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Impugnazione della deliberazione assembleare e determinazione della competenza per valore

Contestare l'importo della quota di partecipazione alle spese condominiali e impugnazione della deliberazione assembleare.
Avv. Alessandro Gallucci 

Spesso ci si domanda: come fare a determinare il valore di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una deliberazione condominiale? A darci lo spunto, per approfondire il tema, è una pronuncia resa dalla Suprema Corte. Il riferimento è all’ordinanza n. 13552 depositata in cancelleria lo scorso 22 giugno. Il quesito vista la materia, se lo porranno soprattutto gli avvocati.

Non solo, però, visto e considerato che il codice di procedura civile consente ai cittadini di difendersi, in giudizio senza il ministero di un procuratore, in quei casi il cui valore è uguale o inferiore a € 516,42.

Per gli importi superiori è il giudice su istanza di parte, caso per caso, se essa può difendersi personalmente (art. 82 c.p.c.).

Fatta questa premessa di carattere generale, per comprendere al meglio come determinare il valore della deliberazione impugnata,è bene osservare che cosa dice in merito la Corte di Cassazione.

Nell’ordinanza citata in principio la Corte riprende entrambi gli orientamenti giurisprudenziali espressi in materia.

Secondo una prima interpretazione “ ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, quest'ultima viene contestata nella sua globalità, sicchè la competenza deve determinarsi con riguardo al valore dell’intera spesa deliberata; ove, invece, il condomino deduca, per qualsiasi diverso titolo, l’insussistenza della propria obbligazione, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perché la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella sua globalità” (Cass. 22 gennaio 2010, n. 1201).

A dire dell’orientamento più recente, invece, “ ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all’importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell’individuazione della competenza, occorre porre riguardo al thema decidendum, invece che al quid disputandum, per cui l’accertamento di un rapporto che costituisce la causa petendi della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull’interpretazione e qualificazione dell’oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa” (Cass. 16 marzo 2010, n. 6363). La differenza, ad un neofita della materia, apparirà sottile o addirittura inesistente.

Per concludere, quindi, riportiamo in un linguaggio meno tecnico quanto ha detto il Supremo Collegio in entrambe le pronunce. Primo orientamento Poniamo che Tizio contesti l’importo della sua quota di partecipazione alle spese condominiali perché il preventivo è stato approvato da un’assemblea alla quale non è stato chiamato a partecipare. In questo caso la sua doglianza riguarderà la validità della delibera poiché è di questa che chiede la dichiarazione d’invalidità. E’ sul valore complessivo del preventivo che dovrà farsi calcolarsi la competenza.

Se, invece, Tizio contesta solamente il suo obbligo di partecipare ad una spesa (Es. a quelle dei box non essendo proprietario di alcun posto auto) il valore andrà calcolato sulla sua quota spese. Secondo orientamento Caio intende ottenere una pronuncia che sancisca l’inesistenza del suo obbligo di contribuire ad una determinata spesa in quanto a suo dire la deliberazione è invalida (es. per mancato rispetto dei quorum, omessa convocazione, ecc.).

In questo caso, a meno che non chieda autonomamente la dichiarazione d’invalidità della delibera, il valore della controversia si determinerà sulla base del valore della sua quota.

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