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Amianto, cosa bisogna provare per ottenerne la rimozione?

Si può ottenere la pronuncia del giudice ordinario dell'eliminazione dell'amianto per lesione del diritto alla salute? Quale è l'onere probatorio?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 
6 Ott, 2021

Amianto in condominio: diritti e tutele per la salute

Si può verificare il caso che il nostro vicino di casa abbia un manufatto o una parte dell'immobile composto di materiale quale amianto, allo stesso modo può darsi la fattispecie in cui il condominio limitrofo abbia il tetto o comunque la copertura di amianto, in tutto o in parte.

In simili ipotesi, ci si domanda quale possa essere la strada migliore per tutelare le proprie ragioni e salvaguardare il proprio diritto alla salute.

Il caso del Trib. Roma, 27 settembre 2021, n. 12028

Questa è la fattispecie portata all'esame del Tribunale di Roma, decisa con la sentenza del 27 settembre 2021, n. 12028.

Rimozione dell’amianto in condominio: il caso specifico

Nel caso di specie un soggetto si lamenta che l'appartamento delle comproprietarie posto al di sotto del suo, al piano terra del medesimo fabbricato, è dotato di giardino su cui insiste un manufatto chiuso che pare illegittimo e pregiudizievole per il decoro architettonico dell'edificio, la cui copertura - tetto è oltretutto in materiale contenente amianto.

Questa copertura è sotto le finestre dell'alloggio dell'attore, è in evidente stato di deterioramento, tanto da rappresentare un pericolo per la propria salute, giusta la diffusione nell'aria di microfibre di amianto, e perché può essere di ausilio per permettere a eventuali malintenzionati di entrare in casa.

Riferisce ancora l'attore che ha fatto redigere apposita relazione da parte di impresa specializzata del settore che conferma le sue doglianze.

Stanti tutte queste premesse, il condomino domanda di accertare l'illegittimità civilistica ed urbanistica del manufatto, con conseguente condanna alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, mediante demolizione, nonché risarcimento del danno cagionato all'attrice; Nella denegata ipotesi di accertata legittimità civilistica ed urbanistica del manufatto, accertato il pericolo rappresentato dal rilascio di fibre di amianto per la famiglia dell'attrice e per coloro che abitano e/o sostano nelle vicinanze del manufatto, ordinare alle convenute la demolizione e rimozione della copertura in amianto, nonché la realizzazione di nuova copertura priva di sostanze inquinanti ed in armonia con il decoro architettonico e stilistico del Condominio. Queste le domande svolte in via principale.

Le comproprietarie del manufatto in questione si costituiscono in giudizio, contestando integralmente quanto riportato dall'attore, domandando l'inammissibilità delle avverse conclusioni per difetto di interesse ad agire ovvero rigettarle integralmente nel merito, domandando allo stesso tempo di dichiarare il loro diritto, avvenuto anche per intervenuta prescrizione acquisitiva ultraventennale ex art. 1158 cc, a mantenere la costruzione incriminata così come e dove si trova.

Sono intervenute memorie istruttorie ed è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.

Si giunge quindi al momento della decisione della vertenza.

Amianto in condominio, come rimuoverlo. La decisione del Tribunale di Roma

Dai documenti di causa si riscontra che la tettoia in eternit (e quindi la realizzazione della originaria veranda, successivamente chiusa perimetralmente) è della stessa epoca di edificazione di tutto il palazzo condominiale.

Effettuata questa premessa, il Tribunale evidenzia che le domande attoree sono principalmente di due tipologie: la legittimità civilistico-edilizia del manufatto insistente sul giardino di pertinenza dell'appartamento di proprietà vicina e le condizioni di sicurezza della copertura di questo manufatto, realizzata in materiale contenente amianto (eternit).

Per quanto concerne la prima questione, il giudice osserva che l'attore ha solo sollevato doglianze generiche, in fatto, e non ha evidenziato alcuna violazione di disposizioni normative o altro atte a legittimare l'accoglimento della domanda.

Non ha sollevato violazioni di norme in tema ad esempio di distanze, ma ha basato la sua difesa solo su semplici illazioni in termini di documentazione amministrativa e sanatoria del manufatto.

Richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, il Tribunale di Roma ha ricordato la funzione delle norme in tema di immobili, comprese le relative distanze, sia sotto il profilo civilistico, sia sotto quello amministrativo.

Violazioni delle norme civilistiche e di quelle amministrative

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Ed infatti le disposizioni normative relative alle distanze tra costruzioni di cui all'art. 873 c.c. ed ai regolamenti locali sono diverse dalle regole edilizie sancite da leggi speciali e da regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.): in caso di violazione, solo le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, permettono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le altre, essendo volte al soddisfacimento di interessi di portata generale, prescrivono la tutela solo in ambito risarcitorio (v. Cass. n. 5605/2019).

La prova del danno è sempre necessaria perché il proprietario asseritamente danneggiato è obbligato a dare una dimostrazione precisa, sia in ordine alla sua potenziale esistenza che alla sua entità obbiettiva, in termini di amenità, comodità, tranquillità e altro" (v. Cass. n. 7752/2013; Cass. n. 20608/2009).

Nel caso specie, l'attore nulla ha rilevato in questi termini, non avendo indicato alcun pregiudizio che in teoria sarebbe derivato dalle presunte difformità del manufatto rispetto alla domanda di sanatoria.

Così ancora. Il Ctu ha escluso che fosse di lesione del decoro architettonico dell'edificio e stanti le misurazioni e le distanze dal terrazzo dell'attore neppure può rappresentare una via facilitata per potenziali ladri.

La logica conclusione è il rigetto di tutte le domande attoree.

Ad una prima lettura pare inaspettato che il tribunale non accolga neppure le domande delle convenute, di accertare il diritto a mantenere il manufatto.

A leggere tuttavia la motivazione, si ritiene che il decisum sia assolutamente logico e ben strutturato.

Il ragionamento è il seguente.

Rigetto dell'accertamento del diritto al mantenimento del bene

Il diritto a mantenere una costruzione sul proprio suolo assume rilievo solo quando la sua presenza possa essere in qualche modo causa di lesione di uno specifico diritto del vicino, sulla cui base questi potrebbe aver titolo di domandare la demolizione o l'arretramento, ritornando al tema delle distanze, quando magari queste non siano rispettate.

Certo che in questa fattispecie nasce l'interesse a conseguire l'accertamento del diritto a mantenere la costruzione a distanza infralegale, dal cui versante opposto si ha che quest'ultimo è tenuto a tollerare la presenza del manufatto.

Poiché nel caso di specie non vi è alcun diritto leso, non si può affermare che vi sia alcun interesse in capo alle convenute alla declaratoria del diritto a mantenere la costruzione in loco, anche perché generico.

Prosegue il Tribunale effettuando alcune osservazioni sul tema eternit.

Accertamenti sull'eternit e diritti dei condomini

Evidenzia che vi sono appositi organi amministrativi chiamati ad accertarne l'esistenza e la pericolosità ma che Il privato non ha un diritto ad ottenere che altri adotti tali misure e non può chiedere direttamente al giudice civile di ordinarne l'attuazione, sul solo presupposto che non siano state eseguite.

Il diritto tutelabile in sede civile è quello alla salute, e, anche considerando il rilievo di tale diritto nel nostro ordinamento e la tutela, per così dire, anticipata che esso merita in ragione del suo rango costituzionale, l'intervento giudiziale presuppone quantomeno l'accertamento di un concreto pericolo di danno alla salute causalmente riconducibile all'omissione (e alle sue conseguenze), il quale deve essere provato dall'attore secondo le regole generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.).

Nel caso di specie, vi sono state solo doglianze ma nulla è stato portato sul piano probatorio -accertamenti organi amministrativi competenti- che suffragassero simili asserzioni.

Peraltro le convenute avevano fatto eseguire nel tempo interventi sul manufatto che mai hanno portato alla sussistenza di pericolo alcuno.

Anche qui la conclusione obbligata è il rigetto della domanda.

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