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Amianto presente nel condominio, cosa fare?

Cosa fare se si hanno materiali contenenti amianto nel condominio.
Ing. Giuseppe Cirillo - Firmitas Srls 
11 Feb, 2020

Sull'amianto c'è moltissima disinformazione in Italia e in questo articolo vogliamo fare un po' di chiarezza. A tutti è noto che dal 1994 è vietato l'utilizzo di materiali contenenti amianto che si sono dimostrati pericolosi per salute a causa degli effetti cancerogeni delle fibre di amianto.

Il divieto di utilizzo però non ha comportato l'obbligo di rimozione immediata dalle strutture edilizie dove erano stati installati i manufatti contenenti amianto.

A questo riguardo esiste moltissima disinformazione, molti ancora credono che detenere manufatti contenenti amianto sia illegale, inoltre recentemente si sono diffuse anche bufale riguardo l'obbligo di bonifica e rimozione entro il 2020. Quindi qual è la verità? La verità è che non esiste ancora nessun obbligo di bonifica e/o rimozione dell'amianto ancora presente nei nostri condomini ma esiste l'obbligo di censimento e valutazione dei manufatti presenti.

Esiste una scadenza per ottemperare all'obbligo di censimento e valutazione dei manufatti contenenti amianto (MCA) ancora presenti nei nostri edifici? L'obbligo di censimento è un obbligo già scaduto, quindi già oggi i proprietari e amministratori di condominio avrebbero dovuto censire e valutare i manufatti in amianto ancora presenti.

Quando è opportuno procedere con il censimento e la valutazione? Sicuramente quando l'edificio è costruito prima del 1994 indipendentemente dal sospetto di presenza amianto, perché solo un tecnico abilitato e con esperienza può sapere globalmente dove ancora trovare materiali in amianto.

Ricordo inoltre che essendo un obbligo inderogabile l'amministratore può procedere direttamente senza la delibera dell'assemblea.

Chi può effettuare il censimento e valutazione dei materiali contenenti amianto? Questa attività non può essere svolta da qualsiasi professionista ma esclusivamente da un tecnico abilitato come Responsabile Rischio Amianto e che abbia la competenza ed esperienza necessaria.

Cosa succede se effettivamente si riscontra la presenza di manufatti contenenti amianto? In questo caso, come chiaramente illustrato dall'art.4a del DM 06/09/94 il proprietario/amministratore dovrà:

  1. Designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto (quale il tecnico che ha effettuato il censimento);
  2. Inviare la comunicazione (nelle regioni dove è prevista) agli organismi di vigilanza;
  3. Predisporre il Piano di Controllo e Manutenzione contenente l'ubicazione degli MCA, le eventuali prove di laboratorio, le misure di controllo e manutenzione, le informative per utenti e lavoratori ed anche gli esiti della valutazione del rischio.

Il tecnico oltre a individuare i materiali contenenti amianto andrà valutare i manufatti stessi in base alle direttive regionali e attraverso degli indici di degrado e di esposizione. Da questa valutazione si definiranno gli interventi che potranno essere:

  1. Rimozione immediata
  2. Rimozione programmata
  3. Riparazione e incapsulamento e/o confinamento
  4. Monitoraggio periodico

Dove si possono trovare i manufatti contenenti amianto? Il tecnico andrà ad ispezionare le parti comuni condominiali e potrà trovare MCA come canne fumarie, esalatori, vasi di espansione, canne scarico rifiuti, tubazioni, coibentazioni, guarnizioni delle caldaie, apparanti frenanti degli ascensori, mastice dei vetri, spruzzato isolante, pavimentazione vinilica, pannelli, miscelato con bitume, e questo è un elenco non esaustivo.

Il tecnico andrà a censire esclusivamente le parti visibili non attuerà interventi invasivi e distruttivi per andare a ricercare l'amianto.

Solo nel caso si prevedano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria come previsto dall'Art.248 del D.Lgs. 81/08, se sono previste demolizioni sarà opportuno andare preventivamente a campionare e analizzare ad esempio sottofondi e catrame se installati prima del 1994.

Cosa rischia l'amministratore o il proprietario? Oltre ad eventuali ripercussioni legali nel caso un utente si ammali di una malattia amianto-correlata, ci sono sanzioni da 3.615,20 € a 18.075,99 € (art. 15 com.2 L.257/92) in caso di mancata individuazione degli MCA e mancato adempimento degli obblighi previsti dall'art. 4a del DM 06/09/94. Arresto sino a due mesi o ammenda da 400,00 € a 1.600,00 € (art. 263 com. 2a D.Lgs. 81/08) in caso di mancata individuazione della presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto prima di intraprendere lavori di demolizione (art. 248 com. 1Lgs. 81/08).

Possiamo concludere dicendo che anche se non esiste un obbligo di bonifica è assolutamente un obbligo per ogni proprietario ed amministratore regolarizzare la posizione del proprio condominio sulla presenza di amianto sia per una questione di tutela legale, sia per una questione di tutela dalle sanzioni ma soprattutto di tutela della salute di lavoratori dipendenti, lavoratori esterni e dei condomini stessi.

Qual è può essere il costo del censimento e della valutazione degli MCA presenti in un condominio? Chiaramente dipendente dalle dimensioni della struttura e dalla complessità della stessa e dalla formazione e capacità del tecnico anche di accedere in luoghi di difficile accesso (come tetti o intercapedini) ma indicativamente possiamo stimare da 400 € per i condomini di poche unità fino a 1.500 € per i condomini più grandi esclusa l'attività di analisi e campionamento che però in certi casi può anche non essere necessaria.

https://firmitas.com/consulenza-amianto/

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