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Decreto Agosto, presentati gli emendamenti, molti quelli in materia condominiale

Prosegue il percorso di esame del ddl di conversione del decreto Agosto. Molte le proposte in materia condominiale. Vediamo le più significative.
Redazione 

Sono presenti sul sito del Senato della Repubblica i testi degli emendamenti presentati dai Senatori in relazione all'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, il così detto decreto Agosto.

Ricordiamo che gli emendamenti sono proposte di modifica delle norme contenute nel decreto legge approvato dal Governo e che per diventare legge necessitano dell'approvazione di entrambi i rami del Parlamento.

Gli emendamenti non sono norme, sono abbozzi di norme, proposte. È bene sempre ricordarlo, per evitare confusioni... e illusioni.

Le proposte d'intervento in materia condominiale sono davvero tante, mettiamo in evidenza quelle a nostro modo di vedere più significative in termini d'immediata ricaduta pratica.

D.L. Agosto, ripresentato l'emendamento in materia di partecipazione a distanza all'assemblea condominiale

Dopo la "bocciatura" dell'emendamento sulla partecipazione a distanza alle assemblee condominiali in sede di conversione del d.l. Semplificazioni, quella norma è stata riproposta anche in quella sede.

Come già anticipato, i Senatori D'Alfonso, Boldrini, Ferrazzi, Vattuone, Iori, Mirabelli, Ferrari e Collina hanno presentato il seguente emendamento (63.13):

«1-bis. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente:

6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione.

Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.

Il rispetto della privacy deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone».

Come più di un commentatore ha fatto notare, una disposizione che rischia di complicare la vita condominiale, non di semplificarla.

D.L. Agosto, trova spazio un emendamento sul termine di presentazione dei rendiconti

Sempre lo stesso emendamento propone questa norma:

«1-ter. In conseguenza dello stato di emergenza da Covid-19 e del divieto di assembramento imposto dal mese di marzo 2020 che ha impedito agli amministratori di condominio di convocare le assemblee, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31 ottobre 2019, è posticipato al 31 dicembre 2020».

Vista l'attuale situazione non sarebbe male prevedere un ulteriore slittamento, consentendo magari, in via del tutto eccezionale, la riunione con quelli del 2021.

D.L. Agosto e superbonus, tra interpretazioni autentiche e limitazioni del periodo di validità di quorum deliberativi

Interessante, ma comunque particolare, l'emendamento 57.0.63 a firma Conzatti, Comincini

«Art. 57-bis. (Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici interventi effettuati dai condomìni)

1. Il termine ''condomini'' di cui all'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari».

Interessante, perché il riferimento al condominio ha tagliato fuori dell'applicazione del superbonus le parti comuni alle unità immobiliari negli edifici mono-proprietario.

Particolare, perché così facendo si andrebbe a dire che il Legislatore, usando il termine condominio, l'ha fatto impropriamente. Non proprio una bella figura, anzi la classica situazione in cui la toppa è peggio del buco.

Sull'argomento pare migliore nella formulazione l'emendamento 80.13 a firma Pichetto Fratin:

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il comma 15-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è sostituito dal seguente: ''15-bis.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le singole unità immobiliari, e alle loro parti comuni, delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/10, A/11, anche non facenti parte di un condominio, e non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico».

Interessante anche l'emendamento 63.4 a firma Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, presentato anche da altri firmatari

«Al comma 1, il capoverso «9-bis» è sostituito dal seguente:

«9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo, in vigenza della detrazione fiscale nella misura del 110 per cento, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio».

Una specificazione, quella evidenziata in grassetto, di non poco conto che lega l'abbassamento del quorum alla durata del superbonus.

D.L. Agosto e trasparenza nella gestione condominiale e previdenza per gli amministratori

Particolare attenzione, dai Senatori, è stata dimostrata anche per la trasparenza nella gestione del condominio.

62.0.29 Paroli

«Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.62-bis.

(Trasparenza negli affidamenti diretti nei condomini)

1. Ai fini di una maggiore trasparenza nell'affidamento di lavori condominiali è vietata la consegna di commesse all'amministratore o ai condomini o ai loro parenti e affini entro il terzo grado e ad aziende o cooperative di servizi di cui gli stessi sono amministratori o soci.»

L'intenzione, pare, sia quella di evitare qualsiasi, anche solamente potenziale, conflitto d'interesse.

Più volte è stato presentato anche un emendamento sulle modalità di utilizzazione del conto corrente condominiale. Riportiamo il 63.0.1 a firma Gasparri:

«Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)

1. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7 sostituire ''far transitare'' con: ''riscuotere e pagare'' e sostituire: ''su uno specifico conto corrente'' con: ''esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».

In sostanza s'imporrebbe anche ai condòmini di versare le quote condominiali direttamente sul conto condominiale anche se con una formulazione normativa non felicissima.

Una menzione, infine, la merita l'emendamento 15.0.103 (già 17.0.2) a firma Calandrini che propone l'inserimento nel d.l. Agosto dell'art. 15-bis, il quale prevede l'iscrizione degli amministratori di condominio alla Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

Vedremo se e quali tra questi emendamenti saranno presi in considerazione. I tempi per l'approvazione del ddl di conversione iniziano a essere stretti (meno di un mese) e il rischio è che il passaggio alla Camera divenga mera formalità. Come dire: ciò che non passa qui difficilmente potrà essere re-inserito dai Deputati.

Decreto Agosto e maggioranze approvazione lavori superbonus

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