Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Condomino cade a causa di irregolarità presenti nel portico condominiale, risarcimento

Condominio e responsabilità per mancata custodia. Niente risarcimento se manca la prova dei fatti.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 

La condomina cade a causa di irregolarità presenti nel portico condominiale, ma non fornisce alcuna prova dei fatti. Rigettata la domanda risarcitoria.

Il Condominio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, risponde dei danni subiti da condomini o terzi riconducibili alla mancata custodia, salva la prova del caso fortuito. Attenzione però: la presunzione di responsabilità a carico del custode scatta solo se il danneggiato fornisce la prova dell'accadimento del fatto, vale a dire che l'evento dannoso denunciato si è effettivamente verificato.

Così si è espressa la sesta sezione civile della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 13543 del 1° luglio 2015, ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria promossa da una condomina per ottenere dal condominio i danni causati, a suo dire, da una caduta nel portico condominiale, dovuta ad un irregolare e mal realizzato scivolo per portatori di handicap.

Da non perdere: Cosa succede se una condomina scivola nell'androne del palazzo a causa della cera?

La responsabilità del condominio-custode. La giurisprudenza è unanime nel ritenere il Condominio, o meglio i condomini,in qualità di comproprietari delle parti comuni, responsabili dei danni chele parti comuni dovessero causare a terzi o ad uno degli stessi comproprietari.

La norma di rifermento è l'art. 2051 c.c., che recita: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito":

"il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose in comunione non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati alla porzione esclusiva di uno dei condomini, posto che questi si pongono come terzi nei confronti del condominio stesso" (Cass. civ. n. 12211/2003).

La norma individua un'ipotesi di "responsabilità oggettiva". In termini pratici, ciò si traduce in un onere della prova semplificato per il danneggiato, rispetto a quello ordinario previsto dall'art. 2043 c.c. per la responsabilità civile extracontrattuale.

L'art. 2051 c.c., infatti, pone a carico del custode una presunzione di responsabilità, che potrà essere superata solo con la difficile prova del "caso fortuito"; a lui spetta, in altri termini, dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente, o la colpa del danneggiato nella causazione del danno o, ancora, altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno (Cass. civ. n. 26751/2009).

La prova dei fatti grava sul danneggiato.Per far scattare la presunzione di responsabilità, tuttavia, anche il danneggiato dovrà fare la sua parte, e cioè dimostrare anzitutto l'effettivo accadimento dei fatti posti a fondamento della richiesta risarcitoria e, inoltre, il nesso di causalità tra i fatti stessi e il danno che assume di aver subito.

Nel caso di specie, la condomina non ha fornito alcuna prova dei fatti che avrebbero provocato la caduta. Non è stato fornito alcun elemento che dimostri l'effettiva esistenza delle anomalie del piano stradale del portico, né tantomeno delle irregolarità dello scivolo per portatori di handicap.

In assenza di una ben che minima prova dell'evento descritto nell'atto di citazione, non può scattare alcuna presunzione di responsabilità a carico del Condominio.

=> La responsabilità dell'amministratore nel caso in cui un condomino scivola e si fa male

Sentenza
Scarica Cassazione civile, n. 13543 del 1 luglio 2015
  1. in evidenza

Dello stesso argomento