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Bonus locazioni: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito d'imposta

L'acquisto del credito di imposta previsto all'articolo 28 del decreto “Rilancio”.
Redazione Condominioweb 

Il DL 34/2020 ("DL Rilancio") ha introdotto un credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rispetto alla sua prima formulazione, la norma sul credito d'imposta in questione ha subito molteplici modifiche che ha prorogato la misura e ne ha esteso il perimetro applicativo.

L'indennizzo in questione, introdotto dal Dl "Rilancio" e modificato da ultimo dal decreto "Sostegni-bis", riconosce agli esercenti attività d'impresa, arte o professione un credito d'imposta rapportato al canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale di lavoro autonomo.

Con la circolare n. 14/2020 l'Agenzia oltre a precisare che il beneficio spetta soltanto per i locali destinati alle attività individuate dalla norma agevolativa, spiega che i beneficiari della misura anziché fruire direttamente del credito d'imposta tramite compensazione in dichiarazione dei redditi, possono cederlo ai locatori o concedenti o a terzi, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari (comma 6 dell'articolo 28, e articolo 122, comma 2, lettera b).

L'ammontare massimo erogabile del credito d'imposta locazioni concesso prima del 28 gennaio 2021 e, quindi prima della modifica al Quadro degli aiuti di Stato anti Covid-19 previsto dalla Ue, è pari al limite stabilito originariamente di 800mila euro.

Con la modifica al Quadro del 28 gennaio 2021 la soglia massima di aiuto erogabile, compatibile con il mercato interno, è salita da 800mila a 1.800.000 euro per ogni impresa.

Ciò premesso l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 797 del 1° dicembre 2021 ha precisato quanto segue:

A. Il credito d'imposta "locazioni" prima del 28 gennaio 2021, in a base alle precisazioni della stessa Ue, rimane nel limite degli 800mila euro stabilito originariamente.

B. Il bonus può essere ceduto secondo le modalità stabilite dall'articolo 122 del decreto "Rilancio". Pertanto chi lo acquista può utilizzarlo in compensazione tramite F24, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente. L'eventuale quota residua non spesa nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Scarica Risposta Agenzia Entrate 797 01.12.2021
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