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Compensi del professionista, legittima la transazione deliberata a maggioranza dall'assemblea

Accordo compenso professionista per lavori svolti, basta la maggioranza.
Avv. Alessandro Gallucci 

In tema di pagamento dei compensi del professionista che ha prestato la propria opera in favore del condominio, è legittima la delibera adottata a maggioranza dall'assemblea condominiale che a tal fine definisce un accordo transattivo.

Questa, in estrema sintesi, la decisione rassegnata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7201 depositata in cancelleria il 13 aprile 2016.

La sentenza merita menzione in quanto s'inserisce nel solco di quelle decisioni che individuano con chiarezza i limiti dei poteri dell'assemblea in merito alla definizione di accordi transattivi con soggetti – siano essi terzi o condòmini – che sono in lite con il condominio.

Da non perdere: Compensi maturati da un professionista nei confronti del condominio.

Nel caso di specie un ingegnere aveva promosso una causa contro un condominio per vedersi riconosciuti i compensi professionali per l'opera prestata in relazione ad una pratica edilizia (nella specie contributi per eventi sismici).

Nel corso della lite era intervenuta una transazione tra il suddetto professionista ed il condominio; a decidere sull'accordo era stata l'assemblea, accordando al tecnico una determinata somma di denaro.

Uno dei condòmini non ci stava ed impugnava quella decisione: a suo modo di vedere la delibera de quo doveva considerarsi illegittima in quanto l'assemblea non aveva competenza a decidere a maggioranza in merito ad un simile accordo che – sempre secondo il condomino – doveva essere assunto con il consenso di tutti i condòmini.

Decide il giudice se la deliberazione dell'assemblea è annullabile oppure nulla.

La controversia sulla validità del deliberato è giunta fin nelle aule della Corte di Cassazione. Gli ermellini hanno rigettato il ricorso.

Si legge in sentenza che “in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1135 c.c., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell'art. 1108 c.c., comma 3, solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni” (Cass. 13 aprile 2016 n. 7201).

Si tratta di un pronunciamento che riprende quanto già affermato dal Supremo consesso nel gennaio del 2014 (sent. n. 821).

Debiti condominiali: legittima la transazione deliberata dall'assemblea

La Corte ha specificato che l'unanimità dei consensi serve solamente quando la transazione ha ad oggetto diritti reali sui beni comuni (es. riconoscimento della proprietà esclusiva di una parte dell'edificio.

In tal caso, dice la Corte, afferendo l'accordo ad un diritto sui beni e non ad un atto di gestione dei medesimi, ai sensi dell'art. 1108 c.c., è necessario che tutti i condòmini prestino il loro consenso all'accordo.

La sentenza in esame riguarda il compenso di un ingegnere, ma il principio espresso ha validità generale rispetto a tutti i professionisti che prestano la loro opera in favore del condominio. Così, ad esempio, deve ritenersi legittima la deliberazione adottata a maggioranza ed avete ad oggetto una transazione con il precedente amministratore in merito ai pagamenti dei compensi per l'attività svolta.

È utile rammentare che la transazione di una lite (sorta o insorgenda) dev'essere sempre deliberata dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed almeno 500 millesimi.

Sentenza
Scarica Cass. 13 aprile 2016 n. 7201
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