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Rifacimento della facciata: anche i proprietari dei locali al pian terreno partecipano alle spese di manutenzione

Anche i proprietari dei locali al pian terreno sono comproprietari della facciata e pertanto partecipano alle spese di manutenzione.
Avv. Alessandro Gallucci 

L'art. 1117 c.c. non menziona la facciata tra le parti che devono considerarsi comuni, salvo diversa disposizione del titolo. Ciò tuttavia non vuol dire che tale parte dell'edificio non debba essere considerata tale.

In considerazione di ciò tutti i condomini proprietari di unità immobiliari poste all'interno dello stabile debbono partecipare alle spese per la sua manutenzione.

Questo, in estrema sintesi, il contenuto di una sentenza resa dal Tribunale di Palermo lo scorso 1 febbraio.

Prima d'ogni cosa è utile domandarsi: che cos'è la facciata di un palazzo? Il dizionario italiano, alla cui definizione s'aggancia quella resa dalla giurisprudenza, non ha dubbi ha specificare che per facciata debba intendersi la " parte anteriore esterna di un edificio, dove si trova l'ingresso principale; parte esterna di qualsiasi lato del suo perimetro" (Il Sabatini Coletti).

In sostanza i muri perimetrali dello stabile vanno a coincidere con la facciata. E' indifferente se tali parti dell'edificio siano i muri portanti o se la struttura della costruzione sia dotata di pilastri in cemento armato completati da pannelli di riempimento: in entrambi i casi si tratterà sempre di facciata.

In ragione di queste considerazioni è evidente che tutti i comproprietari di unità immobiliari ubicate nell'edificio siano comproprietari della facciata in quanto la stessa, sostanziandosi di fatto nei muri perimetrali e/o maestri, è da considerarsi comune a tutti ex art. 1117 c.c. Della facciata, infine, dovranno essere considerati parte integrante anche il sottobalcone e la parte frontale dello stesso

Un simile ragionamento è stato sviluppato dal Tribunale di Palermo in una sentenza resa lo scorso 1 febbraio. Si legge nel testo della pronuncia che " secondo l'insegnamento della Suprema Corte, dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi" le partì comuni di un edificio formano oggetto di un compossesso pro indiviso che si esercita diversamente a seconda che le cose, gli impianti ed i servizi siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari, a cui sono collegati materialmente o per destinazione funzionale (come ad esempio per suolo, fondazioni, muri mastri, facciata, lastrici solari ecc. (Cass. n. 16496/2005)) e ancora " la facciata di prospetto di un edificio rientra nella categoria dei muri maestri ed, al pari di questi, costituisce una delle strutture essenziali ai fini dell'esistenza stessa dello stabile Unitariamente considerato, sicché nell'ipotesi di condominialità del fabbricato, ai sensi dell'art. 1117 c.c. ricade necessariamente tra le parti oggetto di comunione fra ì comproprietari delle diverse porzioni dello stesso, e resta destinata indifferenziatamente al servizio di tutte tali porzioni, con la conseguenza che le spese della sua manutenzione devono essere sostenute dai relativi titolari in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà (Cass. n. 945/1998 citata dagli intervenienti Af. - Ma..) Posta la natura di parte comune del prospetto, per le considerazioni che precedono, poiché il titolo non prevede diversamente, ne segue che anche i proprietari delle "botteghe" sono tenuti a concorrere alle spese di manutenzione del prospetto, deliberate dall'assemblea" (Trib. Palermo 1 febbraio 2011).

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