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Destinazione di spazi comuni condominiali a posteggio per le biciclette. Una nuova proposta di legge

Modifica all'articolo 1120 c.c. per deliberare la destinazione di spazi comuni condominiali a posteggio per le biciclette.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La proposta di legge mira a predisporre di spazi comuni nell'ambito condominiale per l'installazione di rastrelliere per le biciclette aiuterebbe ad avere un'immediata e vicina disponibilità del mezzo, sapendolo comunque al sicuro.

Si ringrazia L'On. De Lorenzis (Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle) per la gentile segnalazione dell'interessante provvedimento in commento.

L'uso delle bici nel cortile condominiale. I cortili sono spazi esterni ubicati nell'ambito di un edificio o tra diversi fabbricati confinanti. L'uso principale, secondo la giurisprudenza costante, è quello di fornire aria e luce agli appartamenti o, ancora, di garantire il passaggio di cose e mezzi quando questo sia possibile e necessario.

A questi usi principali possono, per accordo o per prassi, aggiungersene altri come, per esempio, di parcheggio, parco giochi per bambini, allocazione dei secchi per la raccolta differenziata dei rifiuti ecc.

La proprietà del cortile si presume comune ex art. 1117 cod. civ., sempre che il contrario non risulti dai titoli di acquisto.

Tutti i condomini possono servirsi del cortile, così come delle altri parti comuni dell'edificio, purché non ne alterino la destinazione e non impediscano agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto(art. 1112 cod. civ.).

Premesso quanto esposto, in merito all'uso delle bici, accade spesso incontrare persone che si lamentano perché, nello stabile dove abitano o dove lavorano, viene loro negato di poter accedere e parcheggiare in cortile la propria bicicletta che, di conseguenza, lasciata in strada, soprattutto nelle grandi metropoli, diventa facile oggetto di furto.

Ecco che allora il condominio, sempre più spesso, viene chiamato a deliberare al riguardo, magari imponendo divieti che sono stati previsti nel regolamento o deliberando di non consentirne il parcheggio perché magari non tutti hanno la bici o verrebbe occupato uno spazio nel cortile comune, prima adibito a zona verde o a parco giochi.

Installazione di rastrelliere per biciclette in condominio. Poteri, limiti e divieti.

Come abbiamo visto, uno dei problemi principali sul tema in esame (l'uso della bicicletta) riguarda la sua non immediata disponibilità, cioè il tempo speso nel recuperarla dal suo deposito abituale (garage, balcone, sgabuzzino o altro).

Tale situazione non fa altro che indurre molti cittadini a preferire l'uso dell'automobile anche per spostamenti brevi.

Pertanto si potrebbe contribuire a superare questa criticità favorendo l'allestimento di spazi comuni nell'ambito condominiale da adibire al posteggio delle biciclette mediante l'uso di rastrelliere.

La nuova proposta di legge. La proposta in esame a firma dell'On. De Lorenzis (Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle) presentata lo scorso 4 aprile 2017, si pone come obbiettivo la "Modifica all'articolo 1120 del codice civile, concernente la maggioranza necessaria per deliberare la destinazione di spazi comuni condominiali a posteggio per le biciclette".

Per meglio dire, la proposta di legge intende favorire lo sviluppo e l'accessibilità alla ciclabilità, come alternativa all'uso del veicolo individuale motorizzato, attraverso misure idonee a rendere più efficace ed efficiente il sistema di mobilità urbana a tutela delle utenze deboli.

Già con la decisione 94/914/CE del 15 dicembre 1994, il Consiglio europeo indicava agli Stati dell'Unione le misure necessarie a rendere più efficace ed efficiente il sistema di mobilità urbana, dando un indirizzo sulla tutela delle utenze deboli e sancendo la necessità di aumentare l'accessibilità anche alla ciclabilità.

Successivamente il Parlamento europeo ha ribadito la necessità, tra le altre, di incrementare le modalità di spostamento con bicicletta e a piedi e ha evidenziato la necessità di tenere in considerazione le modalità di spostamento non motorizzate - pedonale e ciclabile - come alternativa all'uso del veicolo individuale motorizzato, specificando che il problema della mobilità nelle aree urbane non deve essere affrontato solo con il trasporto pubblico collettivo, ma anche attraverso lo sviluppo della pedonalità e della ciclabilità.

La modifica dell'art 1120 c.c. Secondo la proposta in esame, al secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile dovrebbe essere aggiunto il seguente numero: "3-bis) le opere e gli interventi necessari per consentire l'uso degli spazi comuni, anche mediante rastrelliere, come posteggio per le biciclette dei condomini o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento di un'idonea superficie comune".

Si tratterebbe di opere atte a configurare un'innovazione ai sensi dell'articolo 1120 del codice civile che, come tale, necessita di apposita autorizzazione dell'assemblea di condominio, deliberata con le maggioranze qualificate richieste dalla legge.

In questo modo, la predisposizione di spazi comuni nell'ambito condominiale per l'installazione di rastrelliere per le biciclette aiuterebbe ad avere un'immediata e vicina disponibilità del mezzo, sapendolo comunque al sicuro.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, l'articolo 2 della presente proposta di legge dovrebbe modificare l'articolo 1120, secondo comma c.c., recante la disciplina sulle innovazioni, aggiungendo, all'elenco tassativo dei casi di innovazioni speciali, le opere e gli interventi necessari per dotare gli spazi comuni di rastrelliere per il posteggio di biciclette dei condomini o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento di un'idonea superficie comune.

Quanto alla maggioranza per deliberare, da tale modifica deriva che, nel combinato disposto con l'articolo 1136 del medesimo codice, che reca la disciplina della costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni, le decisioni che abbiano ad oggetto innovazioni di tale tipo siano approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e la metà del valore dell'edificio.

Dunque, tale norma non lede alcuna misura del diritto di proprietà dei singoli, il loro pari uso degli spazi comuni e l'esercizio delle facoltà correlate, ma contribuisce, valorizza e tutela l'interesse pubblico a una mobilità sostenibile.

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