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Condominio: rimozione lastre eternit

Quali sono gli obblighi dell'amministratore nel caso di manufatti in amianto all'interno del condominio? Quando scatta l'obbligo di bonifica?
Avv. Mariano Acquaviva 

"Eternit" è il nome attribuito al composto cemento-amianto da un'azienda belga che lo produceva e che decise di registrare il proprio marchio.

L'eternit quindi è amianto e, in quanto tale, è un materiale altamente cancerogeno e pericoloso per la salute dell'uomo. È dunque importante seguire tutte le procedure previste dalla legge per la rimozione e il relativo smaltimento, atteso che in passato è stato ampiamente utilizzato per via della sua particolare resistenza (tant'è che l'Italia ne è stata una dei maggior produttori a livello mondiale).

Si è dunque cominciato a promuovere la bonifica dei fabbricati mediante l'individuazione e successiva rimozione delle opere in amianto. Come funziona la rimozione delle lastre di eternit in condominio? Chi è il responsabile, come si sostengono i costi e quali procedure occorre seguire? Scopriamolo.

Eternit in condominio: cosa prevede la legge?

La legislazione italiana (legge 27 marzo 1992, n. 257 e D.M. 06/09/1994) impone di individuare i manufatti in cemento-amianto al fine di stabilirne il rischio specifico per le persone; solo nel caso di valutazione negativa scatta l'obbligo di rimozione.

La presenza dell'amianto, infatti, non è necessariamente pericolosa. La pericolosità dipende dalla capacità dei materiali di rilasciare fibre potenzialmente inalabili nell'aria, per effetto di manipolazione, lavorazione, vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni.

Non è sempre semplice individuare la presenza di amianto, il quale può ben occultarsi in altri manufatti, come ad esempio nelle tubature, nelle colonne di scarico, nel cemento armato, nelle caldaie, nelle pareti divisorie, nelle canne fumarie, nei giardini e perfino nelle fioriere.

Per tale ragione occorre procedere a un'accurata ispezione e a una valutazione del rischio da affidarsi a un tecnico specializzato.

Nello specifico, i lavori per la bonifica da amianto devono essere appaltati a un'impresa in possesso dei requisiti di legge (iscrizione all'Albo Nazionale previsto dalla sopracitata legge n. 257/92, art. 12, comma 4). Degli stessi deve inoltre essere data notizia all'Asl territorialmente competente.

Amianto in condominio: cosa deve fare l'amministratore?

L'amministratore del condominio, in qualità di gestore e custode delle cose comuni, è tenuto a individuare l'eventuale presenza di amianto all'interno dell'edificio e di adoperarsi affinché il materiale, se valutato negativamente, venga rimosso dal fabbricato.

Si badi bene: l'obbligo dell'amministratore non si estende all'eventuale presenza di eternit all'interno delle proprietà esclusive dei singoli condòmini, delle quali ciascun proprietario è quindi individualmente responsabile.

L'amministratore, quindi, è responsabile solamente per la presenza di amianto all'interno delle parti comuni.

Spetterà quindi all'amministratore incaricare un'impresa abilitata al fine della valutazione dell'eternit e della sua successiva rimozione nel caso di accertata pericolosità.

Eternit in condominio: responsabilità e obblighi dell'amministratore

L'amministratore di condominio può incorrere in sanzioni amministrative e perfino in sanzioni penali nell'ipotesi in cui non adempia agli obblighi di legge, sia in quanto responsabile dell'edificio che in quanto, eventualmente, datore di lavoro (di portieri, addetti alle pulizie, ecc.).

Oltre alla valutazione del rischio amianto nelle aree comuni del fabbricato, l'amministratore del condominio è obbligato al rispetto degli obblighi in capo al committente in caso di affidamento di lavori di bonifica, così come definiti dal titolo IV del D. lgs 81/2008.

Per la precisione, l'amministratore di condominio deve:

  • predisporre l'ispezione, il censimento dell'amianto e la mappatura, ossia l'individuazione dei Materiali Contenenti Amianto (MCA) all'interno delle aree comuni dello stabile;
  • rivolgersi ad imprese abilitate per predisporre una valutazione del rischio e provvedere, successivamente, alla bonifica.

Nell'ipotesi in cui l'amianto non debba essere immediatamente rimosso perché non pericoloso, l'amministratore è tenuto altresì a far effettuare periodicamente una valutazione dei rischi in ragione del fatto che il tempo, le intemperie ed eventi accidentali contribuiscono a deteriore i manufatti di amianto, aumentandone quindi la pericolosità per la salute delle persone.

=> Amianto presente nel condominio, cosa fare?

Eternit: l'amministratore deve essere autorizzato dall'assemblea?

Trattandosi di un obbligo imposto dalla legge a tutela della salute delle persone, deve ritenersi che l'amministratore possa (anzi, debba) procedere all'individuazione, valutazione e rimozione dell'amianto presente nell'edificio anche senza il previo consenso dell'assemblea.

Si tratta, quindi, di competenza che rientra tra le attribuzioni assegnate ex lege all'amministratore di condominio (art. 1130 cod. civ.).

Ciò significa che l'assemblea non può opporsi all'eventuale iniziativa intrapresa dall'amministratore, nel senso che non può impedire al proprio legale rappresò impedire al proprio legale rappresentante di procedere con l'individuazione e la bonifica delle opere in eternit presenti nell'edificio.

Bonifica amianto: come si dividono le spese?

Le spese necessarie all'individuazione, valutazione e successiva rimozione dell'amianto presente nelle parti comuni dell'edificio si ripartiscono tra tutti i condòmini in ragione degli ordinari criteri di cui all'art. 1123 cod. civ.

Le spese di bonifica riguardanti le proprietà private gravano invece esclusivamente sul singolo condomino.

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