stesso, ai sensi dell'art. 2967 cod. civ., fornire la prova del dedotto fatto impeditivo dell'ulteriore svolgimento della azione esecutiva, senza che la negatività del fatto escluda od inverta l'onere della prova» (Cass., Sez. III, 26/06/2015, n. 13212).

Analizziamo meglio la questione affrontata dalla Corte d'Appello di Roma e vediamo a chi va notificato il titolo esecutivo nel caso di pignoramento contro il condominio.

Pignoramento condominio e notifica titolo esecutivo: il primo grado

La vicenda prende le mosse dall'opposizione all'esecuzione promossa dal condominio per far dichiarare l'impossibilità di procedere a esecuzione forzata per carenza di titolo esecutivo.

Il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione dichiarando la nullità del precetto notificato dal creditore, ritenendolo valido solamente con riferimento alla notificazione fatta al condominio.

In effetti, dal titolo azionato (sentenza di primo grado) emergeva che lo stesso fosse emesso nei confronti del condominio nonché di alcuni condòmini. Per la precisione, la sentenza condannava il condominio a risarcire gli attori, «salva la successiva ripartizione della relativa spesa in ragione di 2/3 fra tutti i condòmini cui i terrazzi — lastrici servono da copertura e di 1/3 tra i titolari della proprietà o dell'uso esclusivo dei terrazzi medesimi».

Secondo il giudice di prime cure, deve essere applicato il principio secondo cui «l'obbligo di preventiva notificazione del titolo esecutivo non può essere escluso in tutte quelle ipotesi in cui la notificazione del precetto venga eseguita nei confronti di soggetti che, sebbene individuati come obbligati solo in via solidale con il debitore indicato nel titolo esecutivo, possono essere destinatari dell'azione esecutiva».

Secondo quanto previsto dall'art 479 c.p.c., l'onere della preventiva notifica del titolo è circostanza propedeutica per l'avvio del processo di esecuzione, e ciò al fine di mettere il debitore nella condizione di conoscere la prestazione richiesta e valutare se adempiere o meno la relativa obbligazione.

Il giudice di primo grado ricorda come il titolo esecutivo ottenuto contro il condominio non può essere fatto valere in executivis contro il singolo condomino quale obbligato in solido se egli non è stato messo nelle condizioni di conoscerlo prima e quindi anche di adempiervi.

Ciò comporta che, in tema di esecuzione forzata di un'ingiunzione o di una sentenza, ottenuta nei confronti di un condominio in persona del suo amministratore, se una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto, detta notificazione è invece necessaria qualora si intenda agire contro un soggetto, non indicato nella sentenza in ragione della pretesa sua qualità di obbligato solidale.

Notifica degli atti a mezzo posta, quando si perfeziona la notifica

Notifica titolo esecutivo: i motivi dell'appello

Contro la decisione di primo grado proponevano impugnazione i creditori, secondo i quali tutti gli opponenti (condominio e condòmini) avevano ricevuto la notificazione, in un unico contesto, della sentenza costituente il titolo esecutivo e del precetto opposto, come risulta dal relativo atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario.

L'onere di provare il difetto di notifica

La Corte d'Appello di Roma (sent. n. 5394 del 25 agosto 2022 in commento), confermando i princìpi enucleati in primo grado, ha però fatto un'importante precisazione: spetta a chi fa opposizione all'esecuzione dimostrare il difetto di notifica.

La giurisprudenza ha infatti chiarito che «nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dal debitore esecutato per denunciare che il precetto non è stato preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo, è onere dell'opponente stesso, ai sensi dell'art. 2967 cod. civ., fornire la prova del dedotto fatto impeditivo dell'ulteriore svolgimento della azione esecutiva, senza che la negatività del fatto escluda od inverta l'onere della prova» (Cass., Sez. III, 26/06/2015, n. 13212).

Nel caso di specie, a un più attento esame emergeva come condominio e condòmini non avessero fornito alcuna prova in merito alla mancanza della notifica del titolo esecutivo.

Sulla base delle relazioni di notificazione in atti, le notifiche del titolo esecutivo devono quindi ritenersi validamente effettuate.

Sentenza
Scarica App. Roma 25 agosto 2022 n. 5394
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