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TARI sulle seconde case. Iniqua la tassazione “piena” su una casa usata solo poche settimane all'anno

Avere una seconda casa ed utilizzarla soltanto per le vacanze può rivelarsi molto costoso.
Dott.ssa Marta Jerovante - Consulente Giuridico 

La disciplina normativa in materia di TARI La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all'IMU e alla TASI, della IUC: presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani; sono, invece, escluse dal tributo in questione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. LA TARI è corrisposta in base ad una tariffa riferita all'anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158(l. 27 dicembre 2013, n. 147- legge di Stabilità 2014, comma 651):la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti (parte fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione (parte variabile).

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In alternativa a tale metodo, il Comune, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti (l. n. 147/2013, comma 652).Inoltre, l'Ente locale ha la facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal Comune medesimo nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.

Con specifico riferimento, per quello che qui maggiormente rileva, alle utenze cosiddette stagionali o, più in generale "non stabilmente attive", alcuni Regolamenti comunali prevedono agevolazioni che si applicano sull'intera tariffa; in altri casi la riduzione è limitata alla quota variabile, generalmente nella misura del 30%.

La decisione della CTP Nel caso in questione un contribuentesi vedeva notificare alcuni avvisi di pagamento per il recupero della TARI da un Comune diverso da quello in cui ha la propria residenza, relativamente ad un'abitazione di sua proprietà utilizzata esclusivamente per le vacanze estive.

A fondamento del ricorso il contribuente poneva l'illegittimità della richiesta, e quindi del Regolamento dell'Ente locale, che, non prevedendo alcun trattamento differenziato per i non residenti, finiva per porre a carico anche di proprietà usate per pochissimi mesi all'anno una tariffa piena. La tariffa era stata adottata dal Comune in forza del citato «metodo normalizzato», per effetto del quale la tariffa medesima si struttura in una quota fissa, che svolge una funzione redistributiva - poiché prescinde, nella commisurazione, dalla quantità dei rifiuti conferiti e dal tipo di attività esercitata dall'utente, e in una quota variabile, destinata, come detto, a coprire i costi di gestione in relazione alla quantità dei rifiuti conferiti e al servizio fornito. Si comprende peraltro come un criterio di determinazione della base imponibile del tributo, legato all'estensione delle superfici dei locali e delle aree scoperte, renda irrilevante la correlazione tra il servizio di smaltimento dei rifiuti e la misura del prelievo, poiché l'elemento noto su cui si fonda la presunzione di produzione dei rifiuti non appare congruo: sono gli individui a determinare il rifiuto, non già le superfici.

Ebbene, la Commissione Tributaria Provinciale ha mosso il proprio ragionamento lungo tale direttiva, ribadendo che la determinazione della TARI risulta governata dal principio secondo cui "chi inquina paga", accolto dall'Unione Europea ed espressamente tutelato nelle Direttive comunitarie 2006/12/CE e 2008/98/CE sui rifiuti: di conseguenza, la determinazione delle relative tariffe deve essere strettamente correlata ad una previa, dettagliata valutazione delle singole situazioni.

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Nel caso di specie, invece, in applicazione del metodo normalizzato, il tributo è stato calcolato non sulla quantità di rifiuti effettivamente prodotti dall'utente, ma in via presuntiva sulla base di coefficienti di produzione potenziale - ossia in virtù del rapporto tra i metri quadrati dell'abitazione e gli abitanti della stessa.

Tuttavia, l'abitazione oggetto dell'accertamento era impiegata come seconda casa solo nei mesi estivi - come risultava dai consumi delle utenze -, mentre nella motivazione dei provvedimenti amministrativi impugnati non era indicato alcun elemento che dimostrasse una valutazione della fattispecie.

LA CTP ha dunque accolto il ricorso nella parte in cui si è chiesto in subordine, di ridurre e/o riqualificare l'importo indicato nell'avviso di pagamento, ritenendo congruo ed equo applicare la riduzione prevista del 30% sulla quota variabile.

Al riguardo, si rammenta come la giurisprudenza amministrativa, pronunciandosi su questioni analoghe, abbia chiarito che la determinazione delle relative tariffe debba «ragionevolmente fondarsi su un'accurata istruttoria circa la produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti delle categorie e/o sottocategorie appositamente individuate, utile e imprescindibile ai fini della congrua fissazione dei "coefficienti" ad ognuna di esse applicabile; [e che] sebbene […] non possa negarsi che la determinazione di tali tariffe costituisca espressione di un potere ampiamente discrezionale del Comune, sindacabile - in quanto tale - entro precisi limiti, quali l'irragionevolezza, l'illogicità e il travisamento dei fatti (cfr., ex multis, TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez.

I, 10 febbraio 2016), e, ancora […], che possa ammettersi la facoltà per il Comune di fare ricorso a dati presuntivi e di "mera approssimazione" (quali quelli dettati dalla "comune esperienza" […]), risulta evidente che i provvedimenti all'uopo adottati debbono essere connotati da una "congruenza esterna", nel senso che debbono essere idonei a rivelare la ragionevolezza del percorso logico seguito dall'Amministrazione nel processo di individuazione dei coefficienti per le diverse aree del territorio (cfr. C.d.S., Sez. V, 1 agosto 2015, n. 3781; C.d.S., Sez. V, 9 novembre 2011, n. 5908; C.d.S., Sez. V, 10 febbraio 2009, n. 750)» (TAR LAZIO - Roma, sez. 2 bis, 8 novembre 2016, n. 11052).

In definitiva, ai fini della determinazione delle tariffe di smaltimento dei rifiuti, il Comune dovrà procedere sulla base della ricerca di un'equa proporzione tra l'effettiva capacità di produzione dei rifiuti della singola utenza ed il costo ad essa addebitato. (CTP di Massa Carrara, sentenza n. 182.1.17 depositata in data 3/11/2017)

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