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Auto in sosta permanente: spetta il risarcimento

L'ostruzionismo che impedisce l'accesso alla casa o l'esecuzione dei lavori mediante posizionamento di vasi e parcheggio dell'autovettura costituisce illecito.
Avv. Mariano Acquaviva 

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con una recente sentenza (la numero 2831 del 15 luglio 2022), ha condannato alcuni condòmini per la loro condotta ostruzionistica nei riguardi di uno dei vicini, il quale era stato costretto a subire un rallentamento dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile per via degli ostacoli che i convenuti ponevano all'accesso della proprietà.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha quindi stabilito che spetta il risarcimento alla vittima del comportamento ostruzionistico dei vicini, nel caso di specie colpevoli di aver posizionato vasi di piante, di aver parcheggiato in modo permanente l'autovettura in prossimità dell'abitazione del vicino e di aver perfino cambiato la serratura del portone d'ingresso. Approfondiamo la vicenda.

Ostruzionismo in condominio: il caso

La vicenda affrontata dal tribunale campano prende le mosse da una situazione piuttosto complessa di cattivi rapporti tra vicini. Sostanzialmente, l'attore lamentava molteplici illeciti commessi dalle parte convenute, tra cui:

  • l'edificazione di una canna fumaria e la realizzazione di un nuovo vano scale senza rispettare le distanze stabilite dalla legge;
  • l'apposizione di vasi all'interno del cortile comune, dinanzi alla rampa di scale che conduceva alla proprietà esclusiva dell'attore;
  • la sosta permanente, all'interno del cortile comune, dinanzi al cancello di entrata al cespite dell'attore al piano terra, di un'autovettura che impediva non solo l'accesso, ma anche il completamento dei lavori intrapresi sull'immobile dell'attore;
  • l'asportazione della serratura del portone di ingresso al casamento condominiale, impedendo all'attore e ai suoi operai l'accesso alla proprietà esclusiva e a quella comune.

I convenuti, costituitisi in giudizio, rispondevano asserendo che non potesse applicarsi la normativa sul rispetto delle distanze (artt. 873 c.c.) in quanto le opere non erano riconducibili alla nozione di "costruzione", essendo consistite essenzialmente nel rifacimento dei manufatti preesistenti, senza modifica della volumetria dell'immobile.

Con riferimento alla lamentata "condotta ostruzionistica", i convenuti asserivano che:

  • i vasi fossero collocati in zona comune e che, comunque, non creassero intralcio in quanto facilmente amovibili;
  • l'automobile venisse parcheggiata solo per brevi periodi, non trovandosi affatto in sosta permanente;
  • la sostituzione della serratura del portone d'ingresso fosse attuata a tutela della propria incolumità, in quanto gli operai che lavoravano per conto dell'attore si rendevano autori di molestie e di aggressioni verbali.

Ostruzionismo in condominio: la decisione

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 2831 del 15 luglio 2022 in commento, accoglie la domanda attorea, condannando i convenuti a rimuovere ogni tipo di ostacolo e a risarcire i danni derivanti dalla propria condotta ostruzionistica.

Anche a voler tacere sul rilievo penale delle condotte (impedire l'accesso alla propria abitazione mediante parcheggio "selvaggio" dell'auto costituisce pacificamente il reato di violenza privata ex art. 610 c.p., mentre il cambio della serratura senza autorizzazione del giudice integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, di cui all'art. 392 c.p.), dalle fotografie prodotte in giudizio è emerso chiaramente come i numerosi vasi siano posizionati proprio davanti alle scale che, comuni per il primo tratto, conducono alla seconda rampa e all'immobile al primo piano, di proprietà esclusiva dell'attore; altrettanto evidente è che tali vasi rendano oltremodo difficoltoso, se non impossibile, il passaggio.

Tanto si evince anche con riferimento all'autovettura in sosta permanente: dalla documentazione processuale è emerso come la stessa, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, fosse parcheggiata in maniera stabile dinanzi al cancello d'ingresso ai vani dell'attore, posizionati al piano terra.

Diritto di sosta nelle parti comuni del condominio

Il parcheggio sporadico ed occasionale è smentito dalle testimonianze e dalle fotografie prodotte in giudizio, dove si vede l'autovettura coperta da un telo, tipico della messa a dimora per un periodo prolungato e non certo per poche ore, come invece affermato nella comparsa di costituzione.

Anche se così fosse, precisa il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, si tratterebbe ad ogni modo di una circostanza poco rilevante, perché anche ostruire temporaneamente l'ingresso alla proprietà altrui, o renderlo disagevole, costituisce condotta illegittima.

Le testimonianze confermavano la presenza costante dell'autovettura, la cui sosta impediva del tutto l'accesso dei mezzi pesanti per il completamento dei lavori nella proprietà dell'attore, mentre a stento consentiva quello a piedi.

Per quanto riguarda la sostituzione della serratura del portone, tale condotta nemmeno è stata contestata dai convenuti, i quali si sono giustificati adducendo non meglio precisate minacce.

Secondo il giudice campano, i convenuti vanno quindi condannati a rimuovere i vasi posti dinanzi alla rampa di scale, a ripristinare la serratura del portone comune di ingresso e a rimuovere l'autovettura parcheggiata all'interno del cortile comune, innanzi al cancello di entrata del cespite di proprietà esclusiva dell'attore sito al piano terra.

Ostruzionismo in condominio: il risarcimento

A parere del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non solo l'auto in sosta permanente va rimossa, ma dà anche diritto a ottenere il risarcimento dei danni causati da tale condotta ostruzionistica.

Così testualmente il giudice campano: «È invece meritevole di accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni derivati dalla illegittima condotta tenuta dai convenuti che con il loro comportamento ostruzionistico, consistito nel posizionamento dei vasi, nel parcheggio dell'autovettura e nella sostituzione della serratura del portone di ingresso, hanno di fatto impedito l'accesso dell'attore ai propri immobili ed hanno impedito la prosecuzione ed il completamento dei lavori di ristrutturazione dallo stesso intrapresi».

Nello specifico, l'attore ha dimostrato di avere dovuto corrispondere all'impresa di costruzioni, per il mancato impiego della manovalanza messa a disposizione, la somma di 4mila euro. I convenuti, che con la loro condotta hanno provocato il rallentamento dei lavori, vanno quindi condannati a risarcire tale somma.

Sentenza
Scarica Trib. Santa Maria Capua Vetere 15 luglio 2022 n. 2831
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